Art. 17 
 
Principi e criteri direttivi in materia di procedimento  accertativo,
               di adesione e di adempimento spontaneo 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per  la  revisione  dell'attivita'   di   accertamento,   anche   con
riferimento ai tributi degli enti territoriali: 
    a)  semplificare  il  procedimento  accertativo,  anche  mediante
l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli
oneri amministrativi a carico dei contribuenti; 
    b)   applicare   in   via   generalizzata   il   principio    del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori  dei  casi  dei  controlli
automatizzati e delle ulteriori forme di  accertamento  di  carattere
sostanzialmente automatizzato, e prevedere una disposizione  generale
sul  diritto  del  contribuente   a   partecipare   al   procedimento
tributario, secondo le seguenti caratteristiche: 
      1) previsione  di  una  disciplina  omogenea  indipendentemente
dalle modalita' con cui si svolge il controllo; 
      2) assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni a
favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta  di
accertamento; 
      3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente  impositore,  di
formulare  espressa  motivazione  sulle  osservazioni  formulate  dal
contribuente; 
      4)  estensione  del  livello  di   maggiore   tutela   previsto
dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000; 
    c)  razionalizzare  e  riordinare   le   disposizioni   normative
concernenti le attivita' di analisi del rischio, nel  rispetto  della
normativa in materia di tutela della riservatezza e di  accesso  agli
atti,  evitando   pregiudizi   alle   garanzie   nei   riguardi   dei
contribuenti; 
    d)  introdurre,  in  attuazione  del  principio  di  economicita'
dell'azione amministrativa, specifiche forme di cooperazione  tra  le
amministrazioni nazionali  ed  estere  che  effettuano  attivita'  di
controllo  sul  corretto  adempimento  degli  obblighi   in   materia
tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli  impatti
nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche; 
    e) rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e
delle pronunce della Corte di giustizia  dell'Unione  europea,  anche
attraverso  la  promozione  di  accordi  di   cooperazione   tra   le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra  le
amministrazioni    nazionali    territorialmente    competenti,    le
disposizioni  finalizzate  alla  prevenzione,  al  controllo  e  alla
repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del  regime  doganale
che  consente  l'esenzione  dal   pagamento   dell'IVA   al   momento
dell'importazione nell'Unione  europea,  come  previsto  all'articolo
143,  paragrafo  1,  lettera  d),  della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio, del 28 novembre 2006,  anche  al  fine  della  tutela  del
bilancio nazionale e dell'Unione europea nonche' del regime dei dazi; 
    f)  potenziare  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,  anche  con
l'impiego  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale,  al  fine   di
ottenere, attraverso la piena  interoperabilita'  tra  le  banche  di
dati, la disponibilita' delle informazioni rilevanti e di  garantirne
il tempestivo utilizzo per: 
      1) realizzare interventi  volti  a  prevenire  gli  errori  dei
contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
      2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l'attivita' di
controllo nei confronti di soggetti a piu' alto rischio fiscale,  con
minore impatto sui cittadini e sulle  imprese  anche  in  termini  di
oneri amministrativi; 
      3) perseguire la  riduzione  dei  fenomeni  di  evasione  e  di
elusione fiscale, massimizzando i livelli  di  adempimento  spontaneo
dei contribuenti; 
    g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo  dei
contribuenti attraverso: 
      1) il potenziamento del regime  dell'adempimento  collaborativo
di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,
volto a: 
        1.1) accelerare il processo di  progressiva  riduzione  della
soglia  di  accesso  all'applicazione  dell'istituto,  provvedendo  a
dotare,  con  progressivo  incremento,  l'Agenzia  delle  entrate  di
adeguate risorse; 
        1.2)  consentire  l'accesso   all'applicazione   del   regime
dell'adempimento collaborativo anche a societa', prive dei  requisiti
di ammissibilita', che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale
almeno  un  soggetto  possiede  i  requisiti  di  ammissibilita',   a
condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di  rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo; 
        1.3) introdurre la possibilita' di certificazione da parte di
professionisti qualificati  dei  sistemi  integrati  di  rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fermi restando i  poteri
di controllo dell'Amministrazione finanziaria; 
        1.4) prevedere la possibilita'  di  gestire  nell'ambito  del
regime dell'adempimento collaborativo anche  questioni  riferibili  a
periodi d'imposta precedenti all'ammissione al regime; 
        1.5)  introdurre   nuove   e   piu'   penetranti   forme   di
contraddittorio preventivo  ed  endoprocedimentale,  con  particolare
riguardo alla risposta  alle  istanze  di  interpello  o  agli  altri
pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti  aderenti  al
regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la necessita'
di un'interlocuzione preventiva rispetto  alla  notificazione  di  un
parere negativo; 
        1.6) prevedere procedure semplificate per la regolarizzazione
della posizione del contribuente in caso di  adesione  a  indicazioni
dell'Agenzia delle entrate che comportino la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi; 
        1.7) prevedere l'emanazione di  un  codice  di  condotta  che
disciplini i  diritti  e  gli  obblighi  dell'amministrazione  e  dei
contribuenti; 
        1.8) prevedere che l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali  da  non
pregiudicare   il   reciproco   affidamento   tra   l'Amministrazione
