Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi
turistici»
1. ((All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234)), la parola: «agisce» e' sostituita dalle
seguenti: «puo' agire».
2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni
del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, ((commi 421 e seguenti)), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento,
sulla base del progetto di ((fattibilita' tecnico-economica)), della
progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione
di interventi di: arresto del degrado, ((messa in sicurezza di aree
e)) ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico
dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad
arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e
installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti
in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di
un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le
finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo'
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge n. 77 ((del 2021 per)) l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti
agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito,
secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte
anche alla salvaguardia delle ((risorse idriche e alla))
riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo,
l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e
acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio
delle attivita' di cui al ((comma 2)), il Commissario straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, ((commi 421 e seguenti)), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le
necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia'
individuati alla scheda n. 25 - «Completamento area eventi a Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della
rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli
investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui ((al comma 422)), ((al Commissario
straordinario)) per la realizzazione di interventi di parte corrente
connessi alle attivita' giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia
di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento ((del
rinnovo dell'armamento della metropolitana)) linea A, indicati come
essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022,
registrato ((alla Corte dei conti)) in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con
ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza
di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.
Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica
preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza
dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel
termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli
interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata
legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni.
Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si
sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al ((terzo periodo)), approva il progetto e consente la
realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta'
alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente
comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la
questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito
positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti, ((corredati dell'attestazione)) dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche- AINOP, ((ai sensi dell'articolo 13)), comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ((In deroga
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di
committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli
operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in
numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo
85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente basse
puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo
97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base
ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del
medesimo articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula
del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad
un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e
di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.))
425-ter. In relazione agli interventi ((previsti dal programma
dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422)), si
applicano, altresi', ((in quanto compatibili)), le procedure e le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
((425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e
9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di
uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle
persone con disabilita'»;
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e
la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,»
sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle
seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,».
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli
interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei
limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e
alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2
adotta un piano per la realizzazione di un progetto di
cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la
riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco,
prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei
dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))