Art. 25
Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale
1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 444:
1) al comma 1, la parola: «sanzione» e' sostituita con la
seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al
giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una
durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non
ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze prospettate dalle
parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in merito alla
confisca,» e le parole: «congrua la pena indicata» sono sostituite
dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»;
b) all'articolo 445, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando
e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e
non puo' essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili,
disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per
l'accertamento della responsabilita' contabile. Se non sono applicate
pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi
diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista
dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto
previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di
legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.»;
c) all'articolo 446:
1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso
articolo»;
2) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore»;
d) all'articolo 447, comma 1, al primo periodo le parole: «in
calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Nel decreto di fissazione dell'udienza la
persona sottoposta alle indagini e' informata che ha facolta' di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
e) all'articolo 448:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi
previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero
concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo
53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e'
possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una
apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale
avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna
competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis,
comma 2.»;
2) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 578» sono aggiunte
le seguenti: «, comma 1».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 444, 445, 446, 447
e 448 del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non possa essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puosubordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444,
comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non
comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi
previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione
del comma 1-ter.
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma
2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento
della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi
diverse da quelle penali che equiparano la sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di
condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza e'
equiparata a una pronuncia di condanna.
1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di
cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il
giudice puo' applicare le pene accessorie previste
dall'articolo 317-bis del codice penale.
2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una
pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e
se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione
sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena."
"Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e
consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla
presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421,
comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio
direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con
le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza
prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono
formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con
atto scritto.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro
i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la
comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve
enunciarne le ragioni."
"Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel
corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle
indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una
richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto
dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la
decisione, assegnando, se necessario, un termine al
richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel
decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta
alle indagini e' informata che ha facolta' di accedere ai
programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima
dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e'
depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore
sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il
giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per
esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la
richiesta e il decreto siano notificati a cura del
richiedente. Prima della scadenza del termine non e'
consentita la revoca o la modifica della richiesta e in
caso di consenso si procede a norma del comma 1."
"Art. 448 (Provvedimenti del giudice). - 1.
Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza
preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio
immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per
accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma
1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso
da parte del pubblico ministero o di rigetto della
richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e
il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile
dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice
provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della
richiesta.
1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando
l'imputato e il pubblico ministero concordano
l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo
53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non
e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo
e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni,
dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di
esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo'
proporre appello; negli altri casi la sentenza e'
inappellabile. 2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato
possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza
solo per motivi attinenti all'espressione della volonta'
dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta
e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del
fatto e all'illegalita' della pena o della misura di
sicurezza.
3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di
impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma
dell'articolo 578, comma 1.".