Art. 31 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei  concorsi  pubblici
per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia,  le  categorie  di
titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo  attribuito
a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: 
    A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti  8,  suddivisa  nelle
seguenti sotto-categorie: 
      1) laurea in medicina e  chirurgia  valutata  in  relazione  al
punteggio conseguito: 
        a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2; 
        b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5; 
      2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla
carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito: 
        a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1; 
        b) settanta settantesimi con lode, punti 2; 
      3) diplomi di  specializzazione  diversi  da  quello  richiesto
quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1; 
      4)  dottorato  di  ricerca,  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 1; 
      5) master universitario, fino a punti 1; 
      6)  conoscenza  di  una  o  piu'  lingue   straniere,   diversa
dall'inglese,  certificata  da  parte  di  Enti  certificatori  delle
competenze   in   lingua   straniera   riconosciuti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a punti 0,5. 
    B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino  a  punti  12,  suddivisa
nelle seguenti sotto-categorie: 
      1)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni
pubbliche (Stato, Regioni, Province,  Comuni,  organismi  di  diritto
pubblico), fino a punti 1,5; 
      2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti
4; 
      3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,5; 
      4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2; 
      5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'articolo 67 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo dell'art. 67 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione
          del testo unico  delle  disposizioni  sullo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si veda
          veda nelle note all'art. 27.