Art. 25 
 
 Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo II del Libro VI del codice di  procedura  penale  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 444: 
      1) al comma 1, la  parola:  «sanzione»  e'  sostituita  con  la
seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto  il  seguente:
«L'imputato e il pubblico  ministero  possono  altresi'  chiedere  al
giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle  per  una
durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e  di  non
ordinare la confisca facoltativa o di  ordinarla  con  riferimento  a
specifici beni o a un importo determinato.»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze  prospettate  dalle
parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in  merito  alla
confisca,» e le parole: «congrua la pena  indicata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»; 
    b) all'articolo 445, il comma 1-bis e' sostituito  dal  seguente:
«1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando
e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia  e
non puo' essere utilizzata  a  fini  di  prova  nei  giudizi  civili,
disciplinari, tributari o amministrativi, compreso  il  giudizio  per
l'accertamento della responsabilita' contabile. Se non sono applicate
pene accessorie, non  producono  effetti  le  disposizioni  di  leggi
diverse  da  quelle  penali  che  equiparano  la  sentenza   prevista
dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.  Salvo  quanto
previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di
legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna.»; 
    c) all'articolo 446: 
      1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso
articolo»; 
      2) al comma 3, le parole: «nelle forme  previste  dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore»; 
    d) all'articolo 447, comma 1, al primo  periodo  le  parole:  «in
calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il seguente: «Nel  decreto  di  fissazione  dell'udienza  la
persona sottoposta alle indagini e'  informata  che  ha  facolta'  di
accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 
    e) all'articolo 448: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nei  casi
previsti dal comma 1,  quando  l'imputato  e  il  pubblico  ministero
concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo
53 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  il  giudice,  se  non  e'
possibile decidere immediatamente, sospende il processo e  fissa  una
apposita udienza  non  oltre  sessanta  giorni,  dandone  contestuale
avviso  alle  parti  e  all'ufficio  di  esecuzione  penale   esterna
competente. Si applica, in quanto  compatibile,  l'articolo  545-bis,
comma 2.»; 
      2) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 578» sono aggiunte
le seguenti: «, comma 1». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 444, 445, 446, 447
          e 448 del codice di procedura penale, come  modificati  dal
          presente decreto: 
                "Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
          giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'
          tuttavia condannato  al  pagamento  delle  spese  sostenute
          dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti  motivi  per
          la compensazione totale  o  parziale.  Non  si  applica  la
          disposizione  dell'articolo  75,  comma   3.   Si   applica
          l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione condizionale  non  possa  essere
          concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puosubordinarne  l'efficacia   all'esenzione   dalle   pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta. 
                "Art. 445 (Effetti dell'applicazione  della  pena  su
          richiesta). - 1. La sentenza  prevista  dall'articolo  444,
          comma 2, quando la pena irrogata non superi i due  anni  di
          pena detentiva soli o  congiunti  a  pena  pecuniaria,  non
          comporta  la  condanna  al  pagamento   delle   spese   del
          procedimento ne' l'applicazione di  pene  accessorie  e  di
          misure di sicurezza, fatta  eccezione  della  confisca  nei
          casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi
          previsti dal presente comma e' fatta  salva  l'applicazione
          del comma 1-ter. 
                1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444,  comma
          2,  anche  quando  e'  pronunciata  dopo  la  chiusura  del
          dibattimento, non ha efficacia e non puo' essere utilizzata
          a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari
          o amministrativi, compreso il giudizio  per  l'accertamento
          della responsabilita' contabile. Se non sono applicate pene
          accessorie, non producono effetti le disposizioni di  leggi
          diverse  da  quelle  penali  che  equiparano  la   sentenza
          prevista dall'articolo  444,  comma  2,  alla  sentenza  di
          condanna. Salvo quanto previsto dal  primo  e  dal  secondo
          periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza  e'
          equiparata a una pronuncia di condanna. 
                1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena  di
          cui all'articolo 444, comma  2,  del  presente  codice  per
          taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
          320, 321, 322, 322-bis e  346-bis  del  codice  penale,  il
          giudice  puo'  applicare  le   pene   accessorie   previste
          dall'articolo 317-bis del codice penale. 
                2. Il reato e' estinto, ove sia  stata  irrogata  una
          pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena." 
