Art. 27
Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale
1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio
abbreviato», la parola: «ovvero» e' sostituita dal seguente segno di
interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono
aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con
messa alla prova»;
b) all'articolo 458:
1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice
fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole:
«camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione
della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5»,
sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio
abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa
udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo
438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al comma
precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento,
dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o
rappresentate.»;
c) dopo l'articolo 458, e' inserito il seguente:
«Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena). - 1.
Quando e' formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il
giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di
consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima
al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa.
2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di
rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella
stessa udienza, puo' chiedere la sospensione del procedimento con
messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo
438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica
l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto
delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 456 e 458 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
decreto:
"Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al
decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le
disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato
puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della
pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del
procedimento con messa alla prova.
3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e
notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta
giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al
decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso
della data fissata per il giudizio entro il termine
previsto dal comma 3."
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio
abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari la richiesta, con la prova della
avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici
giorni dalla notificazione del decreto di giudizio
immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice.
2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza
in camera di consiglio per la valutazione della richiesta,
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico
ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il
giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione
degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5
e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio
abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato,
alla stessa udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato
ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del
procedimento con messa alla prova.
2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta di cui al
comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice
del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle
parti presenti o rappresentate.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto
dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.".