Art. 37 
 
        Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e  17),  del  regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; 
    b) gli articoli 112, 113 e  117,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
    c) l'articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448; 
    d) l'articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244; 
    e) l'articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4; 
    f) l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
    h) l'articolo 34, commi  20,  21,  e  25,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge  n.  138  del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,  il
terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le  deliberazioni  degli
enti di governo di cui  al  comma  1  sono  validamente  assunte  nei
competenti  organi  degli  stessi  senza  necessita'   di   ulteriori
deliberazioni, preventive o successive da parte  degli  organi  degli
enti locali.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto  15
          ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo  unico  della
          legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
          dei comuni e delle province), come modificato dal  presente
          decreto legislativo: 
                «Art. 1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103,  e
          art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).  -  I
          comuni possono assumere nei  modi  stabiliti  dal  presente
          testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei  pubblici
          servizi e segnatamente  di  quelli  relativi  agli  oggetti
          seguenti: 
                  1°  costruzione   di   acquedotti   e   fontane   e
          distribuzione di acqua potabile; 
                  2°   impianto   ed   esercizio   dell'illuminazione
          pubblica e privata; 
                  3° costruzione di fognature ed utilizzazione  delle
          materie fertilizzanti; 
                  4° costruzione ed esercizio di tramvie  a  trazione
          animale o meccanica; 
                  5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel
          territorio comunale; 
                  6° impianto ed esercizio di farmacie; 
                  7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie  dalle
          case; 
                  8° (abrogato) 
                  9° costruzione ed esercizio di molini  e  di  forni
          normali; 
                  10° (abrogato) 
                  11° (abrogato) 
                  12° costruzione ed esercizio  di  bagni  e  lavatoi
          pubblici; 
                  13° fabbrica e vendita del ghiaccio; 
                  14° costruzione ed esercizio di asili notturni; 
                  15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili  e
          di ogni altro  simile  mezzo,  diretto  a  provvedere  alle
          pubbliche comunicazioni; 
                  16°  produzione  distribuzione  di  forza   motrice
          idraulica  ed  elettrica  e  costruzione   degli   impianti
          relativi; 
                  17° (abrogato) 
                  18° essiccatoi di granturco e relativi depositi; 
                  19° stabilimento e relativa vendita di  semenzai  e
          vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere. 
                Uguale facolta' e' attribuita  alle  province  per  i
          servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per  altri
          di interesse provinciale.  L'assunzione  e  l'esercizio  di
          tali servizi da parte delle province  sono  regolati  dalle
          disposizioni  del  presente   testo   unico,   intendendosi
          sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed
          equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80
          consiglieri.». 
              - Gli articoli  112,  113  e  117  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), abrogati dal  presente
          provvedimento recavano, rispettivamente: 
                «Servizi pubblici locali» 
                «Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei   servizi
          pubblici locali di rilevanza economica» 
                «Tariffe dei servizi». 
              - Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
          13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo),  si  veda
          nelle note all'art. 2. 
              - Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
          S.O. n. 18. 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194  e'
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del
          citato decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo) come modificato dal presente provvedimento: 
              «Art.  3-bis.  (Ambiti  territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). 
                1.(omissis) 
                1-bis. Le  funzioni  di  organizzazione  dei  servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile  2014,
          n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti
          enti di  governo  entro  il  1°  marzo  2015  oppure  entro
          sessanta giorni dall'istituzione o  designazione  dell'ente
          di governo dell'ambito territoriale ottimale ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
          150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2014, n. 15, il Presidente della regione  esercita,  previa
          diffida all'ente locale ad adempiere entro  il  termine  di
          trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli
          enti di governo di cui al comma 1 sono validamente  assunte
          nei competenti organi  degli  stessi  senza  necessita'  di
          ulteriori deliberazioni, preventive o successive  da  parte
          degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione,
          gli enti di  governo  danno  conto  della  sussistenza  dei
          requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
          affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le   ragioni   con
          riferimento agli obiettivi di universalita'  e  socialita',
          di efficienza, di economicita' e di qualita' del  servizio.
          Al fine di assicurare  la  realizzazione  degli  interventi
          infrastrutturali   necessari   da   parte   del    soggetto
          affidatario,  la  relazione  deve  comprendere   un   piano
          economico-finanziario che, fatte salve le  disposizioni  di
          settore, contenga anche la proiezione, per  il  periodo  di
          durata dell'affidamento, dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
          investimenti  e  dei   relativi   finanziamenti,   con   la
          specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in   house,
          dell'assetto  economico-patrimoniale  della  societa',  del
          capitale     proprio     investito     e     dell'ammontare
          dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il  piano
          economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
          di  credito   o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, e successive  modificazioni,  o  da  una  societa'  di
          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house,  gli  enti
          locali     proprietari      procedono,      contestualmente
          all'affidamento,  ad  accantonare  pro  quota   nel   primo
          bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una  somma
          pari all'impegno  finanziario  corrispondente  al  capitale
          proprio previsto per il  triennio  nonche'  a  redigere  il
          bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. 
                2.-6-bis. (omissis).».