Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101, relativo  alla  protezione  operativa  degli  individui  della
  popolazione e agli obblighi degli esercenti 
 
  1. All'articolo 151, comma 7, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n.  101,  dopo  la  parola  «agli»  e'  inserita  la  seguente:
«articoli». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta l'art. 151 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 151 (Protezione operativa degli  individui  della
          popolazione   -   Obblighi   degli   esercenti   (direttiva
          59/2013/Euratom,  art.  65,  comma  1,  art.  68;   decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 103)). - 1. Al fine
          di  conseguire  gli  obiettivi  stabiliti   all'art.   148,
          chiunque,  nell'ambito  delle  attivita'  disciplinate  dal
          presente   decreto   che   comportano    l'obbligo    della
          sorveglianza fisica, produce, tratta,  manipola,  utilizza,
          ha in  deposito  materie  radioattive  o  comunque  detiene
          apparecchi contenenti dette materie,  o  smaltisce  rifiuti
          radioattivi  ovvero  impiega   apparecchi   generatori   di
          radiazioni  ionizzanti,  provvede  a   far   effettuare   e
          registrare  le  valutazioni  preventive  e  in   corso   di
          esercizio di cui all'art. 130, comma 9. 
              2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del
          tipo o della entita' del rischio: 
              a)  effettuano  o  fanno  effettuare   la   valutazione
          preventiva del sito proposto per le nuove installazioni dal
          punto  di  vista  della  protezione  contro  esposizioni  o
          contaminazioni  che  possano  interessare   il   sottosuolo
          dell'installazione e l'ambiente esterno al  suo  perimetro,
          tenendo conto  del  contesto  ambientale,  che  include  le
          pertinenti   condizioni   demografiche,    meteoclimatiche,
          geologiche,  idrologiche  ed  ambientali  nelle  quali   le
          installazioni si inseriscono; 
              b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti  a
          garantire   un'adeguata   protezione    contro    qualsiasi
          esposizione o contaminazione radioattiva  che  puo'  uscire
          dal perimetro dell'impianto  o  contaminazione  radioattiva
          che puo' estendersi al suolo  adiacente  all'installazione,
          ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione; 
              c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli
          effluenti radioattivi; 
              d) predispongono misure di  controllo  dell'accesso  di
          individui della popolazione all'impianto; 
              e) verificano  l'efficacia  periodica  dei  dispositivi
          tecnici di protezione; 
              f) verificano le apparecchiature di  misurazione  della
          esposizione e della contaminazione; 
              g) provvedono  alla  valutazione  delle  contaminazioni
          radioattive, con  indicazione  della  natura,  dello  stato
          fisico e chimico delle materie  radioattive  e  della  loro
          concentrazione nelle matrici ambientali e  delle  dosi  che
          interessano l'individuo rappresentativo. 
              3.   Le   valutazioni   delle    dosi    dell'individuo
          rappresentativo di cui al comma 2, lettera g) comportano: 
              a)  la  valutazione  delle  esposizioni  esterne,   con
          l'indicazione, se del caso, del tipo e della qualita' delle
          radiazioni; 
              b) la valutazione dell'esposizione  interna  a  seguito
          dell'inalazione o ingestione di radionuclidi,  specificando
          i radionuclidi inclusi nella valutazione e  il  loro  stato
          fisico  e  chimico,   tramite   la   determinazione   delle
          concentrazioni   di   attivita'   di   detti   radionuclidi
          nell'atmosfera, negli alimenti, nell'acqua potabile e nelle
          matrici ambientali incluse nella valutazione; 
              c) la stima della  dose  all'individuo  rappresentativo
          derivante  dallo  smaltimento  nell'ambiente  dei  rifiuti,
          solidi, liquidi o aeriformi; 
              d)  la  predisposizione  degli   opportuni   mezzi   di
          rilevamento e sorveglianza, atti a consentire  la  verifica
          del rispetto dei livelli di  smaltimento  definiti  con  lo
          studio di cui al  comma  2,  lettera  a),  delle  eventuali
          prescrizioni autorizzative o dei livelli di  allontanamento
          di cui all'art. 54; 
              4. La registrazione delle valutazioni di cui  al  comma
          3, lettere a),  b)  e  c),  e  delle  relative  misurazioni
          effettuate, devono essere rese disponibili  alle  autorita'
          di vigilanza. 
              5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera  c),  sono
          effettuate sulla base delle norme di buona  tecnica,  delle
          raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti  dalla
          Commissione europea o da organismi  internazionali  o,  ove
          disponibili, secondo guide tecniche  emanate  dall'ISIN  ai
          sensi dell'art. 236. 
              6.  Le  informazioni  relative  alle  stime   di   dose
          all'individuo rappresentativo derivanti  dalle  valutazioni
          di cui al comma 3 sono trasmesse all'ISIN,  anche  ai  fini
          delle disposizioni di cui all'art. 154,  secondo  modalita'
          stabilite   dallo   stesso,   e   sono   rese   disponibili
          dall'esercente, su richiesta, all'autorita' di vigilanza di
          cui all'art. 147 e ai soggetti portatori di interesse.  Per
          le attivita' comportanti la  somministrazione  di  sostanze
          radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l'obbligo  e'
          assolto dalla  trasmissione  della  relazione  prevista  al
          punto 4 dell'allegato XIV. 
              7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e
          3  che  hanno  carattere  di  periodicita'   devono   avere
          frequenza tale da garantire il rispetto delle  disposizioni
          di cui agli articoli 147, 148, 149. 
              8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere  a),
          b) c), e), f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c)
          l'esercente si avvale,  per  quanto  di  competenza,  della
          collaborazione dell'esperto di radioprotezione.".