Art. 28 Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale 1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 459: 1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente.»; 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita' dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»; b) all'articolo 460: 1) al comma 1: a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»; b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.»; 2) al comma 5: a) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.»; b) la parola: «Anche» e' sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»; c) dopo le parole: «Il reato e' estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»; d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse; c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall'articolo 582»; d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli 459, 460, 461 e 462 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente. 1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita' dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. 2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale. "Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste; h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. "Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. 4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione. "Art. 462 (Restituzione nel termine per proporre opposizione). - 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175 bis.".