Art. 34 Calcolo dell'imposizione integrativa 1. Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese e' inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa e' determinato per singolo Paese. 2. L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa ad un esercizio, e' data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione ad un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 33 e' assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese. 3. Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o piu' imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha piu' imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al terzo periodo del comma 2. 4. In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 36, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 18, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinche' l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando: a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimita' dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure b) l'autorita' fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non e' prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimita' costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese. 5. In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 39, comma 2. Il primo periodo non si applica in relazione: a) alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti; b) alle entita' d'investimento localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entita' soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 48, 49 e 50; c) alle imprese e entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a quello previsto nell'articolo 56; d) alle entita' a controllo congiunto o ai membri di un gruppo a controllo congiunto localizzati in un Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la responsabilita' del pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo multinazionale. 6. Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo ad un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e la riduzione del reddito da attivita' economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 35 in relazione al medesimo Paese. 7. Salvo quanto previsto nell'articolo 36, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa ad ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese e' pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese. 8. Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese e' determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa e' ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si e' resa necessaria l'applicazione dell'articolo 36, comma 1. 9. L'imposizione integrativa dovuta da una entita' apolide e' determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese. 10. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non e' corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata e' computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano.