Art. 37 
 
                        Esclusione de minimis 
 
  1. In deroga agli articoli da 33 a 36 e all'articolo 38,  a  scelta
dell'impresa  dichiarante  ai  sensi  dell'articolo  45,   comma   2,
l'imposizione integrativa dovuta  dalle  imprese  localizzate  in  un
Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: 
    a) i ricavi rilevanti medi di tutte  le  imprese  localizzate  in
tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; 
    b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto  Paese
e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro. 
  2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di  cui  al
comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti
e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese
per l'esercizio e i due esercizi  precedenti.  Se  nel  primo  o  nel
secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese  le  imprese
ivi  localizzate  sono  senza  ricavi  rilevanti  o  con  un  reddito
rilevante pari a zero, tale esercizio o tali  esercizi  sono  esclusi
dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito  rilevante  medio
di detto Paese. 
  3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per  un
dato esercizio corrispondono alla  somma  di  tutti  i  ricavi  delle
imprese  localizzate  in  detto  Paese,  ridotti  o  aumentati  degli
eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III. 
  4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate  in  un
Paese per un dato esercizio  corrisponde  al  reddito  netto  o  alla
perdita  netta  rilevante  di  detto   Paese   calcolati   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 3. 
  5. L'esclusione de minimis di  cui  ai  commi  da  1  a  4  non  e'
applicabile alle imprese apolidi e  alle  entita'  d'investimento.  I
ricavi e il reddito o perdita rilevante  di  tali  entita'  non  sono
considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.