finanziaria  e  il  contribuente,  sia  preceduta   da   un   periodo
transitorio di osservazione, al termine del  quale  si  determina  la
fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
        1.9) potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al
regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare: 
          1.9.1)   l'ulteriore    riduzione,    fino    all'eventuale
esclusione, delle sanzioni  amministrative  tributarie  per  tutti  i
rischi  di  natura  fiscale  comunicati  preventivamente,   in   modo
tempestivo ed esauriente,  nei  confronti  dei  contribuenti  il  cui
sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
del rischio fiscale sia  certificato  da  professionisti  qualificati
anche in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte  simulatorie  o
fraudolente,  tali  da  pregiudicare  il  reciproco  affidamento  tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente; 
          1.9.2)  l'esclusione,  ferme   restando   le   disposizioni
previste ai sensi  dell'articolo  20,  comma  1,  lettera  b),  delle
sanzioni  penali  tributarie,  con  particolare  riguardo  a   quelle
connesse al  reato  di  dichiarazione  infedele,  nei  confronti  dei
contribuenti aderenti al regime  dell'adempimento  collaborativo  che
hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente
ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali; 
          1.9.3) la riduzione di  almeno  due  anni  dei  termini  di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo  43,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  nei  confronti   dei
contribuenti il cui sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale  sia   certificato   da
professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformita'  ai
principi  contabili,  fatti  salvi  i  casi  di  violazioni   fiscali
caratterizzate  da  condotte  simulatorie  o  fraudolente,  tali   da
pregiudicare   il   reciproco   affidamento   tra   l'Amministrazione
finanziaria e il contribuente; 
          1.9.4)   istituti   speciali   di   definizione,   in    un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario circoscritto,
in presenza di apposite certificazioni rilasciate  da  professionisti
qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai
contribuenti; 
      2) per i soggetti  di  minore  dimensione,  l'introduzione  del
concordato preventivo biennale a cui possono accedere i  contribuenti
titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 
        2.1) l'impegno del contribuente, previo  contraddittorio  con
modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la  proposta  per
la definizione biennale della base imponibile ai fini  delle  imposte
sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle  entrate  anche
utilizzando  le  banche  di  dati  e  le  nuove  tecnologie   a   sua
disposizione ovvero anche sulla base degli  indicatori  sintetici  di
affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili; 
        2.2) l'irrilevanza, ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP  nonche'  dei  contributi  previdenziali  obbligatori,   di
eventuali maggiori o minori  redditi  imponibili  rispetto  a  quelli
oggetto del concordato,  fermi  restando  gli  obblighi  contabili  e
dichiarativi; 
        2.3) l'applicazione dell'IVA  secondo  le  regole  ordinarie,
comprese  quelle   riguardanti   la   trasmissione   telematica   dei
corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
        2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,  a  seguito
di accertamento, risulti che il  contribuente  non  ha  correttamente
documentato, negli anni oggetto del concordato  stesso  o  in  quelli
precedenti, ricavi o compensi per  un  importo  superiore  in  misura
significativa  rispetto  al  dichiarato  ovvero  ha  commesso   altre
violazioni fiscali di non lieve entita'; 
      3) l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per
le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza  in  Italia
nonche' per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono,  anche
per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di  quelli  assoggettati  a  imposte
sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari
o  superiore  a  un  milione  di  euro.  Si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni del numero  1),  anche  in  merito  alla
semplificazione degli  adempimenti  e  agli  effetti  ai  fini  delle
sanzioni amministrative e penali; 
    h) assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso: 
      1) la previsione della decorrenza del termine di decadenza  per
l'accertamento a partire  dal  periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
verificato  il  fatto  generatore,  per  i  componenti  a   efficacia
pluriennale, e la perdita  di  esercizio,  per  evitare  un'eccessiva
dilatazione di tale termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei  supporti  documentali,
fermi restando i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti; 
      2) la revisione dei termini di  accertamento  dell'imposta  sui
premi di assicurazione, al fine di allinearli a  quelli  delle  altre
imposte indirette, del relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle
modalita' e dei criteri  di  applicazione  dell'imposta,  nell'ottica
della razionalizzazione delle relative aliquote; 
      3) la limitazione della possibilita' di fondare la  presunzione
di maggiori componenti reddituali positivi  e  di  minori  componenti
reddituali negativi sulla base del valore di mercato dei beni  e  dei
servizi oggetto delle transazioni ai  soli  casi  in  cui  sussistono
altri elementi rilevanti a tal fine; 
      4)  la  limitazione  della   possibilita'   di   presumere   la
distribuzione ai  soci  del  reddito  accertato  nei  riguardi  delle
societa' di capitali a ristretta base partecipativa ai soli  casi  in
cui e' accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza
di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di  componenti
negativi inesistenti, ferma restando la medesima  natura  di  reddito
finanziario conseguito dai predetti soci. 
