Art. 28
Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale
1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 459:
1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso
di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena
detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena
pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale puo' essere
assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena
detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e
superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero
che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria,
tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e
di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena
pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica
l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la
pena detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di
pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale,
ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di
trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con
la relativa dichiarazione di disponibilita' dell'ente.»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Quando
e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria
sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla
notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena
detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo
56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto
di opposizione. Con l'istanza, l'imputato puo' chiedere un termine di
sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilita'
dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo
comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di
condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il
lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice
respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»;
b) all'articolo 460:
1) al comma 1:
a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono
aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della riduzione
di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera
h-ter)»;
b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis)
l'avviso all'imputato della facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il
pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel
termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con
rinuncia all'opposizione.»;
2) al comma 5:
a) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel
termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato
puo' effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di
un quinto, con rinuncia all'opposizione.»;
b) la parola: «Anche» e' sostituita dalle seguenti: «Il
decreto, anche»;
c) dopo le parole: «Il reato e' estinto se», sono inserite le
seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»;
d) dopo le parole: «il decreto concerne una
contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse;
c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione
ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste
dall'articolo 582»;
d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis».
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli 459, 460, 461 e
462 del codice di procedura penale, come modificati dal
presente decreto:
"Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). - 1.
Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in
quelli perseguibili a querela se questa e' stata
validamente presentata e se il querelante non ha nella
stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero,
quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena
pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena
detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della
persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel
registro delle notizie di reato e previa trasmissione del
fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto
penale di condanna, indicando la misura della pena.
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria
in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per
determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e
superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito
giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento
della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive
condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato
e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata
in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo
133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena
detentiva puo' essere sostituita altresi' con il lavoro di
pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio
dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero,
presentando il programma di trattamento elaborato
dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa
dichiarazione di disponibilita' dell'ente.
1-ter. Quando e' stato emesso decreto penale di
condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena
detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla
notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione
della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di
cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza,
l'imputato puo' chiedere un termine di sessanta giorni per
depositare la dichiarazione di disponibilita' dell'ente o
dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma,
e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna.
Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il
decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena
detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto
dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette
decreto di giudizio immediato.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione
di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo
edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se
non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico
ministero.
4. Del decreto penale e' data comunicazione al
querelante.
5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando
risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza
personale.
"Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1.
Il decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche',
quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e
delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
d) il dispositivo, con l'indicazione specifica
della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso
previsto dalla lettera h-ter);
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di
mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di
nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste;
h-bis) l'avviso all'imputato della facolta' di
accedere ai programmi di giustizia riparativa;
h-ter) l'avviso che puo' essere effettuato il
pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un
quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione
del decreto, con rinuncia all'opposizione.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero
indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca
nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del
codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate;
concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi
previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale,
dichiara altresi' la responsabilita' della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico
ministero ed e' notificata con il precetto al condannato,
al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne'
l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici
giorni dalla notifica del decreto il condannato puo'
effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta
di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto,
anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato
nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto
se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel
termine di cinque anni, quando il decreto concerne un
delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una
contravvenzione, non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.
"Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici
giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente
nominato, possono proporre opposizione con le forme
previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice
per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero
nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del
luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a
pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di
condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha
emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella
dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di
fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere
al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio
immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi
indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e'
dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il
decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente
puo' proporre ricorso per cassazione.
"Art. 462 (Restituzione nel termine per proporre
opposizione). - 1. L'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel
termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175
e 175 bis.".