Art. 33 
 
Disposizioni di coordinamento in materia  di  servizio  idrico  e  di
                     gestione dei rifiuti urbani 
 
  1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo  6,  comma  2,  non  si
applica alle partecipazioni degli enti  di  Governo  dell'ambito  del
servizio idrico integrato di  cui  all'articolo  147,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito  dei  servizi
di  gestione  dei  rifiuti  urbani   di   cui   all'articolo   3-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e  all'articolo
200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152  del  2006,  in
relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  2. Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via  di
definizione, l'articolo 6, comma 2, si  applica  alle  partecipazioni
degli enti di  governo  dell'ambito  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti  urbani  di  cui  all'articolo  3-bis,   comma   1-bis,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 152 del  2006,  a  decorrere  dal  30
marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti  di  governo  di  ambito  si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147,  comma  2-ter,
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  la  gestione  in
economia o mediante aziende speciali,  consentita  nei  casi  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),  e'  altresi'  ammessa  in
relazione  alle  gestioni  in  forma  autonoma  del  servizio  idrico
integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  conformi  alla  normativa
vigente. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  147  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96: 
                «Art. 147 (Organizzazione territoriale  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I servizi idrici  sono  organizzati
          sulla base  degli  ambiti  territoriali  ottimali  definiti
          dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994,  n.
          36. Le regioni  che  non  hanno  individuato  gli  enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge  5
          giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
          ambito ottimale partecipano obbligatoriamente  all'ente  di
          governo dell'ambito, individuato dalla  competente  regione
          per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  al  quale  e'
          trasferito l'esercizio delle competenze ad  essi  spettanti
          in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
          la  programmazione  delle  infrastrutture  idriche  di  cui
          all'art. 143, comma 1. 
                1-bis. Qualora gli enti locali  non  aderiscano  agli
          enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del  comma
          1 entro il termine fissato dalle regioni e  dalle  province
          autonome e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla
          delibera di individuazione,  il  Presidente  della  regione
          esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
          ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
          relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si  applica
          quanto previsto dagli ultimi  due  periodi  dell'art.  172,
          comma 4. 
                2. Le regioni  possono  modificare  le  delimitazioni
          degli  ambiti  territoriali  ottimali  per  migliorare   la
          gestione  del  servizio  idrico  integrato,   assicurandone
          comunque lo  svolgimento  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', nel  rispetto,  in  particolare,
          dei seguenti principi: 
                  a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o
          dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani  di
          bacino, nonche' della localizzazione delle  risorse  e  dei
          loro  vincoli   di   destinazione,   anche   derivanti   da
          consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 
                  b) unicita' della gestione; 
                  c)   adeguatezza   delle   dimensioni   gestionali,
          definita  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici. 
                2-bis.   Qualora   l'ambito   territoriale   ottimale
          coincida con l'intero territorio regionale,  ove  si  renda
          necessario al fine di conseguire  una  maggiore  efficienza
          gestionale  ed   una   migliore   qualita'   del   servizio
          all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico
          integrato in ambiti  territoriali  comunque  non  inferiori
          agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o
          alle citta' metropolitane. Sono fatte salve: 
                  a)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in   forma
          autonoma nei comuni montani  con  popolazione  inferiore  a
          1.000  abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma   5
          dell'art. 148; 
                  b)  le  gestioni  del  servizio  idrico  in   forma
          autonoma   esistenti,    nei    comuni    che    presentano
          contestualmente      le      seguenti      caratteristiche:
          approvvigionamento   idrico   da   fonti   qualitativamente
          pregiate; sorgenti ricadenti  in  parchi  naturali  o  aree
          naturali protette ovvero  in  siti  individuati  come  beni
          paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo
          idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in  forma
          autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito
          territorialmente   competente   provvede   all'accertamento
          dell'esistenza dei predetti requisiti. 
                2-ter. Entro il  1°  luglio  2022,  le  gestioni  del
          servizio idrico in forma autonoma per le  quali  l'ente  di
          governo  dell'ambito  non  si  sia  ancora  espresso  sulla
          ricorrenza dei requisiti per  la  salvaguardia  di  cui  al
          comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione  unica
          individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre  2022,
          l'ente di  governo  dell'ambito  provvede  ad  affidare  al
          gestore unico tutte le gestioni non fatte  salve  ai  sensi
          del citato comma 2-bis. 
                3. Le  regioni,  sentite  le  province,  stabiliscono
          norme integrative per il  controllo  degli  scarichi  degli
          insediamenti civili e produttivi allacciati alle  pubbliche
          fognature,  per  la   funzionalita'   degli   impianti   di
          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle
          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.» 
              - Per il  testo  dell'art.  3-bis,  comma  1  bis,  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo) si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  200,  comma  1,  del
          citato decreto  legislativo  n.  152  del  2006  (Norme  in
          materia ambientale): 
                «200 (Organizzazione  territoriale  del  servizio  di
          gestione integrata dei rifiuti urbani). -  1.  La  gestione
          dei rifiuti urbani e'  organizzata  sulla  base  di  ambiti
          territoriali ottimali, di  seguito  anche  denominati  ATO,
          delimitati dal piano regionale di  cui  all'art.  199,  nel
          rispetto delle linee guida di cui all'art.  195,  comma  1,
          lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: 
                  a) superamento della frammentazione delle  gestioni
          attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
                  b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,
          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni
          politico-amministrative; 
                  c) adeguata  valutazione  del  sistema  stradale  e
          ferroviario di  comunicazione  al  fine  di  ottimizzare  i
          trasporti all'interno dell'ATO; 
                  d) valorizzazione di esigenze  comuni  e  affinita'
          nella produzione e gestione dei rifiuti; 
                  e) ricognizione di impianti di gestione di  rifiuti
          gia' realizzati e funzionanti; 
                  f) considerazione  delle  precedenti  delimitazioni
          affinche' i nuovi ATO si  discostino  dai  precedenti  solo
          sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
          economicita'.».