Art. 26 
 
 Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo III del Libro  VI  del  codice  di  procedura  penale,
all'articolo 450, comma 3, le  parole:  «dall'articolo  429  comma  1
lettere  a),  b),  c),  f),»,   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 450 del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 450 (Instaurazione del giudizio  direttissimo).
          - 1. Quando procede a giudizio  direttissimo,  il  pubblico
          ministero fa condurre direttamente  all'udienza  l'imputato
          arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 
                2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo
          cita a comparire all'udienza per il giudizio  direttissimo.
          Il termine per comparire non puo' essere  inferiore  a  tre
          giorni. 
                3.  La  citazione  contiene  i   requisiti   previsti
          dall'articolo 429, comma 1, lettera a), b), c), d-bis), f),
          con l'indicazione del giudice competente  per  il  giudizio
          nonche' la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre  la
          disposizione dell'articolo 429 comma 2. 
                4.    Il    decreto,    unitamente    al    fascicolo
          previstodall'articolo 431, formato dal pubblico  ministero,
          e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il
          giudizio. 
                5. Al difensore e' notificato senza  ritardo  a  cura
          del pubblico ministero l'avviso della data fissata  per  il
          giudizio. 
                6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e  di
          estrarre copia, nella segreteria  del  pubblico  ministero,
          della documentazione relativa alle indagini espletate.".