Art. 39 
 
                         Regimi semplificati 
 
  1. In deroga a quanto previsto negli articoli da 33 a 38, a seguito
di opzione dell'impresa dichiarante l'imposizione integrativa  dovuta
da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese  si
presume pari a zero se il livello di imposizione effettiva delle  sue
imprese ivi localizzate rispetta le condizioni previste da un accordo
internazionale sui regimi semplificati. 
  2. Ai fini del  comma  1,  un  accordo  internazionale  sui  regimi
semplificati indica un insieme di regole e di condizioni concordate a
livello internazionale da tutti gli Stati membri dell'Unione  europea
che consentono ai gruppi di beneficiare di uno o piu' dei  regimi  di
semplificazione ivi previsti e disciplinati. 
  3. Le disposizioni attuative dei  regimi  semplificati  di  cui  al
comma 1 sono  adottate,  in  conformita'  alle  regole  OCSE  e  alla
direttiva, con apposito decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze adotta anche disposizioni di attuazione  di  analoghi  regimi
semplificati  destinati  ai  gruppi  nazionali  di  imprese  soggetti
all'imposta minima nazionale ed e' aggiornato  per  tenere  conto  di
eventuali modifiche o integrazioni  dell'accordo  internazionale  sui
regimi semplificati.