Art. 36
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilita'
o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto
per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel
momento in cui e' sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza
eccezionale.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonche'
la relativa documentazione, di valore probante a giudizio
dell'autorita' competente, devono essere comunicati all'organismo
pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalita' dallo
stesso definite, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui
il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il
termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna
successiva a quella in cui si e' verificata la forza maggiore o la
circostanza eccezionale.