Art. 35
Disposizioni finanziarie
1. Ai sensi dell'art. 101 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e alle
condizioni ivi stabilite, l'organismo di coordinamento, sulla base
delle effettive esigenze, utilizza i fondi provenienti dalle
dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi e,
ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 del medesimo articolo, e
nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente gli
importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati
nell'anno civile.