Art. 30 
 
            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    ((0a) al  comma  136,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»; 
    0b) al comma 136-bis: 
      1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  forniture  o  lavori  pubblici
cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»; 
      2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori»  sono  inserite
le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15  dicembre  di  ciascun
anno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «30   aprile   dell'anno
successivo»; 
    0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: 
  «136-ter. Nel  caso  di  interventi  a  copertura  pluriennale,  il
mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini  di  cui
al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per  la  sola
quota relativa alla prima  annualita';  la  regione  ha  facolta'  di
confermare la programmazione dello  stesso  intervento  per  le  sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento  dell'intervento
con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;)) 
    a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: 
  «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target  associati
alla Missione  2  -  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  -
Componente  4-Tutela  del  territorio  e  della  risorsa   idrica   -
Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione
del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai
comuni ai sensi del comma 139 per le  annualita'  2024  e  2025  sono
finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere
ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori  entro
il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di
attuazione  del  PNRR  per  la  gestione,   ((il   controllo   e   la
valutazione)) della misura, ivi inclusi gli obblighi  in  materia  di
comunicazione  e   informazione   previsti   dall'articolo   34   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del  sistema  di
monitoraggio.»; 
    ((a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «tre  mesi»
sono  inserite  le  seguenti:  «e,   per   il   contributo   riferito
all'annualita' 2022, di sei mesi»;)) 
    b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
    c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la
data del 31 gennaio 2023».