Art. 16
Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli
adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di
altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con
riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale
collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo, gli obblighi
dichiarativi, riducendone gli adempimenti, anche mediante nuove
soluzioni tecnologiche, in vista della semplificazione, della
razionalizzazione e della revisione degli indici sintetici di
affidabilita', per rendere meno gravosa la gestione da parte dei
contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche
dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione
temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli
aventi scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di
inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la
possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i
contribuenti che presentano alti livelli di affidabilita' fiscale,
misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli
obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le
istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un
anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la facolta' al
contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID)
ovvero altro strumento di pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle
dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti
interessate e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i
soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti
informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai
servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria,
ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle deleghe
anche esclusive ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini
utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilita' dei
sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli
adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via
telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e
garantendone la gratuita', l'utilizzo dei pagamenti elettronici,
l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione
delle piccole e medie imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e modelli
organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei
documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i
competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e
accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli
immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di
decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun
anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste
di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte
dell'Amministrazione finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per
la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse applicabili
alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai
contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale
continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con
particolare riferimento alle attivita' di contrasto delle frodi e
dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali,
anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big data
e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non si
applicano ai fini della revisione degli adempimenti previsti dalla
disciplina doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo
III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa
e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della generale
revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, il
Governo osserva, in particolare, i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento
dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui
consumi e introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti
obbligati al pagamento dei predetti tributi, basato
sull'individuazione di specifici livelli di affidabilita' e
solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici
consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle
predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la gestione della
rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui agli
articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di
tutela della salute dei consumatori e dei minori nonche' di tutela
delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti
da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Note all'art. 16:
- Il titolo III del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), tratta di
«Altre imposizioni indirette».
- Si riporta il testo degli articoli 62-quater e
62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al
presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui
singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di
legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua
italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2
decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti
soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la
garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle
disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore
aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis,
291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si
applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma
1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi
meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo
il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.»
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti
che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina
e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte
dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai
fini della determinazione dell'imposta di cui al presente
comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se
presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di
cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2,
lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di
cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione
europea europea, e' preventivamente autorizzato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il
medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione
dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il
contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo
nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico,
nonche' gli altri elementi informativi previsti
dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto
a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,
diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata
sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al
comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in
consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
c-bis), il mittente e' tenuto a fornire garanzia del
pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1
secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10
grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo
del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
stessi prodotti. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui
all'articolo 50 del presente testo unico, nonche' le
disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis).».