Art. 35 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai sensi dell'art. 101 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e  alle
condizioni ivi stabilite, l'organismo di  coordinamento,  sulla  base
delle  effettive  esigenze,  utilizza  i  fondi   provenienti   dalle
dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri  interventi  e,
ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 del medesimo  articolo,  e
nei limiti  ivi  stabiliti,  aumenta  o  diminuisce  linearmente  gli
importi da corrispondere in  base  al  valore  dei  diritti  attivati
nell'anno civile.