Art. 31 
 
Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025  e  disposizioni  per
l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation  EU  per  grandi  eventi
                             turistici». 
 
  1. All'articolo 40, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' agire». 
  2. In ragione della necessita' e urgenza  di  consentire  la  prima
concreta fruizione del compendio di proprieta' dello  Stato  sito  in
Roma, denominato «Citta' dello Sport» per  ospitare  le  celebrazioni
del Giubileo della  Chiesa  Cattolica  per  il  2025,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa  con  il  Commissario  straordinario  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, applica la procedura di cui all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnico economica,  della  progettazione  ed
esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi  di:
arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e  di  ogni  altra
attivita' necessaria per  ottenere  il  collaudo  statico  dell'opera
realizzata; completamento  del  palasport  per  destinarlo  ad  arena
scoperta; superamento delle barriere architettoniche e  installazione
di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti  in  generale;
regimentazione delle acque  meteoriche  e  realizzazione  di  un'area
verde  per  l'accoglienza  dei  fedeli  per  grandi  eventi.  Per  le
finalita' di  cui  al  primo  periodo,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
ricorrere alla  procedura  di  cui  all'articolo  48,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  77  del  2021per  l'affidamento  di   servizi   di
ingegneria e architettura e degli  altri  servizi  tecnici,  inerenti
agli interventi di  cui  al  citato  primo  periodo,  ferma  restando
l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie
di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234. 
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al  comma  2
nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del  sito,
secondo modalita'  progettuali  progressivamente  integrabili  e  nel
rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed  ambientale,
modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose  volte
anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla  riqualificazione
del verde urbano e limitando il  consumo  del  suolo,  l'Agenzia  del
demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate  e  acceleratorie
previste dall'articolo  16-bis,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
  4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato  avvio
delle attivita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  straordinario
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge  30
dicembre 2021, n.  234,  sentita  la  medesima  Agenzia,  propone  le
necessarie rimodulazioni  delle  risorse  e  degli  interventi,  gia'
individuati alla scheda n. 25 -  "Completamento  area  eventi  a  Tor
Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport", di cui all'Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  15
dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in  data  29  dicembre
2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato  degli
interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025,  ai   fini   della
rimodulazione del medesimo Programma  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota
di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1,  comma
420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del  demanio  e'
autorizzata a utilizzare le risorse previste a  legislazione  vigente
per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni  di  euro  e  ad
apportare  le  necessarie   modifiche   ai   relativi   piani   degli
investimenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Una
quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite  massimo  di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2025,  puo'
essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo  1,  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a  Roma  Capitale
per la realizzazione di interventi di parte  corrente  connessi  alle
attivita' giubilari.»; 
    b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti: 
      «425-bis. In sede di prima  applicazione  e  in  ragione  della
necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al  sottovia
di Piazza Pia, a piazza  Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello
spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla  riqualificazione
di Piazza dei Cinquecento  ed  aree  adiacenti  ed  al  completamento
rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come  essenziali  e
indifferibili nel Programma dettagliato  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il  2025  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29
dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui  al
comma 421, con ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma  425  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati  interventi  da
parte  dei  soggetti  attuatori  e  delle  centrali  di  committenza,
eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori,  avvenga  ricorrendo
alle seguenti procedure: 
        a) ai fini dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
conferenza di servizi  semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
alla tutela degli interessi di cui all'articolo  14-quinquies,  comma
1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della  conferenza.
La  determinazione  conclusiva  della  conferenza  di   servizi,   da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
        b) in caso di dissenso, diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
        c)  la  verifica  prevista  dall'articolo  26   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto
alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  dalle   amministrazioni
competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in  caso  di
esito positivo,  produce  i  medesimi  effetti  degli  adempimenti  e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4,  del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130; 
        d) ai fini dell'affidamento dei lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui  all'articolo
32, della direttiva 26  febbraio  2014  n.  2014/24/UE.  Il  soggetto
attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia  eventualmente
fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
rotazione,  e  selezionano  almeno  cinque  operatori  economici,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei. 
      425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma  425-bis,
si applicano, altresi', in quanto  compatibile,  le  procedure  e  le
deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati  in
tutto o in parte con le risorse del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».