Art. 30
Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:
«139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target
associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica -
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai
comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025, sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse
riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro
il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della
misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche'
l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per
le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il
sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178»;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31
dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la
data del 31 gennaio 2023».