Art. 36 
 
          Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 
 
  1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di  ammissibilita'
o ad altri  obblighi  per  cause  di  forza  maggiore  o  circostanze
eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto  all'aiuto
per la superficie o  gli  animali  che  risultavano  ammissibili  nel
momento in cui e' sopravvenuta la forza  maggiore  o  la  circostanza
eccezionale. 
  2. I casi di forza maggiore e le circostanze  eccezionali,  nonche'
la  relativa  documentazione,   di   valore   probante   a   giudizio
dell'autorita' competente,  devono  essere  comunicati  all'organismo
pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalita'  dallo
stesso definite, entro quindici giorni lavorativi dalla data  in  cui
il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre  il
termine di presentazione della domanda unica relativa  alla  campagna
successiva a quella in cui si e' verificata la forza  maggiore  o  la
circostanza eccezionale.