Art. 34 
 
        Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie 
 
  1.  Il  rinvio  operato   dal   primo   comma,   secondo   periodo,
dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita'  di
gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'  da  intendersi
riferito alle corrispondenti norme del Capo II  del  Titolo  III  del
presente decreto. 
  2. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero
a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17  del
decreto  legislativo  n.  175  del  2016,  trovano   in   ogni   caso
applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30  a  32,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 2  aprile
          1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio  farmaceutico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1968, n. 107: 
                «Art. 9. -  La  titolarita'  delle  farmacie  che  si
          rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a  seguito
          della revisione della pianta organica puo'  essere  assunta
          per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i
          comuni possono essere  gestite,  ai  sensi  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 
                  a) in economia; 
                  b) a mezzo di azienda speciale; 
                  c) a mezzo di consorzi tra comuni per  la  gestione
          delle farmacie di cui sono unici titolari; 
                  d) a mezzo di societa' di capitali  costituite  tra
          il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione
          della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il
          comune abbia la titolarita'.  All'atto  della  costituzione
          della societa' cessa  di  diritto  il  rapporto  di  lavoro
          dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. 
                Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante  o
          di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il
          diritto alla prelazione  per  l'assunzione  della  gestione
          spetta   rispettivamente   all'amministrazione   dell'unico
          ospedale  o  di  quello  avente  il   maggior   numero   di
          posti-letto. 
                Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia
          unica,  la  prelazione  prevista  ai  commi  precedenti  si
          esercita   alternativamente   al   concorso   previsto   al
          precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni  previste
          nei  due  commi   precedenti   per   determinare   l'inizio
          dell'alternanza. 
                Quando il numero delle farmacie vacanti  e  di  nuova
          istituzione  risulti  dispari  la  preferenza  spetta,  per
          l'unita' eccedente, al comune. 
                Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso
          le farmacie il cui precedente titolare abbia il  figlio  o,
          in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti
          all'albo. 
                Nei casi di prelazione previsti dal presente articolo
          restano salvi gli obblighi contemplati  dall'art.  110  del
          testo unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265.». 
              - La legge 8 giugno 1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
          autonomie locali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          giugno 1990, n. 135, S.O. n. 42. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del  19  agosto  2016  (Testo  unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 16 (Societa' in house). -  1.  Le  societa'  in
          house ricevono affidamenti diretti  di  contratti  pubblici
          dalle  amministrazioni  che  esercitano  su  di   esse   il
          controllo analogo o da ciascuna delle  amministrazioni  che
          esercitano su di esse il controllo analogo  congiunto  solo
          se non  vi  sia  partecipazione  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di quella prescritta da  norme  di  legge  e  che
          avvenga in forme che non comportino controllo o  potere  di
          veto, ne' l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla
          societa' controllata. 
                2.   Ai   fini   della   realizzazione   dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
                  a) gli statuti delle societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile; 
                  b) gli statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; 
                  c) in ogni caso, i requisiti del controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile. 
                3. Gli statuti delle  societa'  di  cui  al  presente
          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
                3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
                4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del
          presente decreto. 
                5. Nel caso di cui  al  comma  4,  la  societa'  puo'
          sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
          la stessa si  e'  manifestata,  rinunci  a  una  parte  dei
          rapporti  con  soggetti  terzi,  sciogliendo   i   relativi
          rapporti  contrattuali,  ovvero  rinunci  agli  affidamenti
          diretti da parte dell'ente  o  degli  enti  pubblici  soci,
          sciogliendo i relativi rapporti. In  quest'ultimo  caso  le
          attivita'   precedentemente    affidate    alla    societa'
          controllata devono essere  riaffidate,  dall'ente  o  dagli
          enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
          dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro  i
          sei  mesi  successivi  allo   scioglimento   del   rapporto
          contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle  procedure
          di gara i beni o servizi continueranno  ad  essere  forniti
          dalla stessa societa' controllata. 
                6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti
          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del
          controllo analogo. 
                7. Le societa'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          tenute all'acquisto di lavori, beni e  servizi  secondo  la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  17  del  citato   decreto
          legislativo n. 175 del  19  agosto  2016  (Testo  unico  in
          materia di societa'  a  partecipazione  pubblica)  si  veda
          nelle note all'art. 16. 
              - Si riporta i commi 30, 31 e  32  dell'art.  3,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                  «30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma
          27, costituiscono societa' o enti, comunque  denominati,  o
          assumono  partecipazioni  in  societa',  consorzi  o  altri
          organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,
          trasformazione  o  decentramento,  adottano,   sentite   le
          organizzazioni sindacali  per  gli  effetti  derivanti  sul
          personale, provvedimenti  di  trasferimento  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali in  misura  adeguata  alle
          funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al  presente
          comma e  provvedono  alla  corrispondente  rideterminazione
          della propria dotazione organica. 
                  31. Fino al perfezionamento  dei  provvedimenti  di
          rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche
          sono provvisoriamente individuate in misura pari al  numero
          dei posti  coperti  al  31  dicembre  dell'anno  precedente
          all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni  di  cui
          al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali  alla
          stessa data risultino in corso di espletamento procedure di
          reclutamento,  di  mobilita'  o  di  riqualificazione   del
          personale,   diminuito   delle    unita'    di    personale
          effettivamente trasferito. 
                  32.  I  collegi  dei  revisori  e  gli  organi   di
          controllo interno  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti
          interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano
          il  trasferimento  delle  risorse  umane  e  finanziarie  e
          trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali
          inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei
          conti.».