Art. 30
Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: «opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»;
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero per forniture o lavori pubblici
cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori» sono inserite
le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15 dicembre di ciascun
anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile dell'anno
successivo»;
0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente:
«136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il
mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui
al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola
quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di
confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento
con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;))
a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:
«139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati
alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica -
Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica -
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro
il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di
attuazione del PNRR per la gestione, ((il controllo e la
valutazione)) della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.»;
((a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «tre mesi»
sono inserite le seguenti: «e, per il contributo riferito
all'annualita' 2022, di sei mesi»;))
b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178»;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la
data del 31 gennaio 2023».