Art. 31 Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici». 1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti: «puo' agire». 2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia' individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari.»; b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: «425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato; b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni; c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis, si applicano, altresi', in quanto compatibile, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».