Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi
turistici».
1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire».
2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni
del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del
demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica, della progettazione ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni altra
attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera
realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale;
regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area
verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le
finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo'
ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del
decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti
agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito,
secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione
del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie
previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio
delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le
necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia'
individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della
rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui
all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad
apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli
investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale
per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle
attivita' giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia
di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e
indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa
Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al
comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da
parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo
alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto
conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si
conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma precedente, approva il progetto e consente la
realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta'
alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto
equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte,
la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente
comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la
questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di
esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo
32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis,
si applicano, altresi', in quanto compatibile, le procedure e le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in
tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».