Art. 28 
 
  Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo V del Libro VI del codice di  procedura  penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 459: 
      1) al comma 1, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un anno»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis  Nel  caso
di irrogazione di una pena pecuniaria in  sostituzione  di  una  pena
detentiva,  il  giudice,  per  determinare  l'ammontare  della   pena
pecuniaria, individua il valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere
assoggettato  l'imputato  e  lo  moltiplica  per  i  giorni  di  pena
detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e
superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito  giornaliero
che puo' essere impiegata per il  pagamento  della  pena  pecuniaria,
tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e
di  vita  dell'imputato  e  del  suo  nucleo  familiare.  Alla   pena
pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva  si  applica
l'articolo 133-ter del codice penale. Entro  gli  stessi  limiti,  la
pena detentiva puo' essere  sostituita  altresi'  con  il  lavoro  di
pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24  novembre
1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale,
ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando  il  programma  di
trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale  esterna  con
la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente.»; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  Quando
e'  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna  a  pena  pecuniaria
sostitutiva di una pena  detentiva,  l'imputato,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici  giorni  dalla
notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione  della  pena
detentiva con il lavoro di  pubblica  utilita'  di  cui  all'articolo
56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza  formulare  l'atto
di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di
sessanta giorni per depositare  la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ente o  dell'associazione  di  cui  all'articolo  56-bis,  primo
comma, e il programma  dell'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna.
Trascorso detto termine, il giudice  che  ha  emesso  il  decreto  di
condanna puo' operare la sostituzione della  pena  detentiva  con  il
lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti,  il  giudice
respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»; 
    b) all'articolo 460: 
      1) al comma 1: 
        a) alla lettera d), dopo le  parole:  «il  dispositivo»  sono
aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della  riduzione
di un quinto della pena pecuniaria nel caso  previsto  dalla  lettera
h-ter)»; 
        b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
        c) dopo la lettera h), sono  aggiunte  le  seguenti:  «h-bis)
l'avviso all'imputato della facolta'  di  accedere  ai  programmi  di
giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che puo' essere  effettuato  il
pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un  quinto,  nel
termine di quindici  giorni  dalla  notificazione  del  decreto,  con
rinuncia all'opposizione.»; 
      2) al comma 5: 
        a) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Nel
termine di quindici giorni dalla notifica del decreto  il  condannato
puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura  ridotta  di
un quinto, con rinuncia all'opposizione.»; 
        b) la parola:  «Anche»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Il
decreto, anche»; 
        c) dopo le parole: «Il reato e' estinto se», sono inserite le
seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»; 
        d)   dopo   le   parole:    «il    decreto    concerne    una
contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse; 
    c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante  dichiarazione
ricevuta» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  le  forme  previste
dall'articolo 582»; 
    d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo degli articoli 459,  460,  461  e
          462 del codice di procedura  penale,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                "Art. 459 (Casi di procedimento per  decreto).  -  1.
          Nei procedimenti per reati perseguibili di  ufficio  ed  in
          quelli  perseguibili  a  querela   se   questa   e'   stata
          validamente presentata e se  il  querelante  non  ha  nella
          stessa dichiarato  di  opporvisi,  il  pubblico  ministero,
          quando ritiene che si  debba  applicare  soltanto  la  pena
          pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di  una  pena
          detentiva, puo'  presentare  al  giudice  per  le  indagini
          preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome  della
          persona alla quale il reato e' attribuito e'  iscritto  nel
          registro delle notizie di reato e previa  trasmissione  del
          fascicolo, richiesta  motivata  di  emissione  del  decreto
          penale di condanna, indicando la misura della pena. 
                1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria
          in sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per
          determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
          valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere   assoggettato
          l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena  detentiva.
          Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro  e
          superiore a 250 euro e corrisponde alla  quota  di  reddito
          giornaliero che puo'  essere  impiegata  per  il  pagamento
          della pena  pecuniaria,  tenendo  conto  delle  complessive
          condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato
          e del suo nucleo familiare. Alla pena  pecuniaria  irrogata
          in sostituzione della pena detentiva si applica  l'articolo
          133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena
          detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro  di
          pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24
          novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima  dell'esercizio
          dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico  ministero,
          presentando   il   programma   di   trattamento   elaborato
          dall'ufficio di esecuzione penale esterna con  la  relativa
          dichiarazione di disponibilita' dell'ente. 
                1-ter. Quando  e'  stato  emesso  decreto  penale  di
          condanna  a  pena  pecuniaria  sostitutiva  di   una   pena
          detentiva,  l'imputato,  personalmente   o   a   mezzo   di
          procuratore speciale, nel termine di quindici giorni  dalla
          notificazione del decreto, puo'  chiedere  la  sostituzione
          della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'  di
          cui all'articolo 56-bis della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, senza formulare l'atto di opposizione. Con  l'istanza,
          l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni  per
          depositare la dichiarazione di disponibilita'  dell'ente  o
          dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo  comma,
          e il programma dell'ufficio di esecuzione  penale  esterna.
          Trascorso detto  termine,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena
          detentiva con il lavoro di pubblica  utilita'.  In  difetto
          dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette
          decreto di giudizio immediato. 
                2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
          di una pena diminuita sino alla meta'  rispetto  al  minimo
          edittale. 
