Art. 32
Disposizioni di coordinamento in materia
di trasporto pubblico locale
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto
dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano
diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30 e
31.
2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione e affidamento
del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa
europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti,
ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 14, commi 2 e 3 e
dell'articolo 17.
3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui
all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui
al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente
disciplina di settore.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7,
paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la
relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti
previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
1370 del 2007.
Note all'art. 32:
- Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e' pubblicato nella GUUE del
3.12.2007 n. L 315.