Art. 34 
 
Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
  101,  relativo  al  riconoscimento  dei   servizi   di   dosimetria
  individuale e degli organismi di misura 
 
  1. All'articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c)  i  rilevamenti  e  la  sorveglianza  ambientali  volti   a
verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti  o  dei
residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo
smaltimento medesimo»; 
    b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «3. I soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria
individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e
22, comma 6, devono essere  riconosciuti  idonei,  nell'ambito  delle
norme di buona tecnica, tenendo anche conto  delle  decisioni,  delle
raccomandazioni  e   degli   orientamenti   tecnici   forniti   dalla
Commissione europea o da organismi internazionali.  Nel  procedimento
di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di  misura  e
delle metodiche impiegate. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  della
salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica
e dell'interno, nonche' l'ISIN,  l'Istituto  di  metrologia  primaria
delle  radiazioni  ionizzanti  e  l'INAIL,  sono  disciplinate,   nel
rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis  e  dell'allegato
II, le modalita' per il  riconoscimento  dei  soggetti  che  svolgono
attivita'  di  servizio  di  dosimetria  e  il  riconoscimento  degli
organismi di misura. Ai  fini  del  riconoscimento  e'  acquisito  il
parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL. 
      3-bis. I servizi  di  dosimetria  e  gli  organismi  di  misura
riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi: 
        a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma
tecnica UNI CEI EN ISO/IEC  17025  ovvero  sono  in  possesso  di  un
accreditamento in conformita' alla norma 17025  per  il  servizio  di
dosimetria; 
        b) operano con personale tecnico dipendente  o  con  rapporto
esclusivo di collaborazione; 
        c) garantiscono l'effettuazione di test  di  interlaboratorio
per  verificare   la   correttezza   della   misura   dosimetrica   e
radiometrica; 
        d) utilizzano un sistema di misurazione conforme  allo  stato
della tecnica; 
        e) assicurano la formazione e informazione e  l'aggiornamento
del personale addetto ai servizi di dosimetria; 
        f) stipulano  una  polizza  assicurativa  a  copertura  delle
attivita' oggetto del servizio  di  dosimetria  o  dell'organismo  di
misura. 
  I decreti di  cui  al  comma  3  indicano  i  titoli  di  studio  e
professionali  per  il  personale  del  servizio  di   dosimetria   o
dell'organismo di misura, che deve essere in numero  sufficiente  per
poter svolgere il servizio. 
      4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al  comma  3,  i
soggetti  che  svolgono  il  servizio  di  dosimetria  assicurano  il
rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono
attribuite le funzioni di servizio di dosimetria  al  laboratorio  di
difesa atomica del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati  al
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  al
Centro Interforze Studi per le Applicazioni  Militari,  limitatamente
ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa.» 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'art. 155 del citato decreto  legislativo
          n. 101 del 2020, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 155. Riconoscimento  dei  servizi  di  dosimetria
          individuale  e  degli  organismi   di   misura   (direttiva
          59/2013/Euratom art. 79; decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230, art. 107)). - 1. La determinazione della dose o dei
          ratei di dose,  delle  altre  grandezze  tramite  le  quali
          possono essere valutati le dosi e i ratei di  dose  nonche'
          delle attivita' e concentrazioni di attivita', volumetriche
          o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata  con
          mezzi di misura, adeguati ai diversi  tipi  e  qualita'  di
          radiazione, che siano muniti  di  certificati  di  taratura
          secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di
          buona tecnica applicabili. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai
          mezzi radiometrici impiegati per: 
              a) la sorveglianza ambientale  di  radioprotezione  nei
          luoghi di lavoro, di cui all'art. 130, comma 1, lettera c); 
              b) la sorveglianza  ambientale  di  cui  all'art.  151,
          comma 2, lettere f) e g), ivi  compresa  quella  dovuta  ai
          sensi dell'art. 130, comma 9; 
              c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali  volti  a
          verificare  i  livelli  di  smaltimento  nell'ambiente  dei
          rifiuti o dei residui, e  il  rispetto  delle  prescrizioni
          autorizzative relative allo smaltimento medesimo; 
              d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli
          alimenti e bevande per consumo  umano  e  animale,  di  cui
          all'art. 152; 
              e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui
          al comma 3, a lettura diretta assegnati per la  rilevazione
          di dosi; 
              f)  ove  possibile,  i   rilevamenti   con   apparecchi
          impiegati per la sorveglianza  radiometrica  su  rottami  o
          altri materiali metallici, di cui all'art. 72; 
              g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui
          al Titolo XIV. 
              3. I soggetti che svolgono  attivita'  di  servizio  di
          dosimetria individuale e quelli di cui  agli  articoli  17,
          comma 6,  19,  comma  4,  e  22,  comma  6,  devono  essere
          riconosciuti  idonei,  nell'ambito  delle  norme  di  buona
          tecnica,  tenendo  anche  conto  delle   decisioni,   delle
          raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti  dalla
          Commissione europea  o  da  organismi  internazionali.  Nel
          procedimento di riconoscimento si tiene conto dei  tipi  di
          apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o
          piu' decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro della salute,  sentiti
          i Ministri dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  e
          dell'interno,  nonche'  l'ISIN,  l'Istituto  di  metrologia
          primaria  delle  radiazioni  ionizzanti  e  l'INAIL,   sono
          disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di  cui  al
          comma 3  bis  e  dell'allegato  II,  le  modalita'  per  il
          riconoscimento  dei  soggetti  che  svolgono  attivita'  di
          servizio di dosimetria e il riconoscimento degli  organismi
          di misura. Ai  fini  del  riconoscimento  e'  acquisito  il
          parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL. 
              3 bis. I servizi  di  dosimetria  e  gli  organismi  di
          misura  riconosciuti   idonei   garantiscono   i   seguenti
          requisiti minimi: 
              a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della
          norma tecnica UNI CEI  EN  ISO/IEC  17025  ovvero  sono  in
          possesso di un accreditamento  in  conformita'  alla  norma
          17025 per il servizio di dosimetria; 
              b) operano  con  personale  tecnico  dipendente  o  con
          rapporto esclusivo di collaborazione; 
              c)   garantiscono   l'effettuazione    di    test    di
          interlaboratorio per verificare la correttezza della misura
          dosimetrica e radiometrica; 
              d) utilizzano un sistema di misurazione  conforme  allo
          stato della tecnica; 
              e)  assicurano   la   formazione   e   informazione   e
          l'aggiornamento  del  personale  addetto  ai   servizi   di
          dosimetria; 
              f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle
          attivita'   oggetto   del   servizio   di   dosimetria    o
          dell'organismo di misura. 
              I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio
          e professionali per il personale del servizio di dosimetria
          o dell'organismo di  misura,  che  deve  essere  in  numero
          sufficiente per poter svolgere il servizio. 
              4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
          3, i  soggetti  che  svolgono  il  servizio  di  dosimetria
          assicurano il rispetto delle previsioni di cui al  comma  3
          dell'art. 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di
          dosimetria   al   laboratorio   di   difesa   atomica   del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile, limitatamente ai servizi  dedicati  al
          personale operativo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco e al Centro  Interforze  Studi  per  le  Applicazioni
          Militari,     limitatamente     ai     servizi     dedicati
          all'Amministrazione della Difesa.".