Art. 32 
 
              Disposizioni di coordinamento in materia 
                    di trasporto pubblico locale 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dal  titolo  I  e  dal  diritto
dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano
diretta applicazione le disposizioni di  cui  al  titolo  III,  fatto
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30  e
31. 
  2. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione  e  affidamento
del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa
europea di settore, nei casi e  nei  limiti  dalla  stessa  previsti,
ferma restando l'applicabilita' dell'articolo  14,  commi  2  e  3  e
dell'articolo 17. 
  3. Ai  fini  della  tutela  occupazionale  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni  di  cui
al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche  della  vigente
disciplina di settore. 
  4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  all'articolo  7,
paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali  possono  integrare  la
relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti
previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
1370 del 2007. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007,  n.  1370  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  relativo  ai  servizi
          pubblici  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70) e' pubblicato  nella  GUUE  del
          3.12.2007 n. L 315.