Art. 47 Blockchain per la tracciabilita' delle filiere 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), cosi' come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilita' e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustivita' e dell'affidabilita' delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024. 2. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresi' al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilita' con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con l'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalita' di tenuta e funzionamento dello stesso. 3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attivita' di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilita' dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta: a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilita' delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonche' l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilita' e alla provenienza del prodotto; b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilita'. 5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 4; b) e' determinato l'ammontare del contributo; c) sono definite le modalita' di concessione e fruizione delle agevolazioni; d) e' prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1; e) sono stabilite le modalita' di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese. 6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Note all'art. 47: - Si riporta l'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: «Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. 2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.».