Art. 31 
 
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
  l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi  eventi
  turistici» 
 
  1. All'articolo 1, comma  427,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n.  234,  la  parola:  «agisce»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «puo' agire». 
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico-economica,  della  progettazione  ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
arresto del  degrado,  messa  in  sicurezza  di  aree  e  ogni  altra
attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  77  del  2021  per  l'affidamento  di  servizi  di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui  al  comma  2,  il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge  30
dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  «Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  422,   al   Commissario
straordinario per la realizzazione di interventi  di  parte  corrente
connessi alle attivita' giubilari.»; 
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
  «425-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al  completamento  del
rinnovo dell'armamento della metropolitana  linea  A,  indicati  come
essenziali e indifferibili nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre  2022  al  numero
3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza
adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  dispone  che  la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai  soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: 
    a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza
di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le  amministrazioni
interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte   alla   tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e  della  salute.
Nel corso della  conferenza  e'  acquisita  e  valutata  la  verifica
preventiva dell'interesse archeologico  ove  prevista,  tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di  certezza
dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude  nel
termine di trenta giorni  dalla  sua  convocazione,  prorogabile,  su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla  tutela  degli
interessi di cui all'articolo 14-quinquies,  comma  1,  della  citata
legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di  dieci  giorni.
Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni  che  non  si
sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di  quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito  a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione
di tutte le opere e attivita' previste  nel  progetto  approvato.  Le
determinazioni  di  dissenso,  ivi  incluse  quelle  espresse   dalle
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
    b) in  caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
    c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n.  50  accerta  la  conformita'  del  progetto  alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase  di  affidamento  e,  in  caso  di  esito
positivo,  produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti   e
dell'autorizzazione previsti dagli  articoli  93,  94  e  94-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,   corredati   dell'attestazione   dell'avvenuta    positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-  AINOP,  ai  sensi  dell'articolo   13,   comma   4,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130.  In  deroga
all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  la
verifica  puo'  essere  effettuata   dal   responsabile   unico   del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di  cui  all'articolo
31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia
stato redatto da progettisti esterni; 
    d) ai  fini  dell'affidamento  dei  lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero  la  centrale  di
committenza cui abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua  gli
operatori economici  da  consultare  nella  procedura  negoziata,  in
numero adeguato e compatibile con la  celerita'  della  procedura  di
gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla  base  di
informazioni  riguardanti  le   caratteristiche   di   qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se  sussistono  in
tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 
      1) e' autorizzato il ricorso alle  riduzioni  dei  termini  per
ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
      2) e' autorizzato, alla scadenza del termine  di  presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui  all'articolo
85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nei  confronti  degli  operatori  economici  che  hanno   manifestato
interesse a partecipare alla procedura; 
      3) il termine di cui all'articolo  83,  comma  9,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 
      4) la verifica di congruita' delle offerte  anormalmente  basse
puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo
97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  in  base
ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi  del  comma  6  del
medesimo articolo; 
      5) e' autorizzata la  consegna  delle  prestazioni  in  via  di
urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nelle  more  del  completamento  delle  verifiche  del  possesso  dei
requisiti di ordine generale e speciale  propedeutiche  alla  stipula
del contratto; 
      6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere  ad
un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106,  comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  l'esecuzione
di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari
a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di  intervento  e
di quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo  degli
stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il
50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel  rispetto
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. 
  425-ter.  In  relazione  agli  interventi  previsti  dal  programma
dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del  comma  422,  si
applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe
previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto  o
in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
  425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e  9
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e  delle  regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su  base  di
uguaglianza  con  gli  altri,   l'accessibilita',   l'autonomia,   la
sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte  delle
persone con disabilita'»; 
    b-bis) al comma 427: 
      1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in  sicurezza  e
la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse; 
      2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  35  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,»
sono soppresse; 
      3) al settimo periodo, le parole:  «di  messa  in  sicurezza  e
manutenzione  straordinaria  delle  strade»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui
al comma 422,». 
  6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli
interventi finanziati  dai  commi  precedenti,  puo'  ricorrere,  nei
limiti delle procedure disciplinate dal presente  articolo  e  previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al  supporto  e
alla fornitura di servizi  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6-ter. In occasione delle celebrazioni del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2
adotta  un  piano  per   la   realizzazione   di   un   progetto   di
cardioprotezione di Roma Capitale  che,  al  fine  di  consentire  la
riduzione dei tempi di  intervento  nei  casi  di  arresto  cardiaco,
prevede  il   posizionamento   di   postazioni   con   defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai  flussi  dei  fedeli  del
Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
  6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definite le modalita'  di  posizionamento  dei
dispositivi di cui al comma 6-ter. 
