Art. 37 Controlli e disposizioni finali 1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) n. 2022/1172. 2. L'organismo di coordinamento garantisce il rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione unionale e nazionale per ciascun regime di intervento e pratica, laddove necessario, una riduzione lineare dei pagamenti. 3. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. 4. Il piano colturale di cui al comma 3 e' finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale, comprende le informazioni necessarie per tale controllo. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea. 6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.