Art. 33 
 
                    Determinazione dell'aliquota 
                      di imposizione effettiva 
 
  1. L'aliquota di imposizione effettiva di un gruppo  multinazionale
o nazionale di imprese deve essere calcolata separatamente  per  ogni
esercizio e per ogni Paese di localizzazione, a  condizione  che  nel
Paese vi sia un reddito netto rilevante.  L'aliquota  di  imposizione
effettiva e' pari al rapporto tra le  imposte  rilevanti  rettificate
del Paese e il reddito netto rilevante  del  Paese  e,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  34,  comma  2,  detto  rapporto  puo'  essere
negativo o positivo. 
  2. Per imposte rilevanti rettificate del Paese s'intende  l'importo
positivo o negativo risultante dalla somma  algebrica  delle  imposte
rilevanti rettificate di tutte le imprese localizzate in  quel  Paese
determinate ai sensi del capo IV. 
  3. Il reddito netto rilevante o  la  perdita  netta  rilevante  del
Paese per un dato esercizio sono dati dalla differenza tra il reddito
rilevante di tutte le imprese localizzate  nel  Paese  e  la  perdita
rilevante  di  tutte  le  imprese  localizzate  nel  medesimo   Paese
determinati ai sensi del capo III. 
  4. Le imposte rilevanti rettificate nonche' il  reddito  o  perdita
rilevante di imprese che sono entita' di investimento ovvero  entita'
assicurative di investimento non rilevano ai  fini  dell'aliquota  di
imposizione effettiva di un gruppo e  del  reddito  netto  rilevante,
determinati ai sensi dei commi da 1 a 3. 
  5. L'aliquota di imposizione effettiva di ciascuna impresa  apolide
e' calcolata, per  ogni  esercizio,  separatamente  dall'aliquota  di
imposizione effettiva di ogni altra impresa.