  6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui  al  presente
comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  420,
          425-bis, 425-ter, 425-quater, 427 e 427-bis, della legge 30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                420. In  relazione  alle  celebrazioni  del  Giubileo
          della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e
          la realizzazione delle opere e degli interventi  funzionali
          all'evento, nonche' per la realizzazione  degli  interventi
          di  cui  alla  Misura  M1C3-Investimento  4.3   del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ferma  restando  la
          dotazione  pari  a  500  milioni  in  favore  del  predetto
          investimento, e' istituito nello stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   un   apposito
          capitolo con una dotazione  di  285  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno  2025  e  di
          140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato  di
          previsione  e'  altresi'   istituito,   per   le   medesime
          celebrazioni,  un  apposito  capitolo  per  assicurare   il
          coordinamento operativo e le spese relativi  a  servizi  da
          rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e  2024,
          di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di  10  milioni  di
          euro per l'anno  2026.  Le  dotazioni  di  cui  al  secondo
          periodo relative agli anni 2022 e 2023  sono  erogate,  nei
          limiti di spesa  previsti  per  i  rispettivi  anni,  quale
          contributo  forfettario  per  l'avvio  delle  attivita'  di
          coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
          di cui al comma 427. Una quota  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma, nel limite massimo di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2023  al  2025,  puo'  essere
          attribuita, anche provvedendo alle opportune  rimodulazioni
          dei  cronoprogrammi  di  cui  al  comma  423  del  suddetto
          articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione
          di interventi di parte  corrente  connessi  alle  attivita'
          giubilari. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  presente
          comma, nel  limite  massimo  di  20  milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2025,   puo'   essere
          attribuita, anche provvedendo alle opportune  rimodulazioni
          dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  422,
          al  Commissario  straordinario  per  la  realizzazione   di
          interventi  di  parte  corrente  connessi  alle   attivita'
          giubilari. 
                Omissis. 
                425-bis. In sede di prima applicazione e  in  ragione
          della necessita'  e  urgenza  di  ultimare  gli  interventi
          relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,
          alla riqualificazione dello spazio antistante  la  basilica
          di  San  Giovanni,  alla  riqualificazione  di  Piazza  dei
          Cinquecento ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento  del
          rinnovo  dell'armamento  della   metropolitana   linea   A,
          indicati come  essenziali  e  indifferibili  nel  Programma
          dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  alla  Corte  dei
          conti  in  data  29  dicembre  2022  al  numero  3348,   il
          Commissario  straordinario  di  cui  al  comma   421,   con
          ordinanza adottata ai sensi del comma  425  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  dispone  che  la  realizzazione  dei  citati
          interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali
          di  committenza,  eventualmente  utilizzate  dai   soggetti
          attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: 
                  a)  ai  fini  dell'approvazione  del  progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica dell'opera,  il  soggetto
          attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai
          sensi dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
          241,  alla  quale  partecipano  tutte  le   amministrazioni
          interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte  alla
          tutela ambientale, del patrimonio culturale, del  paesaggio
          e della salute. Nel corso della conferenza e'  acquisita  e
          valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico
          ove prevista, tenuto conto  delle  preminenti  esigenze  di
          appaltabilita'  dell'opera  e  di  certezza  dei  tempi  di
          realizzazione. La conferenza di  servizi  si  conclude  nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   sua   convocazione,
          prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni
          preposte alla tutela degli interessi  di  cui  all'articolo
          14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del  1990,
          una sola volta per non piu' di dieci giorni.  Si  considera
          acquisito l'assenso delle amministrazioni che non  si  sono
          espresse nel termine di conclusione  della  conferenza,  di
          quelle assenti o  che  abbiano  espresso  un  dissenso  non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto  della  conferenza.  La  determinazione  conclusiva
          della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni
          successivi alla  scadenza  del  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di
          tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato.
          Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle  espresse
          dalle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi  a
          esprimere contrarieta' alla realizzazione delle  opere,  ma
          devono, tenuto conto delle circostanze del  caso  concreto,
          indicare  le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che
          rendono compatibile  l'opera,  quantificandone  i  relativi
          costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente  ai
          principi di proporzionalita',  efficacia  e  sostenibilita'
          finanziaria   dell'intervento   risultante   dal   progetto
          presentato; 
                  b) in caso  di  dissenso,  diniego,  opposizione  o
          altro atto equivalente proveniente  da  un  organo  statale
          che,  secondo  la  legislazione  vigente,  sia   idoneo   a
          precludere, in tutto o in parte,  la  realizzazione  di  un
          intervento  di  cui  all'alinea  del  presente  comma,   il
          Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
          meccanismo  di  superamento  del  dissenso  non  sia   gia'
          previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  di   sottoporre,   entro   i
          successivi  cinque  giorni,  la  questione  all'esame   del
          Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; 
                  c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del
          decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  accerta  la
          conformita' del progetto  alle  prescrizioni  eventualmente
          impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio
          della fase di affidamento e, in  caso  di  esito  positivo,
          produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti    e
          dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis
          del decreto del residente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n.   380.   I   progetti,    corredati    dell'attestazione
          dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati,  ai  soli
          fini  informativi  e  con  modalita'   telematica,   presso
          l'archivio informatico  nazionale  delle  opere  pubbliche-
          AINOP,  ai   sensi   dell'articolo   13,   comma   4,   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130.  In
          deroga all'articolo 26 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016,  n.  50,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dal
          responsabile  unico  del  procedimento,  anche  avvalendosi
          della struttura  di  cui  all'articolo  31,  comma  9,  del
          medesimo decreto legislativo, ove  il  progetto  sia  stato
          redatto da progettisti esterni; 
              d) ai fini dell'affidamento dei  lavori,  la  selezione
          degli operatori economici avviene secondo le  modalita'  di
          cui  all'articolo  32  della   direttiva   2014/24/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014.
          Il soggetto attuatore, ovvero la  centrale  di  committenza
          cui  abbia  eventualmente  fatto  ricorso,  individua   gli
          operatori   economici   da   consultare   nella   procedura
          negoziata,  in  numero  adeguato  e  compatibile   con   la
          celerita' della procedura di gara e tale  da  garantire  il
          confronto  concorrenziale,  sulla  base   di   informazioni
          riguardanti le caratteristiche di qualificazione  economica
          e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
          mercato,  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
          concorrenza  e  rotazione,  e  seleziona  cinque  operatori
          economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai
          fini della procedura di gara: 
                    1) e' autorizzato il ricorso alle  riduzioni  dei
          termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8,  comma
          1, lettera c), del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120; 
                    2) e' autorizzato, alla scadenza del  termine  di
          presentazione  delle  offerte,  l'avvio   delle   verifiche
          antimafia di cui all'articolo  85  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti
          degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
          partecipare alla procedura; 
                    3) il termine di cui all'articolo  83,  comma  9,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a
          cinque giorni; 
                    4)  la  verifica  di  congruita'  delle   offerte
          anormalmente basse puo' essere effettuata, in  deroga  alla
          previsione di cui all'articolo 97,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi
          specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6  del  medesimo
          articolo; 
                    5) e' autorizzata la consegna  delle  prestazioni
          in via di urgenza  prima  della  stipula  contrattuale,  ai
          sensi  dell'articolo  8,   comma   1,   lettera   a),   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle
          more del completamento delle  verifiche  del  possesso  dei
          requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche  alla
          stipula del contratto; 
                    6) e' autorizzata la modifica del contratto senza
          procedere ad un nuovo affidamento, ai  sensi  dell'articolo
          106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari,  non
          inclusi nell'appalto iniziale, necessari  a  realizzare  la
          sistemazione superficiale  dell'area  di  intervento  e  di
          quelle limitrofe ad  esso  funzionali,  purche'  il  prezzo
          degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del  medesimo
          articolo 106, il 50 per  cento  del  valore  del  contratto
          iniziale,  nonche'  nel  rispetto  dell'articolo  72  della
          direttiva  2014/24/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. 
                  425-ter. In relazione agli interventi previsti  dal
          programma dettagliato degli interventi, approvato ai  sensi
          del  comma  422,  si   applicano,   altresi',   in   quanto
          compatibili, le procedure e  le  deroghe  previste  per  la
          realizzazione degli interventi finanziati  in  tutto  o  in
          parte con le risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
                
                  425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli
          articoli 2 e 9 della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi
          della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica degli interventi  di  cui
          al comma 425-bis garantisce  il  rispetto  dei  principi  e
          delle regole tecniche sulla progettazione  universale,  per
          assicurare,  su  base  di  uguaglianza   con   gli   altri,
          l'accessibilita',  l'autonomia,  la  sicurezza  nonche'  la
          fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con
          disabilita' »; 
                b-bis) al comma 427: 
                  1) al quinto periodo, le parole: «per la  messa  in
          sicurezza e la  manutenzione  straordinaria  delle  strade»
          sono soppresse; 
                  2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli
          affidamenti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di   cui
          all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
          decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse; 
                  3) al settimo periodo,  le  parole:  «di  messa  in
          sicurezza e manutenzione straordinaria delle  strade»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «  previsti   dal   programma
          dettagliato degli interventi di cui al comma 422,». 
