Art. 33
Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di
gestione dei rifiuti urbani
1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si
applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del
servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi
di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo
200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in
relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di
definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni
degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei
rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30
marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, comma 2-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in
economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), e' altresi' ammessa in
relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico
integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa
vigente.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione
per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all'art. 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli
enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172,
comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone
comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali,
definita sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale
coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda
necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualita' del servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori
agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a
1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5
dell'art. 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche:
approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni
paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma
autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
territorialmente competente provvede all'accertamento
dell'esistenza dei predetti requisiti.
2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del
servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di
governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla
ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al
comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica
individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022,
l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al
gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi
del citato comma 2-bis.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.»
- Per il testo dell'art. 3-bis, comma 1 bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 200, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in
materia ambientale):
«200 (Organizzazione territoriale del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. La gestione
dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti
territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199, nel
rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1,
lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni
attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e
ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i
trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita'
nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti
gia' realizzati e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni
affinche' i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo
sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicita'.».