Art. 34 
 
                Calcolo dell'imposizione integrativa 
 
  1. Se in un esercizio l'aliquota di  imposizione  effettiva  di  un
Paese  e'  inferiore  all'aliquota  minima   d'imposta,   il   gruppo
multinazionale o nazionale calcola  l'imposizione  integrativa  e  la
ripartisce,  ai  sensi  dei  commi  6  e  7,  per  ogni  impresa  ivi
localizzata  con  un  reddito  rilevante   che   ha   concorso   alla
determinazione   del   reddito    netto    del    Paese.    L'importo
dell'imposizione integrativa e' determinato per singolo Paese. 
  2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese,  relativa  ad
un esercizio, e' data  dalla  differenza  tra  l'aliquota  minima  di
imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di  cui
all'articolo 33. Quando in un esercizio il  gruppo  multinazionale  o
nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un  reddito  netto
rilevante e un importo negativo  di  imposte  rilevanti  rettificate,
l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 e'  assunta
pari a zero. In tal caso  l'importo  negativo  di  imposte  rilevanti
rettificate  dell'esercizio  deve  essere  riportato  in  avanti  nei
successivi esercizi e deve essere  utilizzato,  fino  ad  esaurimento
dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte  rilevanti
rettificate positive ai fini  del  computo  delle  imposte  rilevanti
rettificate per quel Paese. 
  3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una  o
piu' imprese localizzate nel Paese,  l'importo  negativo  di  imposte
rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito  al  gruppo
cedente che deve  tenere  memoria  del  saldo  residuo  del  suddetto
riporto.  Se  residua  un  importo  negativo  di  imposte   rilevanti
rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o  nazionale
non ha piu'  imprese  localizzate  nel  Paese  ma,  in  un  esercizio
successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre  nel  medesimo
Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti  rettificate
residuo deve essere utilizzato per quel  Paese,  a  partire  da  tale
esercizio successivo, secondo quanto previsto al  terzo  periodo  del
comma 2. 
  4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e'
pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota  di
imposizione  integrativa,  maggiorato  dell'imposizione   integrativa
addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36,
e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai
sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale  equivalente
fino a  concorrenza  del  suo  azzeramento.  Affinche'  l'imposizione
integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o  dall'imposta
minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute.
A tal fine l'imposta minima nazionale o  l'imposta  minima  nazionale
equivalente non si considera dovuta quando: 
    a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza
nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla  base
di ragioni  di  legittimita'  dell'imposta  quali  quelle  di  ordine
costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese;
oppure 
    b) l'autorita' fiscale del Paese  ha  stabilito  che  la  propria
imposta minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in  base  a
ragioni di legittimita' costituzionale ovvero derivanti  da  obblighi
internazionali del Paese. 
  5. In deroga al  comma  4,  su  opzione  dell'impresa  dichiarante,
l'imposizione integrativa dovuta per un  Paese  e'  pari  a  zero  se
l'imposta minima nazionale o l'imposta minima  nazionale  equivalente
ivi  dovuta  rispetta  le   condizioni   previste   da   un   accordo
internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39,  comma
2. Il primo periodo non si applica in relazione: 
    a) alle imprese ed  entita'  localizzate  in  un  Paese  che  non
applica  l'imposta  minima   nazionale   equivalente   alle   entita'
trasparenti; 
    b) alle entita' d'investimento localizzate in un  Paese  che  non
applica  l'imposta  minima  nazionale  equivalente  a  tali   entita'
soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 48, 49 e 50; 
    c) alle imprese e entita' localizzate in un Paese che non applica
l'imposta minima nazionale  equivalente  per  un  periodo  analogo  a
quello previsto nell'articolo 56; 
    d) alle entita' a controllo congiunto o ai membri di un gruppo  a
controllo congiunto localizzati in un  Paese  che  applica  l'imposta
minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la
responsabilita' del pagamento dell'imposta alle  imprese  del  gruppo
multinazionale. 
  6. Il profitto  eccedente  di  cui  al  comma  4,  relativo  ad  un
esercizio, corrisponde  all'eventuale  importo  positivo  dato  dalla
differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato  ai
sensi dell'articolo 33, comma  3,  e  la  riduzione  del  reddito  da
attivita' economica sostanziale, determinata ai  sensi  dell'articolo
35 in relazione al medesimo Paese. 
  7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio
l'imposizione integrativa relativa ad ogni  impresa  con  un  reddito
rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato  ai
sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto  tra  il
suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti  di  tutte  le
imprese localizzate nel medesimo Paese. 
  8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese
e' determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1  e  non  esiste  un
reddito netto rilevante per il  Paese  nell'esercizio,  l'imposizione
integrativa e' ripartita secondo il criterio del  comma  6  avendo  a
riferimento  i  redditi  rilevanti  delle  imprese  conseguiti  negli
esercizi  per  i  quali  si   e'   resa   necessaria   l'applicazione
dell'articolo 36, comma 1. 
  9. L'imposizione integrativa  dovuta  da  una  entita'  apolide  e'
determinata, per ogni  esercizio,  separatamente  rispetto  a  quella
dovuta da tutte le altre imprese. 
  10.  Se  l'importo  della  imposta  minima  nazionale  equivalente,
relativa ad un esercizio, non  e'  corrisposto  alla  amministrazione
finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale
imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui  risulta
dovuto, la somma non pagata  e'  computata  in  aumento  dell'imposta
minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4,  dalla  controllante
localizzata nel territorio dello Stato italiano.