Art. 27 
 
 Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  456,  comma  2,  dopo  le   parole:   «giudizio
abbreviato», la parola: «ovvero» e' sostituita dal seguente segno  di
interpunzione: «,» e,  dopo  le  parole:  «dell'articolo  444»,  sono
aggiunte le seguenti: «ovvero la  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova»; 
    b) all'articolo 458: 
      1) al comma 2, al primo periodo, dopo le  parole:  «Il  giudice
fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le  parole:
«camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione
della richiesta,»; al terzo  periodo,  le  parole:  «commi  3  e  5»,
sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Se  il  giudice  rigetta  la  richiesta  di  giudizio
abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla  stessa
udienza, puo' chiedere il giudizio abbreviato ai sensi  dell'articolo
438, comma 1, l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo  444
oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova. 
        2-ter. Se non e' accolta alcuna richiesta  di  cui  al  comma
precedente, il giudice rimette le parti al giudice del  dibattimento,
dandone   comunicazione   in   udienza   alle   parti   presenti    o
rappresentate.»; 
    c) dopo l'articolo 458, e' inserito il seguente: 
      «Art. 458-bis (Richiesta di  applicazione  della  pena).  -  1.
Quando e' formulata  la  richiesta  prevista  dall'articolo  446,  il
giudice fissa in  ogni  caso  con  decreto  l'udienza  in  camera  di
consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima
al pubblico ministero, all'imputato,  al  difensore  e  alla  persona
offesa. 
      2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico  ministero  o  di
rigetto della richiesta  da  parte  del  giudice,  l'imputato,  nella
stessa udienza, puo' chiedere la  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo
438. Se  il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato,  si  applica
l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso  di  rigetto
delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2- ter.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  456  e  458  del
          codice di procedura penale, come  modificati  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 456 (Decreto di  giudizio  immediato).  -  1.  Al
          decreto che dispone il giudizio immediato si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2. 
              2. Il decreto contiene anche  l'avviso  che  l'imputato
          puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione  della
          pena a norma dell'articolo 444 ovvero  la  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova. 
              3. Il decreto e' comunicato  al  pubblico  ministero  e
          notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta
          giorni prima della data fissata per il giudizio. 
              4. All'imputato e alla persona  offesa,  unitamente  al
          decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero. 
              5. Al  difensore  dell'imputato  e'  notificato  avviso
          della  data  fissata  per  il  giudizio  entro  il  termine
          previsto dal comma 3." 
              "Art. 458 (Richiesta  di  giudizio  abbreviato).  -  1.
          L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il  giudizio
          abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
          indagini preliminari  la  richiesta,  con  la  prova  della
          avvenuta notifica al  pubblico  ministero,  entro  quindici
          giorni  dalla  notificazione  del   decreto   di   giudizio
          immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire
          l'incompetenza per territorio del giudice. 
              2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto  l'udienza
          in camera di consiglio per la valutazione della  richiesta,
          dandone avviso  almeno  cinque  giorni  prima  al  pubblico
          ministero,  all'imputato,  al  difensore  e  alla   persona
          offesa.  Qualora  riconosca  la  propria  incompetenza,  il
          giudice la dichiara con sentenza e ordina  la  trasmissione
          degli  atti  al  pubblico  ministero  presso   il   giudice
          competente.  Nel   giudizio   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5
          e  6-ter,  441,  441-bis,  442  e  443;  nel  caso  di  cui
          all'articolo  441-bis,  comma  4,  il   giudice,   revocata
          l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
          abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato. 
              2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta  di  giudizio
          abbreviato di cui all'articolo 438,  comma  5,  l'imputato,
          alla stessa udienza, puo' chiedere il  giudizio  abbreviato
          ai sensi dell'articolo 438, comma 1,  l'applicazione  della
          pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova. 
              2-ter. Se non e' accolta alcuna  richiesta  di  cui  al
          comma precedente, il giudice rimette le  parti  al  giudice
          del dibattimento, dandone  comunicazione  in  udienza  alle
          parti presenti o rappresentate. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano quando il giudizio immediato e'  stato  richiesto
          dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.".