Art. 37 
 
                   Controlli e disposizioni finali 
 
  1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti,
sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita'
operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche
per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di
cui al Capo II del regolamento (UE) n. 2022/1172. 
  2.  L'organismo  di  coordinamento  garantisce  il   rispetto   dei
massimali previsti dalla regolamentazione unionale  e  nazionale  per
ciascun regime di  intervento  e  pratica,  laddove  necessario,  una
riduzione lineare dei pagamenti. 
  3. Gli agricoltori, entro la data di  presentazione  della  domanda
unica di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano
colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale  12
gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono  impegnati  a  comunicare
gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. 
  4. Il piano colturale di cui al comma 3  e'  finalizzato  anche  al
controllo amministrativo sul rispetto  degli  impegni  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 2021/2115 e, per ciascuna  superficie  aziendale,
comprende le informazioni necessarie per tale controllo. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa  comunicazione  alla  Segreteria  della  Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  sono  apportati  gli  eventuali  adeguamenti
richiesti dalla Commissione europea. 
  6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si
fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.