Art. 36 Imposizione integrativa addizionale 1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, comma 12, dell'articolo 29, comma 7, dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5, dell'articolo 34, comma 9, e dell'articolo 47, commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli articoli 33, 34 e 35. L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo e' considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il ricalcolo. 2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell'articolo 34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e' pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale e' effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale e' attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 4. Se a un'impresa e' attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34, commi 6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II.