Art. 39 Regimi semplificati 1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese si presume pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle sue imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati. 2. Ai fini del comma 1, un accordo internazionale sui regimi semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione europea che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o piu' dei regimi di semplificazione ivi previsti e disciplinati. 3. Le disposizioni attuative dei regimi semplificati di cui al comma 1 sono adottate, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adotta anche disposizioni di attuazione di analoghi regimi semplificati destinati ai gruppi nazionali di imprese soggetti all'imposta minima nazionale ed e' aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo internazionale sui regimi semplificati.