Art. 35 Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi dell'art. 101 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e alle condizioni ivi stabilite, l'organismo di coordinamento, sulla base delle effettive esigenze, utilizza i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi e, ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 del medesimo articolo, e nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile.