Art. 24 
 
  Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo I del Libro VI del codice  di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 438: 
      1) al comma 3, le parole: «nelle forme  previste  dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore»; 
      2) al comma 5, secondo periodo, dopo le  parole:  «il  giudizio
abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli  atti
gia' acquisiti ed utilizzabili,» e le  parole:  «compatibile  con  le
finalita' di economia processuale proprie  del  procedimento,  tenuto
conto degli atti gia'  acquisiti  ed  utilizzabili»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  giudizio  abbreviato  realizza  comunque   una
economia   processuale,   in   relazione   ai    prevedibili    tempi
dell'istruzione dibattimentale»; 
      3) al comma 6-ter,  dopo  il  primo  periodo,  e'  aggiunto  il
seguente: «In ogni  altro  caso  in  cui  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato proposta nell'udienza  preliminare  sia  stata  dichiarata
inammissibile o rigettata, l'imputato puo'  riproporre  la  richiesta
prima  dell'apertura  del  dibattimento  e  il  giudice,  se  ritiene
illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato  il
rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»; 
    b) all'articolo 441, al  comma  6,  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono  documentate  nelle
forme previste dall'articolo 510.»; 
    c) all'articolo 442, dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo  difensore  hanno  proposto
impugnazione contro la sentenza di  condanna,  la  pena  inflitta  e'
ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 438, 441 e 442 del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
          L'imputato puo'  chiedere  che  il  processo  sia  definito
          all'udienza preliminare allo stato  degli  atti,  salve  le
          disposizioni di cui al comma  5  del  presente  articolo  e
          all'articolo 441, comma 5. 
                1-bis. Non e' ammesso il giudizio  abbreviato  per  i
          delitti puniti con la pena dell'ergastolo. 
                2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
          iscritto, fino a che non siano formulate le  conclusioni  a
          norma degli articoli 421 e 422. 
                3.   La   volonta'    dell'imputato    e'    espressa
          personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  e  la
          sottoscrizione  e'  autenticata  da  un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore. 
                4. Sulla richiesta il giudice provvede con  ordinanza
          con  la  quale  dispone  il  giudizio  abbreviato.   Quando
          l'imputato chiede  il  giudizio  abbreviato  immediatamente
          dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
          giudice provvede solo dopo che sia decorso il  termine  non
          superiore a sessanta giorni,  eventualmente  richiesto  dal
          pubblico  ministero,  per  lo   svolgimento   di   indagini
          suppletive limitatamente ai temi introdotti  dalla  difesa.
          In  tal  caso,  l'imputato  ha  facolta'  di  revocare   la
          richiesta. 
                5. L'imputato, ferma restando la  utilizzabilita'  ai
          fini della prova degli  atti  indicati  nell'articolo  442,
          comma  1-bis,  puo'  subordinare  la   richiesta   ad   una
          integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
          Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto  conto
          degli atti gia' acquisiti ed  utilizzabili,  l'integrazione
          probatoria  richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della
          decisione e il giudizio abbreviato  realizza  comunque  una
          economia processuale, in  relazione  ai  prevedibili  tempi
          dell'istruzione dibattimentale. In  tal  caso  il  pubblico
          ministero puo' chiedere l'ammissione  di  prova  contraria.
          Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 
                5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma
          5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
          richiesta di cui al comma 1, oppure quella di  applicazione
          della pena ai sensi dell'articolo 444. 
                6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o  di
          rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
          richiesta puo' essere riproposta fino al  termine  previsto
          dal comma 2. 
                6-bis. La richiesta di giudizio  abbreviato  proposta
          nell'udienza  preliminare  determina  la  sanatoria   delle
          nullita',  sempre  che  non  siano  assolute,  e   la   non
          rilevabilita'   delle   inutilizzabilita',   salve   quelle
          derivanti dalla violazione di un divieto  probatorio.  Essa
          preclude  altresi'  ogni  questione  sulla  competenza  per
          territorio del giudice. 
                6-ter. Qualora la richiesta  di  giudizio  abbreviato
          proposta  nell'udienza  preliminare  sia  stata  dichiarata
          inammissibile ai sensi del  comma  1-bis,  il  giudice,  se
          all'esito  del  dibattimento  ritiene  che  per  il   fatto
          accertato sia ammissibile il giudizio  abbreviato,  applica
          la riduzione della pena ai sensi dell'articolo  442,  comma
          2. In ogni altro caso  in  cui  la  richiesta  di  giudizio
          abbreviato  proposta  nell'udienza  preliminare  sia  stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata,  l'imputato   puo'
          riproporre   la   richiesta   prima    dell'apertura    del
          dibattimento  e  il  giudice,  se  ritiene  illegittima  la
          dichiarazione  di  inammissibilita'  o  ingiustificato   il
          rigetto, ammette il giudizio abbreviato." 
                "Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1.
          Nel   giudizio   abbreviato   si   osservano,   in   quanto
          applicabili,  le  disposizioni   previste   per   l'udienza
          preliminare,  fatta  eccezione  per  quelle  di  cui   agli
          articoli 422 e 423. 
                2. La costituzione di parte civile, intervenuta  dopo
          la  conoscenza  dell'ordinanza  che  dispone  il   giudizio
          abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 
                3. Il giudizio abbreviato  si  svolge  in  camera  di
          consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga  in
          pubblica  udienza  quando  ne  fanno  richiesta  tutti  gli
          imputati. 
                4. Se la parte civile non accetta il rito  abbreviato
          non si applica la  disposizione  di  cui  all'articolo  75,
          comma 3. 
                5. Quando il giudice ritiene di  non  poter  decidere
          allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi
          necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
          l'applicabilita' dell'articolo 423. 
                6. All'assunzione delle prove di cui al comma  5  del
          presente articolo e all'articolo 438, comma 5,  si  procede
          nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.  Le
          prove dichiarative sono documentate  nelle  forme  previste
          dall'articolo 510." 
                "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione,
          il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 
                1-bis.  Ai  fini  della  deliberazione   il   giudice
          utilizza  gli  atti  contenuti   nel   fascicolo   di   cui
          all'articolo  416,  comma  2,  la  documentazione  di   cui
          all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 
                2. In caso  di  condanna,  la  pena  che  il  giudice
          determina  tenendo  conto  di  tutte  le   circostanze   e'
          diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
          e di un terzo se si procede  per  un  delitto.  [Alla  pena
          dell'ergastoloe' sostituita quella della reclusione di anni
          trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
          casi di  concorso  di  reati  e  di  reato  continuato,  e'
          sostituita quella dell'ergastolo]. 
                2-bis. Quando ne' l'imputato, ne'  il  suo  difensore
          hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna,
          la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un  sesto  dal
          giudice dell'esecuzione. 
                3. ABROGATO. 
                4. Si  applica  la  disposizione  dell'articolo  426,
          comma 2.".