Art. 31 
 
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
  l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi  eventi
  turistici» 
 
  1. ((All'articolo 1, comma 427, secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234)), la  parola:  «agisce»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' agire». 
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, ((commi 421 e seguenti)), della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48,  comma  3,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento,
sulla base del progetto di ((fattibilita' tecnico-economica)),  della
progettazione ed esecuzione dei lavori necessari  alla  realizzazione
di interventi di: arresto del degrado, ((messa in sicurezza  di  aree
e)) ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo  statico
dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo  ad
arena  scoperta;  superamento  delle   barriere   architettoniche   e
installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli  utenti
in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di
un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge n. 77 ((del 2021  per))  l'affidamento  di  servizi  di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche  alla   salvaguardia   delle   ((risorse   idriche   e   alla))
riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo  del  suolo,
l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure  semplificate  e
acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui al ((comma 2)), il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, ((commi 421 e seguenti)), della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sentita la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  «Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui  ((al  comma  422)),  ((al  Commissario
straordinario)) per la realizzazione di interventi di parte  corrente
connessi alle attivita' giubilari.»; 
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
  «425-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento ((del
rinnovo dell'armamento della metropolitana)) linea A,  indicati  come
essenziali e indifferibili nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato ((alla Corte dei conti))  in  data  29  dicembre  2022  al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al  comma  421,  con
ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai  soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: 
    a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza
di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le  amministrazioni
interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte   alla   tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e  della  salute.
Nel corso della  conferenza  e'  acquisita  e  valutata  la  verifica
preventiva dell'interesse archeologico  ove  prevista,  tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di  certezza
dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude  nel
termine di trenta giorni  dalla  sua  convocazione,  prorogabile,  su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla  tutela  degli
interessi di cui all'articolo 14-quinquies,  comma  1,  della  citata
legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di  dieci  giorni.
Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni  che  non  si
sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di  quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito  a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  ((terzo  periodo)),  approva  il  progetto  e  consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
    b) in  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
    c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase  di  affidamento  e,  in  caso  di  esito
positivo,  produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti   e
dell'autorizzazione previsti dagli  articoli  93,  94  e  94-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  ((corredati  dell'attestazione))  dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-  AINOP,  ((ai  sensi  dell'articolo  13)),  comma  4,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130.  ((In  deroga
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  la
verifica  puo'  essere  effettuata   dal   responsabile   unico   del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti esterni; 
    d) ai  fini  dell'affidamento  dei  lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
      1) e' autorizzato il ricorso alle  riduzioni  dei  termini  per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
      2) e' autorizzato, alla scadenza del termine  di  presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui  all'articolo
85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno   manifestato
interesse a partecipare alla procedura; 
      3) il termine di cui all'articolo  83,  comma  9,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
      4) la verifica di congruita' delle offerte  anormalmente  basse
puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo
97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  in  base
ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi  del  comma  6  del
medesimo articolo; 
      5) e' autorizzata la  consegna  delle  prestazioni  in  via  di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
del contratto; 
      6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere  ad
un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.)) 
  425-ter. In relazione  agli  interventi  ((previsti  dal  programma
dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422)),  si
applicano, altresi', ((in quanto compatibili)),  le  procedure  e  le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in
tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
  ((425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2  e
9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e  delle  regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su  base  di
uguaglianza  con  gli  altri,   l'accessibilita',   l'autonomia,   la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
persone con disabilita'»; 
    b-bis) al comma 427: 
      1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in  sicurezza  e
la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse; 
      2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,»
sono soppresse; 
      3) al settimo periodo, le parole:  «di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione  straordinaria  delle  strade»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,». 
  6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli
interventi finanziati  dai  commi  precedenti,  puo'  ricorrere,  nei
limiti delle procedure disciplinate dal presente  articolo  e  previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al  supporto  e
alla fornitura di servizi  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6-ter. In occasione delle celebrazioni del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2
adotta  un  piano  per   la   realizzazione   di   un   progetto   di
cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
  6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definite le modalita'  di  posizionamento  dei
dispositivi di cui al comma 6-ter. 
  6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui  al  presente
comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))