Articolo 61. 
 
                        Contratti riservati. 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare
il diritto di partecipazione alle procedure di appalto  e  quelle  di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e
a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia
l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'
o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di
programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei
lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da
lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. 
  2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi
di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come
ulteriori requisiti premiali  dell'offerta,  meccanismi  e  strumenti
idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di  genere  e
di  inclusione  lavorativa  per  le   persone   con   disabilita'   o
svantaggiate. 
  3.  Il  bando  di  gara  o  l'avviso  di   pre-informazione   danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati. 
  4. In sede  di  prima  applicazione  del  codice,  l'allegato  II.3
prevede meccanismi  e  strumenti  premiali  per  realizzare  le  pari
opportunita' generazionali e di genere e per promuovere  l'inclusione
lavorativa  delle  persone  disabili.  Si  considerano  soggetti  con
disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge  8  novembre  1991,  n.  381,  gli  ex  degenti   di   ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354. 
  5. L'allegato II.3 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore  di  un   corrispondente   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  delle
Autorita' delegate per le pari opportunita' e per le disabilita',  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  che  lo  sostituisce
integralmente anche in qualita' di allegato al codice.