Art. 34
Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie
1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo,
dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita' di
gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' da intendersi
riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del
presente decreto.
2. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero
a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso
applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 2 aprile
1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107:
«Art. 9. - La titolarita' delle farmacie che si
rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito
della revisione della pianta organica puo' essere assunta
per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i
comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione
delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra
il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione
della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il
comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione
della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro
dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o
di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il
diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione
spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico
ospedale o di quello avente il maggior numero di
posti-letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia
unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si
esercita alternativamente al concorso previsto al
precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni previste
nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova
istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per
l'unita' eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso
le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o,
in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti
all'albo.
Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo
restano salvi gli obblighi contemplati dall'art. 110 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».
- La legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 1990, n. 135, S.O. n. 42.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'
sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei
rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi
rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti
diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci,
sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attivita' precedentemente affidate alla societa'
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli
enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i
sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto
contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure
di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti
dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono
tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica) si veda
nelle note all'art. 16.
- Si riporta i commi 30, 31 e 32 dell'art. 3, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma
27, costituiscono societa' o enti, comunque denominati, o
assumono partecipazioni in societa', consorzi o altri
organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,
trasformazione o decentramento, adottano, sentite le
organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul
personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse
umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle
funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente
comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione
della propria dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero
dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente
all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui
al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla
stessa data risultino in corso di espletamento procedure di
reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del
personale, diminuito delle unita' di personale
effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti
interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano
il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e
trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali
inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei
conti.».