Art. 32 Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30 e 31. 2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17. 3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore. 4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
Note all'art. 32: - Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e' pubblicato nella GUUE del 3.12.2007 n. L 315.