Art. 36 
 
                 Imposizione integrativa addizionale 
 
  1.  Nel  caso  in  cui,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   12,
dell'articolo 29,  comma  7,  dell'articolo  32,  commi  2,  3  e  5,
dell'articolo 34, comma 9, e dell'articolo  47,  commi  4  e  6,  una
rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o  perdita  rilevante
comporti  il  ricalcolo  dell'aliquota  di  imposizione  effettiva  e
dell'imposizione integrativa del gruppo  multinazionale  o  nazionale
per un esercizio precedente, l'aliquota di  imposizione  effettiva  e
l'imposizione integrativa sono  ricalcolate  conformemente  a  quanto
disposto  negli  articoli  33,   34   e   35.   L'eventuale   importo
dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale  ricalcolo
e' considerato come un'imposizione integrativa  addizionale  ai  fini
dell'articolo 34, comma 4, per l'esercizio nel quale e' effettuato il
ricalcolo. 
  2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di
un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese,
il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in  tale  Paese,
ai  fini  del  comma  2  dell'articolo  16,  e'   di   importo   pari
all'imposizione integrativa ad essa imputata ai  sensi  dell'articolo
34, commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 
  3. Se sussiste, ai sensi dell'articolo 28, comma 5,  un'imposizione
integrativa addizionale, il reddito  rilevante  di  ciascuna  impresa
localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell'articolo 16, e'  pari
all'imposta  integrativa  attribuita  a  tale  impresa   divisa   per
l'aliquota  minima  d'imposta.  L'attribuzione  di  tale  imposizione
integrativa  addizionale  e'  effettuata  su  base  proporzionale   a
ciascuna di  tali  imprese,  utilizzando  il  valore  risultante  dal
prodotto tra il reddito  o  perdita  rilevante  e  l'aliquota  minima
d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione
integrativa addizionale e' attribuita  unicamente  alle  imprese  che
registrano un importo di imposte rilevanti  rettificate  inferiore  a
zero e inferiore al reddito  o  perdita  rilevante  di  tali  imprese
moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 
  4.  Se  a  un'impresa  e'  attribuita  un'imposizione   integrativa
addizionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 34,  commi
6 e 7, tale impresa e' considerata un'impresa a bassa imposizione  ai
fini del capo II.