Art. 37
Controlli e disposizioni finali
1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti,
sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita'
operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche
per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di
cui al Capo II del regolamento (UE) n. 2022/1172.
2. L'organismo di coordinamento garantisce il rispetto dei
massimali previsti dalla regolamentazione unionale e nazionale per
ciascun regime di intervento e pratica, laddove necessario, una
riduzione lineare dei pagamenti.
3. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda
unica di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano
colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12
gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare
gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
4. Il piano colturale di cui al comma 3 e' finalizzato anche al
controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del
regolamento (UE) n. 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale,
comprende le informazioni necessarie per tale controllo.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti
richiesti dalla Commissione europea.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si
fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.