                3. Il giudice, quando non accoglie la  richiesta,  se
          non deve pronunciare sentenza di  proscioglimento  a  norma
          dell'articolo  129,  restituisce  gli  atti   al   pubblico
          ministero. 
                4.  Del  decreto  penale  e'  data  comunicazione  al
          querelante. 
                5. Il procedimento per decreto non e' ammesso  quando
          risulta la necessita' di applicare una misura di  sicurezza
          personale. 
                "Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna).  -  1.
          Il decreto di condanna contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgano a identificarlo  nonche',
          quando occorre, quelle della persona  civilmente  obbligata
          per la pena pecuniaria; 
                  b) l'enunciazione del fatto,  delle  circostanze  e
          delle disposizioni di legge violate; 
                  c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e  di
          diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
          dell'eventuale diminuzione  della  pena  al  di  sotto  del
          minimo edittale; 
                  d)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  specifica
          della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso
          previsto dalla lettera h-ter); 
                  e) l'avviso che l'imputato e la persona  civilmente
          obbligata  per  la   pena   pecuniaria   possono   proporre
          opposizione entro quindici giorni dalla  notificazione  del
          decreto   e   che   l'imputato   puo'   chiedere   mediante
          l'opposizione il  giudizio  immediato  ovvero  il  giudizio
          abbreviato   o   l'applicazione   della   pena   a    norma
          dell'articolo 444; 
                  f)  l'avvertimento  all'imputato  e  alla   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
          mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; 
                  g) l'avviso che l'imputato e la persona  civilmente
          obbligata per la  pena  pecuniaria  hanno  la  facolta'  di
          nominare un difensore; 
                  h) la  data  e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
          dell'ausiliario che lo assiste; 
                  h-bis)  l'avviso  all'imputato  della  facolta'  di
          accedere ai programmi di giustizia riparativa; 
                  h-ter)  l'avviso  che  puo'  essere  effettuato  il
          pagamento della pena pecuniaria in  misura  ridotta  di  un
          quinto, nel termine di quindici giorni dalla  notificazione
          del decreto, con rinuncia all'opposizione. 
                2. Con il decreto di condanna il giudice  applica  la
          pena  nella  misura  richiesta   dal   pubblico   ministero
          indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione  della  pena
          stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la  confisca
          nei casi previsti dall'articolo  240,  secondo  comma,  del
          codice penale, o la restituzione  delle  cose  sequestrate;
          concede la sospensione condizionale della  pena.  Nei  casi
          previsti dagli  articoli  196  e  197  del  codice  penale,
          dichiara  altresi'   la   responsabilita'   della   persona
          civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 
                3.  Copia  del  decreto  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' notificata con il precetto  al  condannato,
          al  difensore  d'ufficio  o   al   difensore   di   fiducia
          eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
          per la pena pecuniaria. 
                4. Se non e' possibile eseguire la notificazione  per
          irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
          penale di condanna  e  restituisce  gli  atti  al  pubblico
          ministero. 
                5. Il decreto penale  di  condanna  non  comporta  la
          condanna al pagamento delle  spese  del  procedimento,  ne'
          l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di  quindici
          giorni  dalla  notifica  del  decreto  il  condannato  puo'
          effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta
          di un quinto, con  rinuncia  all'opposizione.  Il  decreto,
          anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di  giudicato
          nel giudizio civile o amministrativo. Il reato  e'  estinto
          se il condannato  ha  pagato  la  pena  pecuniaria  e,  nel
          termine di cinque  anni,  quando  il  decreto  concerne  un
          delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne  una
          contravvenzione,  non  commette  un  delitto   ovvero   una
          contravvenzione della stessa  indole.  In  questo  caso  si
          estingue ogni effetto penale e la condanna non e'  comunque
          di ostacolo alla concessione di una successiva  sospensione
          condizionale della pena. 
                "Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici
          giorni dalla notificazione del  decreto,  l'imputato  e  la
          persona  civilmente  obbligata  per  la  pena   pecuniaria,
          personalmente  o  a  mezzo  del   difensore   eventualmente
          nominato,  possono  proporre  opposizione  con   le   forme
          previste dall'articolo 582 nella  cancelleria  del  giudice
          per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero
          nella cancelleria del tribunale o del giudice di  pace  del
          luogo in cui si trova l'opponente. 
                2. La dichiarazione di opposizione deve  indicare,  a
          pena  di  inammissibilita',  gli  estremi  del  decreto  di
          condanna, la data del medesimo  e  il  giudice  che  lo  ha
          emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza,  nella
          dichiarazione l'opponente puo'  nominare  un  difensore  di
          fiducia. 
                3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere
          al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio
          immediato ovvero il giudizio  abbreviato  o  l'applicazione
          della pena a norma dell'articolo 444. 
                4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi
          indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
          persona non legittimata. 
                5. Se non e' proposta  opposizione  o  se  questa  e'
          dichiarata inammissibile,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 
                6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente
          puo' proporre ricorso per cassazione. 
                "Art. 462  (Restituzione  nel  termine  per  proporre
          opposizione). -  1.  L'imputato  e  la  persona  civilmente
          obbligata  per  la  pena  pecuniaria  sono  restituiti  nel
          termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175
          e 175 bis.".