Art. 25 
 
   Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi 
 
  1. Al codice di procedura  civile,  di  cui  al  regio  decreto  28
ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Dal giorno in cui gli e'  notificato  l'atto  previsto
nell'articolo 543, il terzo e' soggetto agli obblighi  che  la  legge
impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute,
nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di  1.000,00
euro per i crediti fino a 1.100,00  euro,  di  1.600,00  euro  per  i
crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e  della  meta'  per  i
crediti superiori a 3.200,00 euro.»; 
    b) dopo l'articolo 551, e' inserito il seguente: 
      «Art.  551-bis  (Efficacia  del  pignoramento  di  crediti  del
debitore verso  terzi).  -  Salvo  che  sia  gia'  stata  pronunciata
l'ordinanza di  assegnazione  delle  somme  o  sia  gia'  intervenuta
l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  il
pignoramento di crediti del  debitore  verso  terzi  perde  efficacia
decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento  o  della
dichiarazione di interesse di cui al secondo comma. 
      Al fine di conservare l'efficacia  del  pignoramento,  nei  due
anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al  primo
comma il creditore pignorante o  il  creditore  intervenuto  a  norma
dell'articolo 525 puo' notificare a tutte le parti  e  al  terzo  una
dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio.
La dichiarazione contiene l'indicazione della data  di  notifica  del
pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale  e'  pendente
la procedura esecutiva, delle  parti,  del  titolo  esecutivo  e  del
numero di  ruolo  della  procedura,  nonche'  l'attestazione  che  il
credito persiste. Se la dichiarazione di interesse e' notificata  dal
creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data  di  deposito
dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse e'  depositata
nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa,
entro dieci  giorni  dall'ultima  notifica.  Se  il  pignoramento  e'
eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del  medesimo  si
produce solo nei  confronti  dei  terzi  rispetto  ai  quali  non  e'
notificata e depositata la dichiarazione di interesse. 
      In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse  di
cui al secondo comma, il terzo e' liberato  dagli  obblighi  previsti
dall'articolo 546 decorsi sei mesi  dalla  scadenza  del  termine  di
efficacia del pignoramento previsto dal primo comma. 
      Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni
dalla  notifica  al  terzo  del  pignoramento  o   della   successiva
dichiarazione di interesse o, se i terzi sono piu', dall'ultima delle
notifiche ai medesimi. 
      Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
se l'esecuzione e' sospesa.»; 
    c) all'articolo 553: 
      1) al primo comma,  dopo  il  primo  periodo  sono  aggiunti  i
seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione e' accompagnata
da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i  dati
necessari  per  provvedere  al   pagamento   previsti   dall'articolo
169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente  codice.
L'obbligo  di  pagamento  decorre,  per  il  terzo,  dalla   notifica
dell'ordinanza di  assegnazione  e  della  dichiarazione  di  cui  al
secondo periodo.»; 
      2) dopo il terzo comma sono aggiunti  i  seguenti:  «I  crediti
assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore  e
del terzo se l'ordinanza di assegnazione non e' notificata  al  terzo
entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla  sua  comunicazione,
unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo.
Gli interessi  riprendono  a  decorrere  dalla  data  della  notifica
dell'ordinanza e della dichiarazione. 
      L'ordinanza  di  assegnazione,  pronunciata  entro  il  termine
previsto dall'articolo 551-bis, primo comma,  diventa  inefficace  se
non e' notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla  scadenza
del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma. 
      Fermo  quanto  previsto  dal  primo   comma,   terzo   periodo,
l'ordinanza di assegnazione e' comunicata dalla cancelleria ai  terzi
pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata  risultano
dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio  digitale  speciale
ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma   4-quinquies,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.»; 
    d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo,  dopo  le
parole: «a cura del cancelliere», sono inserite  le  seguenti:  «alle
parti,» e dopo le parole:  «fuori  dall'udienza»,  sono  inserite  le
seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati  i  cui  indirizzi  di
posta elettronica certificata risultano dai pubblici  elenchi  o  che
hanno eletto  domicilio  digitale  speciale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis, comma 4-quinquies, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Il terzo pignorato puo' accedere al fascicolo senza necessita'
di autorizzazione del giudice.»; 
    b) al Titolo IV,  alla  rubrica  del  Capo  II  dopo  la  parola:
«mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»; 
    c) dopo l'articolo 169-sexies e' inserito il seguente: 
      «Art. 169-septies - Informazioni necessarie  al  pagamento  dei
crediti assegnati -  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo  553,
primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni: 
        1) il numero di  ruolo  della  procedura,  l'indicazione  del
titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore
e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 
        2)  l'importo  dovuto,  comprensivo   del   dettaglio   degli
interessi, degli accessori e delle spese; 
        3)   l'identificativo   del   conto   di   pagamento   ovvero
l'indicazione di altra modalita' di esecuzione del pagamento.». 
  3. L'articolo 551-bis del codice di  procedura  civile,  introdotto
dal comma 1, lettera b), si applica anche  alle  procedure  esecutive
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Il
pignoramento di crediti presso terzi pendente  da  almeno  otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto  perde  efficacia
se il creditore procedente o il creditore intervenuto  non  procedono
alla notifica della dichiarazione di interesse  al  mantenimento  del
vincolo pignoratizio  entro  il  termine  di  due  anni  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. I crediti gia' assegnati ai sensi dell'articolo 553  del  codice
di procedura civile alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione,
che non sia stata antecedentemente notificata, non e'  notificata  al
terzo entro  novanta  giorni  dalla  data  medesima  unitamente  alla
dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo  periodo,
introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere
dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione. 
  5. Se, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento  ed
e' stata pronunciata ordinanza di  assegnazione,  quest'ultima  perde
efficacia se non e' notificata nel termine di due anni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e il terzo e'  liberato  dagli
obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.