Art. 21 
 
           Disposizioni urgenti in materia di beni mobili 
                   giacenti e in materia di giochi 
 
  1. Per l'anno  2023,  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  di
protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a
partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato
di emergenza con delibere del Consiglio dei  ministri  del  4  maggio
2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti
di vendite giudiziarie, anche in  deroga  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi  doganali,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli
articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo  unico,
ai sensi dell'articolo 198, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013,
compresi quelli utilizzati dalla  predetta  Agenzia  o  dalla  stessa
assegnati ad  altre  amministrazioni.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. I  proventi  della  vendita  dei  beni  di  cui  al  comma  1  o
dell'importo dovuto in caso di riscatto ai  sensi  dell'articolo  337
del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n.  65,  al
netto dei tributi e dei dazi eventualmente  dovuti,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e  delle  agenzie
fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni  di  euro,
al Fondo di cui ((all'articolo 44 del codice della protezione civile,
di cui al))  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1.  Non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  337  del  testo  unico
delle  leggi  doganali  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere  efficacia  il
31 dicembre 2023. 
  4. Nell'anno 2023, l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  con
propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  istituisce  estrazioni
settimanali  aggiuntive  del  gioco  del  Lotto  e  del   gioco   del
Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo  periodo  sono
destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44
del codice della protezione civile di cui al  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  per  finanziare  interventi  a  favore  delle
popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  301,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43,   recante   «Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale»: 
              «Art. 301  (Delle  misure  di  sicurezza  patrimoniali.
          Confisca). - Omissis 
              4.Nel caso di vendita all'asta di  mezzi  di  trasporto
          confiscati  per  il  delitto   di   contrabbando,   qualora
          l'aggiudicazione non abbia luogo al primo  incanto,  l'asta
          non puo'  essere  ripetuta  e  i  mezzi  esecutati  vengono
          acquisiti al patrimonio dello Stato. 
              Omissis.» 
              Si riporta il testo dell'articolo 295-bis, comma 3, del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43: 
              «Art.   295-bis   (Sanzioni   amministrative   per   le
          violazioni di lieve entita'). -  Nei  casi  previsti  dagli
          articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,  291,
          292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non
          supera    euro     3.999,96     (lire     sette     milioni
          settecentoquarantacinquemila)   e    non    ricorrono    le
          circostanze indicate dall'articolo 295, secondo  comma,  si
          applica,  in  luogo  della  pena  stabilita  dai   medesimi
          articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non  minore
          di due e non maggiore di dieci volte i diritti  di  confine
          dovuti. Nei casi previsti dall'articolo  294,  la  sanzione
          non puo' essere comunque inferiore  a  euro  516  (lire  un
          milione). 
              La sanzione puo' essere aumentata fino  alla  meta'  se
          ricorre la circostanza indicata  dall'articolo  295,  primo
          comma. 
              Le disposizioni degli articoli  301,  301-bis  e  333si
          osservano anche con riguardo alle violazioni  previste  dal
          presente articolo. I provvedimenti per  i  quali,  in  base
          alle  medesime  disposizioni,  e'  competente   l'autorita'
          giudiziaria sono adottati dal capo della dogana  nella  cui
          circoscrizione la violazione e' stata accertata. 
              Nei casi in cui le violazioni previste  dagli  articoli
          indicati  nel  primo  comma  conservano  rilevanza   penale
          sebbene l'ammontare  dei  diritti  di  confine  dovuti  non
          superi    euro     3.999,96     (lire     sette     milioni
          settecentoquarantacinquemila),  per   la   presenza   delle
          circostanze aggravanti indicate all'articolo  295,  secondo
          comma,  queste  ultime  restano  soggette  al  giudizio  di
          equivalenza  o  di  prevalenza  con  eventuali  circostanze
          attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale. 
              Le disposizioni del presente articolo non si  applicano
          ai fatti  di  contrabbando  relativi  a  tabacchi  lavorati
          esteri.» 
              Si riporta il testo dell'articolo  301,  comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43: 
              «Art. 301  (Delle  misure  di  sicurezza  patrimoniali.
          Confisca). - 1.Nei casi di contrabbando e' sempre  ordinata
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle  cose  che  ne  sono  l'oggetto
          ovvero il prodotto o il profitto. Quando non  e'  possibile
          procedere alla  confisca  delle  cose  di  cui  al  periodo
          precedente, e' ordinata la confisca  di  somme  di  danaro,
          beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui  il
          condannato  ha  la  disponibilita',  anche  per  interposta
          persona. 
