Art. 29 
 
Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale 
 
  1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 464-bis: 
      1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono  inserite  le
seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,»  e,  dopo  il
primo periodo, e' aggiunto il seguente:  «Se  il  pubblico  ministero
formula la proposta in udienza, l'imputato puo' chiedere  un  termine
non  superiore  a  venti  giorni  per  presentare  la  richiesta   di
sospensione del procedimento con messa alla prova.»; 
      2) al comma 2, le parole:  «e  nel  procedimento  di  citazione
diretta a giudizio», sono sostituite  dalle  seguenti:  «oppure,  nel
procedimento di citazione diretta a giudizio, fino  alla  conclusione
dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis»»; 
      3) al comma 3, le parole: «nelle forme  previste  dall'articolo
583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da  altra
persona autorizzata o dal difensore»; 
      4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la  mediazione  con
la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo  svolgimento  di
programmi di giustizia riparativa»; 
    b) dopo l'articolo 464-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento  con  messa  alla
prova su proposta del pubblico ministero  nel  corso  delle  indagini
preliminari). - 1.  Il  pubblico  ministero,  con  l'avviso  previsto
dall'articolo 415-bis,  puo'  proporre  alla  persona  sottoposta  ad
indagini la  sospensione  del  procedimento  con  messa  alla  prova,
indicando  la  durata  e  i  contenuti   essenziali   del   programma
trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare  la  proposta,
il pubblico  ministero  puo'  avvalersi  dell'ufficio  di  esecuzione
penale esterna. 
      2. Nel caso previsto dal comma 1, entro  il  termine  di  venti
giorni, la persona sottoposta ad indagini puo' aderire alla  proposta
con  dichiarazione  resa  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 
      3. Quando la  persona  sottoposta  ad  indagini  aderisce  alla
proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli
atti al giudice  per  le  indagini  preliminari,  dando  avviso  alla
persona offesa dal reato della facolta'  di  depositare  entro  dieci
giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 
      4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice  per  le  indagini
preliminari, se non deve pronunciare sentenza  di  proscioglimento  a
norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico
ministero  cui  ha  aderito  l'imputato  sia  conforme  ai  requisiti
indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo  periodo,  richiede
all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di
trattamento d'intesa con l'imputato. 
      5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale
esterna trasmette al giudice entro novanta  giorni  il  programma  di
trattamento elaborato d'intesa con l'imputato. 
      6. Quando lo ritiene necessario ai  fini  della  decisione,  il
giudice  per  le  indagini  preliminari  fissa   udienza   ai   sensi
dell'articolo 127. Il giudice, se  ritiene  opportuno  verificare  la
volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 
      7. Il giudice, valutata l'idoneita' del programma trattamentale
elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o  modificato
con il consenso dell'imputato nel  corso  dell'udienza  prevista  dal
comma 6, dispone con ordinanza la sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova.»; 
    c) all'articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo»  e'
sostituita dalla seguente: «procedimento». 
 
          Note all'art. 29: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  464-bis   e
          464-septies del codice di procedura penale, come modificati
          dal presente decreto: 
                "Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa
          alla prova). - 1. Nei casi previsti  dall'articolo  168-bis
          del  codice  penale  l'imputato,  anche  su  proposta   del
          pubblico ministero, puo' formulare richiesta di sospensione
          del procedimento con  messa  alla  prova.  Se  il  pubblico
          ministero formula la proposta in udienza,  l'imputato  puo'
          chiedere un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  per
          presentare la richiesta di sospensione del procedimento con
          messa alla prova. 
                2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
          iscritto, fino a che non siano formulate le  conclusioni  a
          norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di
          apertura del  dibattimento  di  primo  grado  nel  giudizio
          direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta
          a   giudizio,   fino    alla    conclusione    dell'udienza
          predibattimentale prevista  dall'articolo  554-bis.  Se  e'
          stato notificato  il  decreto  di  giudizio  immediato,  la
          richiesta e' formulata entro il  termine  e  con  le  forme
          stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento  per
          decreto,  la  richiesta  e'  presentata   con   l'atto   di
          opposizione. 
                3.   La   volonta'    dell'imputato    e'    espressa
          personalmente o per mezzo  di  procuratore  speciale  e  la
          sottoscrizione  e'  autenticata  da  un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore. 
                4.  All'istanza   e'   allegato   un   programma   di
          trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione
          penale esterna, ovvero, nel  caso  in  cui  non  sia  stata
          possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione  del
          predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: 
                  a) le modalita'  di  coinvolgimento  dell'imputato,
          nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita
          nel processo di reinserimento  sociale,  ove  cio'  risulti
          necessario e possibile; 
                  b) le  prescrizioni  comportamentali  e  gli  altri
          impegni specifici che l'imputato assume anche  al  fine  di
          elidere  o  di  attenuare   le   conseguenze   del   reato,
          considerando a tal  fine  il  risarcimento  del  danno,  le
          condotte  riparatorie  e  le   restituzioni,   nonche'   le
          prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica  utilita'
          ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; 
                  c) le condotte volte a promuovere,  ove  possibile,
          la mediazione con la persona offesa  e  lo  svolgimento  di
          programmi di giustizia riparativa. 
                5. Al fine di decidere sulla concessione, nonche'  ai
          fini  della   determinazione   degli   obblighi   e   delle
          prescrizioni cui  eventualmente  subordinarla,  il  giudice
          puo' acquisire, tramite la polizia giudiziaria,  i  servizi
          sociali  o  altri  enti  pubblici,   tutte   le   ulteriori
          informazioni  ritenute   necessarie   in   relazione   alle
          condizioni  di  vita  personale,  familiare,   sociale   ed
          economica dell'imputato. Tali  informazioni  devono  essere
          portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero
          e del difensore dell'imputato." 
                "Art. 464-septies (Esito della messa alla  prova).  -
          1. Decorso il periodo di sospensione del  procedimento  con
          messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza  estinto
          il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e
          del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene  che  la
          prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la
          relazione  conclusiva  dell'ufficio  di  esecuzione  penale
          esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza
          per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona
          offesa. 
                2. In caso di esito negativo della prova, il  giudice
          dispone con ordinanza che il procedimento riprenda  il  suo
          corso.".