  2. I principi e criteri direttivi  specifici  di  cui  al  presente
articolo non si applicano ai fini  della  riforma  dell'attivita'  di
accertamento prevista  dalla  disciplina  doganale  e  da  quella  in
materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione  e
sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi  principi  e  criteri
direttivi  non  si  applicano  altresi'   ai   fini   della   riforma
dell'istituto della revisione dell'accertamento doganale. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  27
          luglio 2000, n. 212  recante  disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente: 
                «Art.  12  (Diritti  e  garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali). - 1.  Tutti  gli  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  fiscali   nei   locali   destinati
          all'esercizio  di   attivita'   commerciali,   industriali,
          agricole, artistiche o professionali sono effettuati  sulla
          base di esigenze effettive  di  indagine  e  controllo  sul
          luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali  e  urgenti
          adeguatamente documentati, durante  l'orario  ordinario  di
          esercizio delle attivita' e con modalita' tali da  arrecare
          la  minore  turbativa  possibile  allo  svolgimento   delle
          attivita'  stesse  nonche'  alle  relazioni  commerciali  o
          professionali del contribuente. 
                2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle verifiche. 
                3.  Su  richiesta  del  contribuente,   l'esame   dei
          documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
                4. Delle osservazioni e dei rilievi del  contribuente
          e del professionista, che eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
                5. La permanenza degli operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
                6.  Il  contribuente,  nel   caso   ritenga   che   i
          verificatori procedano  con  modalita'  non  conformi  alla
          legge, puo' rivolgersi anche al Garante  del  contribuente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 13. 
                7. Nel rispetto del  principio  di  cooperazione  tra
          amministrazione e  contribuente,  dopo  il  rilascio  della
          copia del processo verbale di chiusura delle operazioni  da
          parte degli  organi  di  controllo,  il  contribuente  puo'
          comunicare entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste
          che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
          accertamento non puo' essere emanato prima  della  scadenza
          del predetto termine, salvo casi di particolare e  motivata
          urgenza. Per gli accertamenti  e  le  verifiche  aventi  ad
          oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo
          Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
          approvato con del decreto del Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 8  novembre  1990,
          n. 374.» 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre 2006, relativa al  sistema  comune  d'imposta  sul
          valore aggiunto, e' pubblicata nella GUUE n. L 347  dell'11
          dicembre 2006. 
              - Il titolo III del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei
          rapporti tra fisco  e  contribuente,  in  attuazione  degli
          articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, tratta del «Regime dell'adempimento collaborativo». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43, del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          recante disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi: 
                «Art. 43  (Termine  per  l'accertamento).  -  1.  Gli
          avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
                2.   Nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla
          l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
                3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 57 (Termine per gli  accertamenti).  -  1.  Gli
          avvisi  relativi  alle  rettifiche  e   agli   accertamenti
          previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo
          55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro  il
          31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui  e'
          stata presentata la dichiarazione. 
                2.   Nei   casi   di   omessa   presentazione   della
          dichiarazione o di  presentazione  di  dichiarazione  nulla
          l'avviso di accertamento dell'imposta  a  norma  del  primo
          comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro  il  31
          dicembre del settimo anno successivo a  quello  in  cui  la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
                3. Nel caso di richiesta di  rimborso  dell'eccedenza
          d'imposta   detraibile   risultante   dalla   dichiarazione
          annuale, se tra la data  di  notifica  della  richiesta  di
          documenti da  parte  dell'ufficio  e  la  data  della  loro
          consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
          il termine di decadenza, relativo agli anni in  cui  si  e'
          formata  l'eccedenza  detraibile  chiesta  a  rimborso,  e'
          differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
          il sedicesimo giorno e la data di consegna. 
                4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
          precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono  essere
          integrati o modificati, mediante la notificazione di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi da parte dell'Agenzia delle  entrate.  Nell'avviso
          devono essere specificamente indicati, a pena di  nullita',
          i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
          venuti a conoscenza dell'ufficio  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.» 
              - Il titolo III  del  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  tratta  di
          «Altre imposizioni indirette».