Art. 31 Titoli valutabili 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito: a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2; b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5; 2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito: a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1; b) settanta settantesimi con lode, punti 2; 3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1; 4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 1; 5) master universitario, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o piu' lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5; 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4; 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2; 5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda veda nelle note all'art. 27.