Art. 47 
 
 
           Blockchain per la tracciabilita' delle filiere 
 
   1. Il Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  promuove  e
sostiene  la  ricerca  applicata,  lo  sviluppo  e  l'utilizzo  della
tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come  definita
all'articolo 8-ter  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
quale  tecnologia  innovativa  utile  per  la  tracciabilita'  e   la
valorizzazione  della   filiera   del   made   in   Italy   ai   fini
dell'esaustivita' e dell'affidabilita'  delle  informazioni  fruibili
dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. E' istituito presso il Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy  un  catalogo  nazionale  per  il  censimento  delle  soluzioni
tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato  decreto-legge
n.  135  del  2018.  Il  catalogo  nazionale  provvede  altresi'   al
censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati
dall'European  Blockchain  Services  Infrastructure,   al   fine   di
promuovere  la  costituzione  di  una  rete  basata   su   tecnologie
distribuite,   favorendo   l'interoperabilita'   con   le   soluzioni
tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain  Services
Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made  in
Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione  digitale,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono  possedere
ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite  le  modalita'
di tenuta e funzionamento dello stesso. 
  3. Per l'istituzione e il funzionamento  del  catalogo  di  cui  al
comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e  nazionali
competenti  in  materia,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
censimento e verifica e per la promozione  di  specifici  casi  d'uso
sulla tracciabilita'  dei  prodotti  italiani,  anche  attraverso  un
soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per  l'anno
2023, per l'istituzione del  catalogo,  e  di  50.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello
stesso. 
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,  ferme  restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne  facciano
richiesta: 
    a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a  tasso  agevolato
per progetti che  prevedano  la  ricerca  applicata,  lo  sviluppo  e
l'utilizzo delle tecnologie basate su  registri  distribuiti  per  la
realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle  filiere  produttive
del made in Italy, dalla produzione delle  materie  prime  fino  alla
distribuzione  commerciale,  nonche'  l'utilizzo  di  tecnologie   di
identificazione automatica per i propri prodotti al fine  di  rendere
accessibili   ai   consumatori   le   informazioni   relative    alla
tracciabilita' e alla provenienza del prodotto; 
    b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza
e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata
su  registri  distribuiti  o  per  l'acquisto  di  servizi   per   la
tracciabilita'. 
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per  quanto
di  competenza,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge: 
    a) le  risorse  previste  dal  comma  1  sono  ripartite  tra  le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4; 
    b) e' determinato l'ammontare del contributo; 
    c) sono definite le modalita' di concessione  e  fruizione  delle
agevolazioni; 
    d) e' prevista  l'eventuale  attribuzione  della  gestione  degli
interventi a un soggetto gestore, con oneri  comunque  non  superiori
all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle  risorse  previste
dal comma 1; 
    e)  sono  stabilite  le  modalita'  di  coordinamento   con   gli
interventi  di  sostegno  all'utilizzo  di  strumenti  digitali   per
l'internazionalizzazione delle imprese. 
  6. Agli oneri complessivi derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023,  a  26.050.000  euro
per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno  2025  e,
per la compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno,  a
12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto,
a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi  dell'articolo
59. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta  l'articolo  8-ter  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12: 
              «Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri  distribuiti
          e smart contract). - 1. Si definiscono  "tecnologie  basate
          su registri  distribuiti"  le  tecnologie  e  i  protocolli
          informatici che usano un registro  condiviso,  distribuito,
          replicabile,          accessibile          simultaneamente,
          architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,
          tali  da  consentire  la   registrazione,   la   convalida,
          l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
          ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da
          ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 
              2. Si  definisce  "smart  contract"  un  programma  per
          elaboratore che opera  su  tecnologie  basate  su  registri
          distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
          o piu'  parti  sulla  base  di  effetti  predefiniti  dalle
          stesse. Gli smart contract soddisfano  il  requisito  della
          forma  scritta  previa  identificazione  informatica  delle
          parti  interessate,  attraverso  un   processo   avente   i
          requisiti fissati dall'Agenzia per  l'Italia  digitale  con
          linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3.  La  memorizzazione  di  un  documento   informatico
          attraverso  l'uso  di   tecnologie   basate   su   registri
          distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
          temporale  elettronica   di   cui   all'articolo   41   del
          regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 23 luglio 2014. 
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  l'Agenzia
          per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le
          tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere
          ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».