Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici» 1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti: «puo' agire». 2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attivita' di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia' individuati alla scheda n. 25 - «Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari.»; b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: «425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto; 6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. 425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita'»; b-bis) al comma 427: 1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse; 2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse; 3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,». 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116. 6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420, 425-bis, 425-ter, 425-quater, 427 e 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «Omissis. 420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari. Omissis. 425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del residente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara: 1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura; 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni; 4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; 5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto; 6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. 425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita' »; b-bis) al comma 427: 1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse; 2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse; 3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,». 6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116. 6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter. 6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Omissis. 427. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa' «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento. 427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». - Il testo dell'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, cosi' recita: «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC). - Omissis. 3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta. Omissis.». - Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, cosi' recita: «Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta' di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta' statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio. 2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorita' competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorita' preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorita' competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. 4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. 6. L'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio puo' indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.».