              Omissis» 
              Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del  9  ottobre  2013,  che  istituisce  il
          codice doganale dell'Unione, e' pubblicato  nella  GUUE  10
          ottobre 2013, n. L 269. 
              Si riporta il testo dell'articolo 337  del  regolamento
          di cui al regio decreto 13 febbraio 1896,  n.  65,  recante
          «Approvazione del regolamento per la esecuzione  del  testo
          unico delle leggi doganali»: 
              «Art. 337. - Per la vendita delle merci e dei mezzi  di
          trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza
          o  sentenza  dell'autorita'  giudiziaria  o  con  decisione
          amministrativa, si osservano le disposizioni delregolamento
          per la esecuzione della legge sulla riscossione delle  pene
          pecuniarie e delle spese di giustizia approvato  con  regio
          decreto 15 novembre 1868, n. 4708. 
              Di regola viene incaricato della vendita  il  contabile
          che tiene la gestione della contravvenzione,  al  quale  e'
          data  facolta'  di  vendere  atrattativa  priva  tale  cose
          confiscate quando il valore di stima non  sia  superiore  a
          lire 500.000 
              Lo stesso contabile ha pure facolta' di  restituire  al
          contravventore le cose confiscate quando questi,  oltre  ai
          diritti, alle multe ed  alle  spese,  ne  paghi  subito  il
          valore proprio. 
              I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli  o
          fossero di  speciale  fattura  per  il  contrabbando  delle
          merci, non possono  essere  alienati  se  non  siano  prima
          ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode. 
              Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti  di
          confine non possono mai essere venduti per il consumo nello
          Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi. 
              Gli oggetti confiscati  che  per  qualsiasi  causa  non
          possano essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione,
          vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito
          processo verbale da unirsi agli atti del processo.» 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44,  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
              «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). -  1.  Per
          gli interventi conseguenti agli eventi di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
          dei ministri  delibera  la  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza di rilievo nazionale, si provvede con  l'utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali,
          istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della protezione civile. 
              2.Sul conto finanziario della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   "Fondo   per   le   emergenze
          nazionali".» 
              Si riporta il testo dell'articolo 337, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante
          «Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative in materia doganale»: 
              «Art. 337 (Ripartizione dei proventi delle pene  e  dei
          prodotti di confisca).  -  Le  somme  riscosse  per  multe,
          ammende e  pene  pecuniarie,  e  le  somme  ricavate  dalla
          vendita delle  cose  confiscate,  dedotte  le  spese,  sono
          devolute per meta' all'erario. 
              L'altra meta' e' assegnata in parti  centesimali,  come
          segue: 
              a) cinquanta parti a titolo di premio agli  scopritori,
          sino ad un massimo di euro 25,82 (lire  cinquantamila)  per
          ogni  impiegato  o  militare   accertatore   e   per   ogni
          accertamento.  L'importo  delle  quote  da   assegnare   ai
          militari della guardia di finanza verra' versato  al  Fondo
          di assistenza per i finanzieri per essere erogato in  premi
          con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore; 
              b) quaranta parti al fondo di previdenza del  personale
          doganale o al  fondo  di  previdenza  del  personale  degli
          uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione  e   dei
          Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o
          al Fondo di assistenza per i finanzieri,  secondo  che  gli
          scopritori appartengano  al  personale  delle  dogane  o  a
          quello delle imposte  di  fabbricazione  e  dei  laboratori
          chimici o alla guardia di finanza.  Se  la  scoperta  delle
          infrazioni  e'  fatta  da  persone  non   appartenenti   al
          personale anzidetto, questa quota e' devoluta al  fondo  di
          assistenza per i finanzieri; 
              c) due parti al fondo  costituito  a  disposizione  del
          direttore generale delle dogane  e  imposte  indirette  con
          l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754,  da  erogarsi
          in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando,
          con le norme di cui all'art. 119 del  R.D.  n.  20  del  26
          gennaio 1896; 
              d) tre  parti,  con  un  massimo  di  euro  1,55  (lire
          tremila), al capo servizio da cui dipende il personale  che
          ha scoperto l'infrazione; 
              e) cinque parti, con un  massimo  di  euro  2,58  (lire
          cinquemila), al ricevitore della dogana che ha la  gestione
          della violazione. 
              La parte eccedente i massimi indicati alle lettere  a),
          d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla  lettera  b),
          secondo l'appartenenza degli scopritori.»