Art. 37
Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) l'articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
d) l'articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
e) l'articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4;
f) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
h) l'articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il
terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli
enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei
competenti organi degli stessi senza necessita' di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli
enti locali.».
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della
legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni e delle province), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047). - I
comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente
testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici
servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti
seguenti:
1° costruzione di acquedotti e fontane e
distribuzione di acqua potabile;
2° impianto ed esercizio dell'illuminazione
pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle
materie fertilizzanti;
4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione
animale o meccanica;
5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel
territorio comunale;
6° impianto ed esercizio di farmacie;
7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle
case;
8° (abrogato)
9° costruzione ed esercizio di molini e di forni
normali;
10° (abrogato)
11° (abrogato)
12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi
pubblici;
13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e
di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle
pubbliche comunicazioni;
16° produzione distribuzione di forza motrice
idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti
relativi;
17° (abrogato)
18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;
19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e
vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
Uguale facolta' e' attribuita alle province per i
servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri
di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di
tali servizi da parte delle province sono regolati dalle
disposizioni del presente testo unico, intendendosi
sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed
equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80
consiglieri.».
- Gli articoli 112, 113 e 117 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), abrogati dal presente
provvedimento recavano, rispettivamente:
«Servizi pubblici locali»
«Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica»
«Tariffe dei servizi».
- Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), si veda
nelle note all'art. 2.
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
S.O. n. 18.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194 e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) come modificato dal presente provvedimento:
«Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali).
1.(omissis)
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli
enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte
nei competenti organi degli stessi senza necessita' di
ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte
degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione,
gli enti di governo danno conto della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con
riferimento agli obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio.
Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2.-6-bis. (omissis).».