Art. 21 Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi 1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui ((all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023. 4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 301, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»: «Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - Omissis 4.Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. Omissis.» Si riporta il testo dell'articolo 295-bis, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: «Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entita'). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 516 (lire un milione). La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma. Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata. Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila), per la presenza delle circostanze aggravanti indicate all'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.» Si riporta il testo dell'articolo 301, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: «Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1.Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona. Omissis» Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella GUUE 10 ottobre 2013, n. L 269. Si riporta il testo dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali»: «Art. 337. - Per la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria o con decisione amministrativa, si osservano le disposizioni delregolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia approvato con regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708. Di regola viene incaricato della vendita il contabile che tiene la gestione della contravvenzione, al quale e' data facolta' di vendere atrattativa priva tale cose confiscate quando il valore di stima non sia superiore a lire 500.000 Lo stesso contabile ha pure facolta' di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio. I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se non siano prima ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode. Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono mai essere venduti per il consumo nello Stato per somma inferiore all'ammontare dei diritti stessi. Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non possano essere alienati od utilizzati dall'Amministrazione, vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo.» Si riporta il testo dell'articolo 44, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2.Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".» Si riporta il testo dell'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»: «Art. 337 (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca). - Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'erario. L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue: a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di euro 25,82 (lire cinquantamila) per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della guardia di finanza verra' versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore; b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al fondo di assistenza per i finanzieri; c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 del R.D. n. 20 del 26 gennaio 1896; d) tre parti, con un massimo di euro 1,55 (lire tremila), al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione; e) cinque parti, con un massimo di euro 2,58 (lire cinquemila), al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione. La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori.»