Art. 22 
 
            Disposizioni urgenti in materia di personale 
 
  1.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
      1) al comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «o  titoli
equipollenti o equiparati»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«ovvero deve aver conseguito  i  titoli  di  studio  anzidetti  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso
sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto
dal corso di laurea»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la
sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «almeno
due anni consecutivi»; 
        2.2) alla  lettera  d)  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;»; 
        2.3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei
concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.». 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 11, terzo periodo, le parole:  «per  uno  solo  dei
distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o piu'  sedi  dei
distretti»; 
      2) dopo il comma 12-ter e' inserito il seguente: «12-quater. Se
il  lavoratore  assunto  a  tempo  determinato  alle  dipendenze  del
Ministero della giustizia ai sensi degli articoli  11  e  13  risulta
vincitore  di  un  concorso  indetto   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa
dal Ministero della giustizia, la data di immissione  in  ruolo  puo'
essere differita fino al termine del rapporto a tempo  determinato  e
non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e
del lavoratore interessato.»; 
    c) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: 
      «Art. 16-bis (Stabilizzazione del  personale  assunto  a  tempo
determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  20  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1°  luglio
2026 il Ministero della giustizia e' autorizzato a  stabilizzare  nei
propri ruoli i  dipendenti  assunti  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, primo  periodo  e  dell'articolo  13,  che
hanno  lavorato  per  almeno  ventiquattro  mesi  continuativi  nella
qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del  30  giugno
2026,  previa  selezione  comparativa  sulla   base   dei   distretti
territoriali e degli  uffici  centrali,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali maturate e disponibili  a  legislazione  vigente  e  dei
posti disponibili in organico, con possibilita' di scorrimento fra  i
distretti. 
      2. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026  il
Segretariato generale della Giustizia amministrativa e' autorizzato a
procedere, nel limite di ottanta unita' da inquadrare  nell'area  dei
funzionari  del  vigente  Contratto  collettivo   nazionale   (CCNL),
Comparto funzioni centrali e di dieci unita' da inquadrare  nell'area
degli assistenti del medesimo CCNL e  con  corrispondente  incremento
della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia
amministrativa,  alla  stabilizzazione  nei  propri   ruoli,   previa
selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo,  che  hanno  lavorato
per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla  data  del  30  giugno  2026.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro  2.457.650
per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere  dall'anno  2027,  si
provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia
amministrativa disponibili a legislazione vigente  e  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Alla  compensazione
dei relativi effetti  finanziari,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per  l'anno  2024  e  euro
2.531.379 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». 
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione   alle   disposizioni   previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere  settanta
unita'  di  personale  dirigenziale  di  livello  non  generale,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della  vigente
dotazione organica. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali
relative all'assunzione del personale di cui  al  primo  periodo,  e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di
cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  a),  numeri  2.1)  e
2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Per l'espletamento delle  procedure  concorsuali  relative  alle
assunzioni dei profili  professionali  di  cui  all'articolo  11  del
decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa  nel
limite  di  spesa  previsto  dal  comma  3   dell'articolo   16   del
decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento  M1C1  -  1.8
del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le  finalita'  di
cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro  2.350.000,  e'
destinata ad incrementare per  l'anno  2024  le  risorse  autorizzate
dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021. 
  5. All'articolo 67 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «analisi  e  comparazione  della
grafia» e' inserita la seguente: «, trascrizione,»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,  sono  stabilite  le
ulteriori categorie dell'albo e  i  settori  di  specializzazione  di
ciascuna categoria.». 
  6. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  all'articolo  67,
comma  5-bis,  delle  norme  di  attuazione,   di   coordinamento   e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo n. 271 del 1989, le  ulteriori  categorie  dell'albo  dei
periti e i settori di specializzazione  di  ciascuna  categoria  sono
quelli di cui agli allegati A e  B  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili. 
  7. In attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  5  e  6,  con
provvedimento del responsabile dei sistemi informativi  automatizzati
del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche  tecniche
previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n.
221.