Art. 35 
 
Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di  distribuzione
              dell'energia elettrica e del gas naturale 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,  i  quali
restano  disciplinati  dalle  rispettive  disposizioni   di   settore
attuative del diritto dell'Unione europea.