Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di ((9,07 milioni)) di euro per l'anno 2024  ((e
di 2,84 milioni di euro)) per l'anno 2028. 
  3. Agli oneri derivanti dagli ((articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7)),
8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598
euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per  l'anno  2024  e  2.840.000
euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa, a  530.648.598  euro  per  l'anno  2023,  e,  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a  404  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
della disposizione di cui al comma 1; 
     b) quanto a 126,70 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; 
    c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84  milioni
di euro per l'anno 2028, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; 
    d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84  milioni
di euro per  l'anno  2028,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; 
    e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  mediante  corrispondente  utilizzo
((di quota parte delle minori spese)) derivanti dall'articolo 7 comma
11, lettera d). 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto  residui.  Il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica»: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - Omissis 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»