              6-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  ove  necessario   per
          l'attuazione  degli   interventi   finanziati   dai   commi
          precedenti, puo'  ricorrere,  nei  limiti  delle  procedure
          disciplinate dal presente articolo e previa intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e  alla
          fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6-ter. In occasione  delle  celebrazioni  del  Giubileo
          della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,   il   Commissario
          straordinario di cui al comma 2  adotta  un  piano  per  la
          realizzazione di un progetto di  cardioprotezione  di  Roma
          Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei  tempi
          di intervento nei casi  di  arresto  cardiaco,  prevede  il
          posizionamento    di    postazioni    con    defibrillatori
          teleconnessi al numero 118,  in  relazione  ai  flussi  dei
          fedeli del Giubileo, nei  luoghi  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettere a) e b), della legge  4  agosto  2021,  n.
          116. 
                6-quater. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  definite   le   modalita'   di   posizionamento   dei
          dispositivi di cui al comma 6-ter. 
                6-quinquies.  Ai  fini  di  cui  al  comma  6-ter  e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2024.
          Agli oneri di cui al presente comma, pari a  1  milione  di
          euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                Omissis. 
                427. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  dei
          lavori e delle opere  indicati  nel  programma  dettagliato
          degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
          funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
          della Chiesa cattolica  per  il  2025,  e'  costituita  una
          societa'    interamente    controllata    dal     Ministero
          dell'economia e delle finanze denominata  «Giubileo  2025»,
          che agisce anche in qualita' di  soggetto  attuatore  e  di
          stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
          l'approvvigionamento  dei  beni  e  dei  servizi  utili  ad
          assicurare l'accoglienza e la funzionalita'  del  Giubileo.
          In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
          comma 420,  la  societa'  "Giubileo  2025"  puo'  agire  in
          qualita' di stazione appaltante e le funzioni  di  soggetto
          attuatore sono svolte  dagli  enti  individuati  nel  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa'  «Giubileo
          2025» non si applicano le disposizioni previste  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
          e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214.  Le   societa'   direttamente   o
          indirettamente partecipate dal  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  possono  acquisire   partecipazioni   nella
          societa'  «Giubileo  2025»,  anche  mediante   aumenti   di
          capitale, ai sensi della normativa  vigente.  In  relazione
          agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
          straordinaria   delle   strade   previsti   dal   programma
          dettagliato degli  interventi  di  cui  al  comma  422,  la
          societa'   "Giubileo   2025"   puo'   sottoscrivere,    per
          l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni  con
          la  societa'  ANAS  S.p.a.  in  qualita'  di  centrale   di
          committenza.  Limitatamente  agli  affidamenti  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, la selezione degli operatori economici da parte della
          societa'  ANAS  S.p.a.  puo'  avvenire,  nel  rispetto  del
          principio di rotazione,  anche  nell'ambito  degli  accordi
          quadro previsti dall'articolo  54  del  citato  codice  dei
          contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla
          data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione  ai
          quali   non   e'    intervenuta    alla    medesima    data
          l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi  accordi
          quadro ovvero non si e'  provveduto  alla  loro  esecuzione
          secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi
          2, 3, 4, 5 e 6,  del  codice  dei  contratti  pubblici.  In
          relazione  alle  attivita'  affidate  ad  ANAS  S.p.a.,  la
          societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata  a  riconoscere,  a
          valere sulle risorse di cui al  comma  420  destinate  alla
          realizzazione  di  interventi  di  messa  in  sicurezza   e
          manutenzione  straordinaria   delle   strade   oggetto   di
          convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo
          36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sulla  base  delle  risultanze  della  contabilita'
          analitica afferente alle spese effettivamente sostenute  da
          parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento. 
                427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione
          degli interventi e all'approvvigionamento dei  beni  e  dei
          servizi   utili   ad   assicurare   l'accoglienza   e    la
          funzionalita' del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il
          2025 si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  48
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  e,  ai
          fini di quanto previsto al comma 3  del  suddetto  articolo
          48, il ricorso alla procedura negoziata e'  ammesso,  nella
          misura strettamente necessaria, quando  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma
          procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi
          di realizzazione degli interventi del programma dettagliato
          di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di
          servizi prevista dall'articolo  48,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge  n.  77  del  2021  fissa  il  cronoprogramma
          vincolante da rispettare da parte degli enti preposti  alla
          risoluzione delle interferenze e alla  realizzazione  delle
          opere  mitigatrici,  prevedendo,   in   caso   di   ritardo
          nell'esecuzione  delle  lavorazioni  rispetto  al  predetto
          cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati
          enti  di  sanzioni   commisurate   alle   penali   di   cui
          all'articolo 113-bis, comma 4,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50.». 
