Art. 24
Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale
1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 438:
1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore»;
2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio
abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti
gia' acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le
finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto
conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite
dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una
economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi
dell'istruzione dibattimentale»;
3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio
abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile o rigettata, l'imputato puo' riproporre la richiesta
prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene
illegittima la dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il
rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»;
b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle
forme previste dall'articolo 510.»;
c) all'articolo 442, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore hanno proposto
impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e'
ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 438, 441 e 442 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e
all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i
delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza
con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando
l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente
dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il
giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal
pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini
suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.
In tal caso, l'imputato ha facolta' di revocare la
richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai
fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442,
comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto
degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione
probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della
decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una
economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi
dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico
ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria.
Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma
5 puo' essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la
richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di
rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la
richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto
dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta
nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle
nullita', sempre che non siano assolute, e la non
rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per
territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato
proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se
all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica
la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma
2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio
abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata
dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato puo'
riproporre la richiesta prima dell'apertura del
dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la
dichiarazione di inammissibilita' o ingiustificato il
rigetto, ammette il giudizio abbreviato."
"Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1.
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per l'udienza
preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli
articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo
la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di
consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in
pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli
imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato
non si applica la disposizione di cui all'articolo 75,
comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere
allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del
presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede
nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le
prove dichiarative sono documentate nelle forme previste
dall'articolo 510."
"Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione,
il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice
utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui
all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui
all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e'
diminuita della meta' se si procede per una contravvenzione
e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena
dell'ergastoloe' sostituita quella della reclusione di anni
trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati e di reato continuato, e'
sostituita quella dell'ergastolo].
2-bis. Quando ne' l'imputato, ne' il suo difensore
hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna,
la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal
giudice dell'esecuzione.
3. ABROGATO.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426,
comma 2.".