Art. 19
Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e
l'organizzazione del contenzioso tributario
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso
tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera h), altri istituti a finalita' deflativa operanti
nella fase antecedente la costituzione in giudizio di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai
fini del massimo contenimento dei tempi di conclusione della
controversia tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia
tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale funzionale
alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la
redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti
giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla
violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa essere
chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con
istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di
queste ultime di partecipare in presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che le opposizioni
regolate dagli articoli 615, secondo comma, e 617 del codice di
procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con
le modalita' e le forme previste dal citato decreto legislativo n.
546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione di
pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi
processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione alle
parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette
giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilita' di
depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi
di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che accoglie o
respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso tributario
in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte
di cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti
pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e il
diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti,
in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle
corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di giustizia
tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado anche mediante accorpamenti
delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei
carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della
riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei
giudici tributari e del personale amministrativo interessati al
riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di
garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le
funzioni degli uffici accorpati o soppressi, assicurando ai
magistrati e ai giudici tributari l'attribuzione delle medesime
funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413):
«Art. 23 (Costituzione in giudizio della parte
resistente). - 1. L'ente impositore, l'agente della
riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 nei cui confronti e' stato proposto il ricorso si
costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno
in cui il ricorso e' stato notificato, consegnato o
ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente e' fatta
mediante deposito presso la segreteria della commissione
adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni
in tante copie quante sono le parti in giudizio e i
documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone
le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal
ricorrente e indica le prove di cui intende valersi,
proponendo altresi' le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del
caso, per la chiamata di terzi in causa.»
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.»
«Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti
esecutivi). - 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del
codice di procedura civile relative alla regolarita'
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli
atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione
delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al
ricorso, ordinando al concessionario di depositare in
cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto
del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.».
- Si riporta il testo degli articoli 615 e 617 del
codice di procedura civile:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi
motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva
del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in
relazione alla parte contestata.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.»
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia
stato impossibile proporre prima dell'inizio
dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti
furono compiuti.».
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.