                "Art. 446 (Richiesta di  applicazione  della  pena  e
          consenso). - 1. Le parti  possono  formulare  la  richiesta
          prevista   dall'articolo   444,   comma   1,   fino    alla
          presentazione delle conclusioni di cui agli  articoli  421,
          comma 3, e 422, comma  3,  e  fino  alla  dichiarazione  di
          apertura del  dibattimento  di  primo  grado  nel  giudizio
          direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
          immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con
          le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza
          prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo. 
                2. La  richiesta  e  il  consenso  nell'udienza  sono
          formulati oralmente; negli altri casi  sono  formulati  con
          atto scritto. 
                3.   La   volonta'    dell'imputato    e'    espressa
          personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  e  la
          sottoscrizione  e'  autenticata  da  un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore. 
                4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro
          i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza  era
          stato negato. 
                5. Il giudice, se  ritiene  opportuno  verificare  la
          volontarieta' della richiesta o del  consenso,  dispone  la
          comparizione dell'imputato. 
                6. Il pubblico ministero, in caso di  dissenso,  deve
          enunciarne le ragioni." 
                "Art. 447 (Richiesta di applicazione della  pena  nel
          corso delle indagini preliminari). -  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari, il  giudice,  se  e'  presentata  una
          richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto
          dell'altra parte, fissa,  con  decreto,  l'udienza  per  la
          decisione,  assegnando,  se  necessario,  un   termine   al
          richiedente  per  la  notificazione  all'altra  parte.  Nel
          decreto di fissazione dell'udienza  la  persona  sottoposta
          alle indagini e' informata che ha facolta' di  accedere  ai
          programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni  prima
          dell'udienza  il  fascicolo  del  pubblico   ministero   e'
          depositato nella cancelleria del giudice. 
                2. Nell'udienza il pubblico ministero e il  difensore
          sono sentiti se compaiono. 
                3. Se la richiesta e' presentata  da  una  parte,  il
          giudice fissa con decreto un termine  all'altra  parte  per
          esprimere il consenso  o  il  dissenso  e  dispone  che  la
          richiesta  e  il  decreto  siano  notificati  a  cura   del
          richiedente.  Prima  della  scadenza  del  termine  non  e'
          consentita la revoca o la modifica  della  richiesta  e  in
          caso di consenso si procede a norma del comma 1." 
                "Art.  448  (Provvedimenti   del   giudice).   -   1.
          Nell'udienza  prevista  dall'articolo   447,   nell'udienza
          preliminare,  nel  giudizio  direttissimo  e  nel  giudizio
          immediato,  il  giudice  se  ricorrono  le  condizioni  per
          accogliere la richiesta prevista dall'articolo  444,  comma
          1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di  dissenso
          da  parte  del  pubblico  ministero  o  di  rigetto   della
          richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta  e
          il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
          sentenza. La richiesta  non  e'  ulteriormente  rinnovabile
          dinanzi ad altro giudice.  Nello  stesso  modo  il  giudice
          provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
          nel giudizio di impugnazione quando ritiene  ingiustificato
          il dissenso del  pubblico  ministero  o  il  rigetto  della
          richiesta. 
                1-bis.  Nei  casi  previsti  dal  comma   1,   quando
          l'imputato   e    il    pubblico    ministero    concordano
          l'applicazione di una pena sostitutiva di cui  all'articolo
          53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non
          e' possibile decidere immediatamente, sospende il  processo
          e fissa una apposita udienza  non  oltre  sessanta  giorni,
          dandone contestuale avviso  alle  parti  e  all'ufficio  di
          esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto
          compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. 
                2. In caso di dissenso, il  pubblico  ministero  puo'
          proporre  appello;  negli  altri  casi   la   sentenza   e'
          inappellabile. 2-bis. Il pubblico  ministero  e  l'imputato
          possono proporre ricorso per cassazione contro la  sentenza
          solo per motivi attinenti  all'espressione  della  volonta'
          dell'imputato, al difetto di correlazione tra la  richiesta
          e la sentenza,  all'erronea  qualificazione  giuridica  del
          fatto e  all'illegalita'  della  pena  o  della  misura  di
          sicurezza. 
                3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio  di
          impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a  norma
          dell'articolo 578, comma 1.".