Art. 10
Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero
della cultura
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle
seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli
istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche,
audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre
istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici
e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico;
gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative, della
creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica
e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita'
culturali.»;
b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di
cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello
dirigenziale generale non puo' essere superiore a trentadue, ivi
inclusi i capi dei dipartimenti.».
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204, e' fatto salvo il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli
incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il
perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture
preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche' della
Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e'
abrogato.
5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, le parole «15 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«15 dicembre 2023».