Art. 29
Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale
1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 464-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono inserite le
seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il
primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero
formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere un termine
non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova.»;
2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel
procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione
dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis»»;
3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore»;
4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la mediazione con
la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di
programmi di giustizia riparativa»;
b) dopo l'articolo 464-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla
prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari). - 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, puo' proporre alla persona sottoposta ad
indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova,
indicando la durata e i contenuti essenziali del programma
trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta,
il pubblico ministero puo' avvalersi dell'ufficio di esecuzione
penale esterna.
2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti
giorni, la persona sottoposta ad indagini puo' aderire alla proposta
con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla
proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli
atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla
persona offesa dal reato della facolta' di depositare entro dieci
giorni memorie presso la cancelleria del giudice.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini
preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a
norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico
ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti
indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede
all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di
trattamento d'intesa con l'imputato.
5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale
esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di
trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.
6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il
giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi
dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
7. Il giudice, valutata l'idoneita' del programma trattamentale
elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato
con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal
comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con
messa alla prova.»;
c) all'articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» e'
sostituita dalla seguente: «procedimento».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 464-bis e
464-septies del codice di procedura penale, come modificati
dal presente decreto:
"Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa
alla prova). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis
del codice penale l'imputato, anche su proposta del
pubblico ministero, puo' formulare richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico
ministero formula la proposta in udienza, l'imputato puo'
chiedere un termine non superiore a venti giorni per
presentare la richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio
direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta
a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza
predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se e'
stato notificato il decreto di giudizio immediato, la
richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per
decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di
opposizione.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa
personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
4. All'istanza e' allegato un programma di
trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione
penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata
possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del
predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato,
nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita
nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti
necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri
impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di
elidere o di attenuare le conseguenze del reato,
considerando a tal fine il risarcimento del danno, le
condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le
prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita'
ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,
la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di
programmi di giustizia riparativa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche' ai
fini della determinazione degli obblighi e delle
prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice
puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi
sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori
informazioni ritenute necessarie in relazione alle
condizioni di vita personale, familiare, sociale ed
economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere
portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero
e del difensore dell'imputato."
"Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). -
1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con
messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto
il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e
del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la
prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la
relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale
esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza
per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona
offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice
dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo
corso.".