Art. 23 
 
Incentivi per  gli  uffici  giudiziari  per  il  conseguimento  degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR  il
Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la
percentuale  di  riduzione  dei  procedimenti  civili  pendenti   per
ciascuna  delle  annualita'  di  attuazione  del   PNRR   e   procede
all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali. 
  2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia
puo' individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1
-  1.8.  del  PNRR,  comprensiva  degli  oneri  riflessi   a   carico
dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del  Fondo  risorse
decentrate  del  personale   amministrativo   del   Ministero   della
Giustizia. 
  3. Le risorse di cui al  comma  2  sono  corrisposte  al  personale
amministrativo degli uffici giudiziari che  riducono  i  procedimenti
civili  pendenti,  in  relazione  al  grado  di  conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri  previsti  dalla
contrattazione  integrativa,  nel  limite  del  15  per   cento   del
trattamento   economico   individuale   complessivo   lordo    annuo.
L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai
predetti criteri e' versata dal Ministero della giustizia  in  favore
dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo  1,  comma  1038,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. La quota  parte  di  risorse  individuate  dal  Ministero  della
Giustizia per le finalita' di cui al comma 2 sono versate, negli anni
2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui  all'articolo  1,
comma 1038, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al  pertinente
capitolo di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
Giustizia.