Art. 38 
 
              Imprese partecipate in misura minoritaria 
 
  1. Ai fini del presente articolo: 
    a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa
nella  quale  la  controllante  capogruppo  detiene,  direttamente  o
indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento; 
    b)  «impresa  partecipante  di  minoranza»:   indica   un'impresa
partecipata  in  misura  minoritaria  che  detiene,  direttamente   o
indirettamente, una partecipazione di controllo in  un'altra  impresa
partecipata in misura minoritaria ad eccezione del  caso  in  cui  la
partecipazione di controllo nella prima impresa e'  detenuta,  a  sua
volta, direttamente o indirettamente  da  un'impresa  partecipata  in
misura minoritaria; 
    c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante  di
minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti  la
prima detiene una partecipazione di controllo; 
    d)  «impresa  partecipata  di   minoranza»:   indica   un'impresa
partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di  controllo
e'  detenuta,  direttamente  o   indirettamente,   da   una   impresa
partecipante di minoranza. 
  2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza,  il
calcolo dell'aliquota d'imposizione  effettiva  e  della  imposizione
integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III
a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza
come se fosse un gruppo distinto. 
  3.  Le  imposte  rilevanti  rettificate  e  il  reddito  o  perdita
rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza  sono
irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e
3,  dell'aliquota  di  imposizione  effettiva  e  del  reddito  netto
rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. 
  4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione  integrativa
di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non e' membro  di
un  sottogruppo  di  minoranza  sono   calcolate   ai   sensi   delle
disposizioni dei capi da III a VII avendo a riferimento i  pertinenti
valori dell'impresa singolarmente considerata. 
  5.  Le  imposte  rilevanti  rettificate  e  il  reddito  o  perdita
rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono  irrilevanti  ai  fini
del calcolo, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 3, dell'aliquota di
imposizione effettiva e del reddito netto  rilevante  del  gruppo  in
relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate
nel primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura
minoritaria che sono entita' di investimento. 
  6. Le disposizioni dei commi 4  e  5  non  hanno  effetto  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 37. 
  7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, quando
un'impresa partecipante di minoranza e'  una  entita'  trasparente  e
dell'articolo 15 con riferimento alle partecipazioni detenute da  una
partecipante parzialmente  posseduta  in  un'impresa  partecipata  in
misura minoritaria. La partecipante di minoranza non  e'  considerata
un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo  di
minoranza.