Art. 47
Blockchain per la tracciabilita' delle filiere
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e
sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della
tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come definita
all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilita' e la
valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini
dell'esaustivita' e dell'affidabilita' delle informazioni fruibili
dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in
Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni
tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge
n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresi' al
censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati
dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di
promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie
distribuite, favorendo l'interoperabilita' con le soluzioni
tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services
Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di
innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere
ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalita'
di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al
comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali
competenti in materia, per lo svolgimento delle attivita' di
censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso
sulla tracciabilita' dei prodotti italiani, anche attraverso un
soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno
2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello
stesso.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano
richiesta:
a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato
per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e
l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la
realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle filiere produttive
del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla
distribuzione commerciale, nonche' l'utilizzo di tecnologie di
identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere
accessibili ai consumatori le informazioni relative alla
tracciabilita' e alla provenienza del prodotto;
b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza
e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata
su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la
tracciabilita'.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto
di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4;
b) e' determinato l'ammontare del contributo;
c) sono definite le modalita' di concessione e fruizione delle
agevolazioni;
d) e' prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli
interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori
all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste
dal comma 1;
e) sono stabilite le modalita' di coordinamento con gli
interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per
l'internazionalizzazione delle imprese.
6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro
per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e,
per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a
12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto,
a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo
59.
Note all'art. 47:
- Si riporta l'articolo 8-ter del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12:
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti
e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate
su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli
informatici che usano un registro condiviso, distribuito,
replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per
elaboratore che opera su tecnologie basate su registri
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle
stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della
forma scritta previa identificazione informatica delle
parti interessate, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con
linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico
attraverso l'uso di tecnologie basate su registri
distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
temporale elettronica di cui all'articolo 41 del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia
per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le
tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere
ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».