Art. 36 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. 2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorita' competente, devono essere comunicati all'organismo pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalita' dallo stesso definite, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si e' verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.