Art. 35 
 
            Riduzione da attivita' economica sostanziale 
 
  1. Ai fini  del  presente  articolo  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a) «dipendenti ammissibili»: i dipendenti impiegati a tempo pieno
o  a  tempo  parziale  di  un'impresa  e  i  prestatori   di   lavoro
indipendenti che partecipano alle attivita' operative  ordinarie  del
gruppo multinazionale o nazionale sotto la direzione e  il  controllo
dello stesso; 
    b) «spese salariali ammissibili»: le  spese  per  indennita'  dei
dipendenti, inclusi  stipendi,  salari  e  altre  spese  sostenute  a
beneficio  personale  diretto  e  distinto   ai   dipendenti,   quali
assicurazione sanitaria e  contributi  pensionistici,  imposte  sulle
spese salariali e sull'occupazione nonche' contributi  di  previdenza
sociale a carico del datore di lavoro; 
    c) «immobilizzazioni materiali ammissibili»: 
      1) immobili, impianti e attrezzature localizzate nel Paese; 
      2) risorse naturali localizzate nel Paese; 
      3) il diritto del locatario o del locatore di  utilizzare  beni
tangibili localizzati nel Paese; 
      4) licenza o  accordo  analogo  da  parte  dell'amministrazione
pubblica per l'uso di beni immobili  o  lo  sfruttamento  di  risorse
naturali  che  comportano  un  investimento  significativo  in   beni
tangibili. 
  2. Il reddito netto rilevante per un dato Paese e' ridotto, ai fini
del calcolo dell'imposizione integrativa, di  un  importo  pari  alla
somma della riduzione per spese salariali  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di
cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione
a ciascuna impresa localizzata nel Paese. Il  primo  periodo  non  si
applica se  l'impresa  dichiarante  di  un  gruppo  multinazionale  o
nazionale sceglie,  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  2,  di  non
avvalersi per l'esercizio della riduzione del  reddito  basata  sullo
svolgimento di una attivita' economica sostanziale. 
  3.  La  riduzione  basata  sulle  spese  salariali  di   un'impresa
localizzata in un Paese e' pari  al  5  per  cento  delle  sue  spese
salariali ammissibili per i  dipendenti  ammissibili  che  esercitano
attivita' per il gruppo multinazionale o nazionale  in  detto  Paese,
fatta eccezione per le spese salariali ammissibili: 
    a)  capitalizzate  e   incluse   nel   valore   contabile   delle
immobilizzazioni materiali ammissibili; 
    b) imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 24. 
  4.  La  riduzione  basata  sulle  immobilizzazioni   materiali   di
un'impresa localizzata in un Paese e' pari al 5 per cento del  valore
contabile delle immobilizzazioni  materiali  ammissibili  localizzate
nel Paese, fatta eccezione per: 
    a) il  valore  contabile  degli  immobili,  compresi  terreni  ed
edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento; 
    b)  il  valore   contabile   delle   immobilizzazioni   materiali
utilizzate per generare un reddito escluso a norma dell'articolo 24. 
  5. Ai fini del comma 4, il valore contabile delle  immobilizzazioni
materiali ammissibili corrisponde alla  media  del  valore  contabile
delle immobilizzazioni materiali ammissibili all'inizio e  alla  fine
dell'esercizio, quale registrato ai fini  della  predisposizione  del
bilancio consolidato  della  controllante  capogruppo,  eventualmente
ridotto di  svalutazioni,  ammortamenti,  perdite  per  riduzioni  di
valore  accumulate   ed   eventualmente   incrementato   dell'importo
imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali. 
  6. Ai fini dei commi 3 e 4, le spese  salariali  ammissibili  e  le
immobilizzazioni materiali  ammissibili  di  un'impresa  che  e'  una
stabile   organizzazione   sono   quelle   incluse   nella   relativa
contabilita' separata a norma  dell'articolo  25,  commi  1  e  2,  a
condizione che le spese salariali ammissibili e  le  immobilizzazioni
materiali ammissibili sono localizzate nello stesso Paese in  cui  e'
localizzata la stabile organizzazione. Le spese salariali ammissibili
e  le  immobilizzazioni  materiali   ammissibili   di   una   stabile
organizzazione  non  sono  prese  in  considerazione  per  le   spese
salariali ammissibili e  le  immobilizzazioni  materiali  ammissibili
della casa  madre.  Nel  caso  in  cui  il  reddito  di  una  stabile
organizzazione e' stato escluso,  in  tutto  o  in  parte,  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo  45,  comma  5,  le  spese
salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili  di
tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal
calcolo di cui al presente articolo per il  gruppo  multinazionale  o
nazionale. 
  7.  Le  spese  salariali  ammissibili  dei  dipendenti  ammissibili
sostenute da una entita' trasparente e le immobilizzazioni  materiali
ammissibili di sua proprieta' che non sono attribuite  ai  sensi  del
comma 6 sono attribuite: 
    a) alle  imprese  proprietarie  dell'entita'  trasparente,  nella
stessa proporzione indicata nell'articolo 26, comma 4,  a  condizione
che  i  dipendenti  ammissibili  e  le   immobilizzazioni   materiali
ammissibili sono localizzati nel Paese delle imprese proprietarie; 
    b) all'entita' trasparente  se  e'  la  controllante  capogruppo,
ridotte in proporzione al reddito escluso  dal  calcolo  del  reddito
rilevante dell'entita' trasparente ai sensi dell'articolo 45, commi 1
e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le  immobilizzazioni
materiali  ammissibili  sono  localizzati  nel   Paese   dell'entita'
trasparente. 
  8. Tutte le  spese  salariali  ammissibili  e  le  immobilizzazioni
materiali ammissibili dell'entita'  trasparente,  non  attribuite  ai
sensi dei commi 6 e 7, sono escluse dal calcolo della  riduzione  del
reddito  basata  sullo  svolgimento  di   una   attivita'   economica
sostanziale del gruppo multinazionale o nazionale di imprese. 
  9. La  riduzione  del  reddito  basata  sullo  svolgimento  di  una
attivita' economica sostanziale in relazione ad un'impresa apolide e'
calcolata, per ciascun esercizio, separatamente dalla  riduzione  del
reddito  basata  sullo  svolgimento  di   una   attivita'   economica
sostanziale di tutte le altre imprese del gruppo. 
  10. La riduzione  del  reddito  basata  sullo  svolgimento  di  una
attivita' economica sostanziale ai sensi del  presente  articolo  non
include l'esclusione basata  sulle  spese  salariali  e  l'esclusione
basata  sulle  immobilizzazioni  materiali  delle  imprese  che  sono
entita' d'investimento in tale Paese.