Art. 26 Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale 1. Al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale, all'articolo 450, comma 3, le parole: «dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f),», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 450 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: "Art. 450 (Instaurazione del giudizio direttissimo). - 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. 2. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. 3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. 4. Il decreto, unitamente al fascicolo previstodall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 5. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 6. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.".