Art. 18
Principi e criteri direttivi per la revisione
del sistema nazionale della riscossione
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con
riferimento ai tributi degli enti territoriali:
a) incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione,
nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attivita' secondo
i principi di efficacia, economicita' e imparzialita' e verso
obiettivi di risultato, anche attraverso:
1) la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero
dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che
l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di
raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore
degli stessi;
2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con
temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso
procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o
transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da
dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico anticipato in
assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni
fruttuosamente esperibili;
3) la possibilita' per l'ente creditore, successivamente al
discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme
discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi
reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a
soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica,
la gestione della riscossione coattiva delle predette somme, secondo
le procedure di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una
commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente
riscosso;
4) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il
tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento,
non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
nonche', nella misura e secondo le indicazioni contenute nella
pianificazione di cui al numero 1), di atti interruttivi della
prescrizione;
5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformita'
alla pianificazione di cui al numero 1);
6) la tempestiva trasmissione telematica delle informazioni
relative all'attivita' svolta;
7) una disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle
somme contenute nei carichi gia' affidati all'agente della
riscossione, tenendo conto della capacita' operativa dello stesso
agente;
8) la revisione della disciplina della responsabilita'
dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e,
inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave,
delle disposizioni adottate in attuazione del principio di cui al
numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di
credito, con possibilita', in tali casi, di definizione abbreviata
delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle
somme dovute;
9) l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si
configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano
denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo
di resa del conto;
10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze
del potere di verificare la conformita' dell'attivita' di recupero
dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione
di cui al numero 1), nel rispetto dei seguenti principi di
economicita' ed efficacia:
10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri
di individuazione delle quote automaticamente discaricate da
sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6
per cento delle stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente
telematiche, di tale controllo;
10.2) per i restanti crediti, determinare i criteri di
individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura
massima del 5 per cento;
b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle
attivita' istruttorie poste in essere dall'Amministrazione
finanziaria;
c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e delle forme di
integrazione e interoperabilita' dei sistemi e del patrimonio
informativo funzionali alle attivita' della riscossione ed eliminare
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente
riduzione dei costi;
d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai piani
di rateazione, in vista della stabilizzazione a 120 del numero
massimo delle rate;
e) potenziare l'attivita' di riscossione coattiva dell'agente
della riscossione, anche attraverso:
1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della
cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della
riscossione, al fine di anticipare l'incasso, da parte di
quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per
l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la
semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1,
lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di
riscossione, per assicurare una maggiore rapidita' dell'azione di
recupero;
3) la razionalizzazione, l'informatizzazione e la
semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti
finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la
misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo
accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione
di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della
dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del
debitore;
f) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema
nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle
funzioni e delle attivita' attualmente svolte dall'agente nazionale
della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle
entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una
netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della
funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione,
soggetto che svolge le attivita' di riscossione;
g) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla
lettera f), garantire la continuita' del servizio della riscossione
attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali
nonche' delle risorse umane senza soluzione di continuita';
h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi;
i) rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto con finalita' di razionalizzazione e semplificazione;
l) prevedere una disciplina della riscossione nei confronti dei
coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto
equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e
lettera d), non si applicano per la revisione del sistema della
riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020.
3. Per la revisione del sistema della riscossione dell'accisa e
delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresi', oltre ai principi
e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera d), i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e
versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale
forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in
particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di
correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia
elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di
riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza
dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto
all'imposta.
4. I principi e criteri direttivi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare
in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.
Note all'art. 18:
- Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, tratta della
«Riscossione coattiva».
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
"ed alle ritenute operate e non versate";
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: "La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono".
6. In caso di fallimento (298), il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 75-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del
terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima
di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del
presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice
di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione
delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di
indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato,
le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e'
fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16,
commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto
cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
- Il riferimento al titolo III del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
riportato nelle note all'articolo 17.