              - Il testo dell'articolo 48, comma 3, del decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle  procedure),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108, cosi' recita: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - Omissis. 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
                Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge  21
          ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e
          fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze  indifferibili)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, cosi' recita: 
                «Art.   16-bis   (Misure   di   semplificazione    ed
          accelerazione  degli  interventi  di   rifunzionalizzazione
          degli  immobili  per  il  soddisfacimento  delle   esigenze
          logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine  di
          agevolare il  rilascio  di  beni  di  proprieta'  di  terzi
          utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o  in
          scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare  gli
          spazi in  uso  alle  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
          all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di
          rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta'  statale,
          da destinare al soddisfacimento delle  esigenze  allocative
          delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con  le
          finalita' di digitalizzazione  e  sostenibilita'  ecologica
          previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di  servizi  ai
          sensi dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
          241,  per  l'approvazione  del  progetto  di   fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5  e  6,
          del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.   50.   Nella   medesima
          conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi
          e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383,  e'  acquisito  il  parere,  da   rendere   ai   sensi
          dell'articolo 215 del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nel  termine  di  venti
          giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero
          del   comitato    tecnico    amministrativo    presso    il
          provveditorato  interregionale  per  le   opere   pubbliche
          competente, cui il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica e' trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio. 
                2. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          di cui al comma 1,  predisposto  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 48, comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e'
          trasmesso  altresi',  a  cura  dell'Agenzia  del   demanio,
          all'autorita'  competente  ai  fini  dell'espressione   del
          provvedimento di valutazione ambientale di cui  alla  parte
          seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          unitamente alla documentazione di  cui  agli  articoli  13,
          comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
          152  del  2006,  e  all'autorita'  preposta  alla  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico di cui  all'articolo
          25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4,  comma
          2, secondo periodo, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55.  Gli  esiti  delle  valutazioni  ambientale  e
          archeologica sono trasmessi e  comunicati  dalle  autorita'
          competenti alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi di cui al comma  1.  Qualora  si  sia
          svolto  il  dibattito  pubblico,  e'  escluso  il   ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
                3. La determinazione conclusiva della  conferenza  di
          servizi approva il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e  delle
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          determinazione conclusiva della conferenza  perfeziona,  ad
          ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  Stato  e
          regione o provincia autonoma in ordine alla  localizzazione
          dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli   strumenti
          urbanistici  vigenti  e  comprende  il  parere   reso   dal
          Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato
          tecnico amministrativo di cui all'articolo 215  del  codice
          di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il
          provvedimento  di  valutazione  ambientale   e   i   titoli
          abilitativi necessari per la  realizzazione  del  progetto,
          recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
          conseguente   alla    determinazione    conclusiva    della
          conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le  comunicazioni  agli
          interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge  7
          agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa
          di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
                4. In deroga all'articolo 27 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica  del
          progetto definitivo e del progetto  esecutivo  condotta  ai
          sensi  dell'articolo  26,  comma  6,  del  medesimo  codice
          accerta,   altresi',   l'ottemperanza   alle   prescrizioni
          impartite  in  sede  di  approvazione   del   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica, a  quelle  impartite  in
          sede di valutazione ambientale  e  archeologica  nonche'  a
          quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di
          cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
          241. 
                5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito  della
          verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del  demanio  procede
          direttamente  all'approvazione  del   progetto   definitivo
          ovvero del progetto esecutivo. 
                6.   L'Agenzia    del    demanio    puo'    procedere
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione dei relativi lavori anche  sulla  base  del
          progetto   di   fattibilita'    tecnica    ed    economica.
          L'affidamento avviene mediante  acquisizione  del  progetto
          definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,
          mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli  di
          progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In
          entrambi  i  casi,  l'offerta  relativa  al  prezzo  indica
          distintamente il corrispettivo richiesto per i  livelli  di
          progettazione  affidati  e  per  l'esecuzione  dei  lavori.
          Laddove  si  rendano  necessarie   modifiche   sostanziali,
          l'Agenzia del demanio puo' indire una nuova  conferenza  di
          servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e
          alla stessa e' chiamato a partecipare  anche  l'affidatario
          dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare  il
          progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai  pareri
          resi in sede di conferenza di servizi.».