Art. 30 
 
            Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente: 
      «139-quater. Al  fine  di  garantire  il  rispetto  dei  target
associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Componente 4 - Tutela del  territorio  e  della  risorsa  idrica  -
Investimento 2.2 - Interventi per la  resilienza,  la  valorizzazione
del  territorio  e  l'efficienza  energetica  dei  Comuni  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  le  risorse  assegnate  ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualita'  2024  e  2025,  sono
finalizzate  allo   scorrimento   della   graduatoria   delle   opere
ammissibili per l'anno  2023.  I  comuni  beneficiari  delle  risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro
il 31 marzo  2026  e  rispettano  ogni  disposizione  in  materia  di
attuazione del PNRR per la gestione, controllo  e  valutazione  della
misura, ivi inclusi  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; 
    b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo:  «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il  monitoraggio  delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso  il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
    c) al  comma  148-ter,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e  i  contributi  riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che  risultano  affidate  entro  la
data del 31 gennaio 2023».