Art. 30 
 
            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    0a)  al  comma  136,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   «opere
pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»; 
    0b) al comma 136-bis: 
      1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  per  forniture  o  lavori  pubblici
cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»; 
      2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori»  sono  inserite
le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15  dicembre  di  ciascun
anno»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «30   aprile   dell'anno
successivo»; 
    0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: 
  «136-ter. Nel  caso  di  interventi  a  copertura  pluriennale,  il
mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini  di  cui
al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per  la  sola
quota relativa alla prima  annualita';  la  regione  ha  facolta'  di
confermare la programmazione dello  stesso  intervento  per  le  sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento  dell'intervento
con risorse proprie o del soggetto beneficiario»; 
    a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: 
  «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target  associati
alla Missione  2  -  Rivoluzione  verde  e  transizione  ecologica  -
Componente  4-Tutela  del  territorio  e  della  risorsa   idrica   -
Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione
del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai
comuni ai sensi del comma 139 per le  annualita'  2024  e  2025  sono
finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere
ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori  entro
il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di
attuazione del PNRR per la gestione, il controllo  e  la  valutazione
della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; 
    a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le  parole:  «tre  mesi»
sono  inserite  le  seguenti:  «e,   per   il   contributo   riferito
all'annualita' 2022, di sei mesi»; 
    b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
    c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la
data del 31 gennaio 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                136. Il comune beneficiario del contributo di cui  al
          comma  135  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione delle opere pubbliche o  le  forniture  entro
          dodici mesi decorrenti dalla  data  di  attribuzione  delle
          risorse. I risparmi derivanti da eventuali  ribassi  d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione e successivamente possono essere utilizzati  per
          ulteriori investimenti, per le medesime finalita'  previste
          dal  comma  135,  a  condizione  che  gli  stessi   vengano
          impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare
          esecuzione. 
                136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine  di
          affidamento dei lavori o delle forniture di  cui  al  comma
          136 o  di  parziale  utilizzo  del  contributo,  verificato
          attraverso il sistema di cui  al  comma  138,  il  medesimo
          contributo e' revocato, in tutto o in parte,  entro  il  31
          dicembre di ciascun  anno  di  riferimento  del  contributo
          stesso; le somme revocate sono riassegnate con il  medesimo
          provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere  ovvero
          per forniture o lavori pubblici cantierabili per le  stesse
          finalita' previste dal comma 135. I comuni beneficiari  del
          contributo di cui al  periodo  precedente  sono  tenuti  ad
          affidare i  lavori  o  le  forniture  entro  il  30  aprile
          dell'anno successivo di ciascun anno  e  sono  tenuti  agli
          obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel  caso  di
          mancato rispetto del termine di cui al periodo  precedente,
          verificato attraverso il sistema di cui al  comma  138,  le
          somme sono revocate e versate  dalle  regioni  ad  apposito
          capitolo del bilancio dello Stato. 
                136-ter.  Nel  caso   di   interventi   a   copertura
          pluriennale, il mancato  affidamento  dei  lavori  o  delle
          forniture nei termini di  cui  al  comma  136  comporta  la
          revoca di cui al comma 136-bis per la sola  quota  relativa
          alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare
          la programmazione  dello  stesso  intervento  per  le  sole
          annualita'  successive,   procedendo   al   cofinanziamento
          dell'intervento  con  risorse  proprie   o   del   soggetto
          beneficiario. 
                Omissis. 
