Art. 30 Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»; 0b) al comma 136-bis: 1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»; 2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile dell'anno successivo»; 0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente: «136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario»; a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «tre mesi» sono inserite le seguenti: «e, per il contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi»; b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Omissis. 136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione. 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. 136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario. Omissis. 139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Omissis. 143. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Omissis. 146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019». Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema Re-GiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Omissis. 148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023.».