                139-quater. Al fine  di  garantire  il  rispetto  dei
          target associati alla Missione  2  -  Rivoluzione  verde  e
          transizione ecologica Componente 4-Tutela del territorio  e
          della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la
          resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
          energetica dei Comuni del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni  ai  sensi
          del  comma  139  per  le  annualita'  2024  e  2025,   sono
          finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle  opere
          ammissibili per l'anno 2023.  I  comuni  beneficiari  delle
          risorse  riferite  alle  annualita'  2023,  2024  e   2025,
          concludono i lavori entro il 31  marzo  2026  e  rispettano
          ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per  la
          gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi
          gli  obblighi  in  materia  di  Componente   4-Tutela   del
          territorio e della risorsa  idrica  -  Investimento  2.2  -
          Interventi  per  la  resilienza,  la   valorizzazione   del
          territorio e l'efficienza energetica dei Comuni  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  le   risorse
          assegnate  ai  comuni  ai  sensi  del  comma  139  per   le
          annualita' 2024 e 2025 sono  finalizzate  allo  scorrimento
          della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno  2023.
          I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita'
          2023, 2024 e 2025 concludono i lavori  entro  il  31  marzo
          2026  e  rispettano  ogni  disposizione   in   materia   di
          attuazione del PNRR per la  gestione,  il  controllo  e  la
          valutazione della  misura,  ivi  inclusi  gli  obblighi  in
          materia   di   comunicazione   e   informazione    previsti
          dall'articolo  34  del  regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          nonche'  l'obbligo  di   alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio. 
                Omissis. 
                143. L'ente beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma  139  e'  tenuto  ad  affidare  i   lavori   per   la
          realizzazione delle opere  pubbliche  entro  i  termini  di
          seguito indicati, decorrenti dalla data di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
          a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
          sei mesi; b) per le opere il  cui  costo  e'  compreso  tra
          100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei  lavori  deve
          avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo  e'
          compreso tra 750.001 euro e  2.500.000  euro  l'affidamento
          dei lavori deve avvenire entro quindici  mesi;  d)  per  le
          opere il  cui  costo  e'  compreso  tra  2.500.001  euro  e
          5.000.000 di euro l'affidamento dei  lavori  deve  avvenire
          entro venti mesi. Ai fini del  presente  comma,  per  costo
          dell'opera pubblica si intende  l'importo  complessivo  del
          quadro economico dell'opera medesima. I termini di  cui  al
          primo  periodo  sono  prorogati  di  tre  mesi  e,  per  il
          contributo riferito all'annualita' 2022, di  sei  mesi  con
          riferimento alle  opere  oggetto  di  contributi  assegnati
          entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in  ogni  caso  i
          termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I  termini
          per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono
          tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono  comunque
          prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso  le
          scadenze e gli obblighi previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza.  Qualora  l'ente  beneficiario  del
          contributo, per espletare le  procedure  di  selezione  del
          contraente, si avvalga degli istituti della centrale  unica
          di committenza (CUC)  o  della  stazione  unica  appaltante
          (SUA) i termini di cui al primo periodo sono  aumentati  di
          tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi  d'asta
          sono  vincolati  fino  al  collaudo  ovvero  alla  regolare
          esecuzione di cui al comma 144  e  successivamente  possono
          essere  utilizzati  per  ulteriori  investimenti,  per   le
          medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
          gli stessi vengano impegnati entro sei mesi  dal  collaudo,
          ovvero dalla regolare esecuzione. 
              Omissis. 
                146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui  ai
          commi da 139 a 145 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari
          attraverso il sistema previsto dal decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
          «Contributo investimenti legge di bilancio  2019».  Per  le
          opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio
          delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari
          attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo  1,  comma
          1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per le opere di
          cui ai commi 139-ter e  139-quater  il  monitoraggio  delle
          opere  pubbliche  e'  effettuato  dai  comuni   beneficiari
          attraverso il sistema Re-GiS, di cui all'articolo 1,  comma
          1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                Omissis. 
                148-ter. I  termini  di  cui  all'articolo  1,  comma
          857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per  quanto
          attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
          cui all'articolo  1,  comma  143,  per  quanto  attiene  ai
          contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
          mesi. Non sono soggetti  a  revoca  i  contributi  riferiti
          all'anno 2019 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi  riferiti
          all'anno 2021 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 gennaio 2023 e i  contributi  riferiti
          all'anno 2021 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 gennaio 2023.».