Art. 26 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                      14 novembre 2002, n. 313 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di casellario  giudiziale  europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato  e  dei
relativi carichi pendenti, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002,  n.  313,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) "casellario giudiziale" e'  la  base  dati  di  interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti
giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; 
      2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le  parole  «l'insieme  dei
dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti:  «la  base  dati  ai
sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, che contiene i»; 
      3) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
        «p) "ufficio  centrale"  e'  l'ufficio  presso  la  direzione
generale degli affari interni del  dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia;»; 
      4) dopo la lettera p-bis) e' inserita la seguente: 
        «p-ter) «DGSIA»  e'  la  Direzione  generale  per  i  sistemi
informativi  automatizzati  del  Dipartimento  per   la   transizione
digitale,  l'analisi  statistica  e  le  politiche  di  coesione  del
Ministero della giustizia;»; 
      5)  alla  lettera  q),  il  segno  di  interpunzione:  «.»   e'
sostituito dal seguente: «;»; 
      6) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: 
        «q-bis) «PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati,  di
cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno
diritto ad accedervi.»; 
    b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo  le  parole  «nelle
more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»; 
    c) all'articolo 39, comma  1,  dopo  la  parola:  «avviene»  sono
inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle  more
dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»; 
    d) all'articolo 42: 
      1) al comma 1, le parole da: «decreto  dirigenziale»  a:  «dati
personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «provvedimento   del
Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali e la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la trasformazione digitale»; 
      2) al comma  1-bis,  dopo  le  parole:  «dati  personali»  sono
aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento per la trasformazione digitale»; 
    e) dopo l'articolo 42, e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 42-bis  (Gestione  del  sistema  informatico).  -  1.  Il
sistema informatico e' gestito dalla DGSIA. 
      2. Ferme restando le  competenze  dell'Ufficio  del  casellario
centrale, la DGSIA: 
        a) raccoglie e  conserva  i  dati  immessi  nel  sistema  del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente
quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; 
        b) raccoglie e conserva i dati  immessi  nell'anagrafe  delle
sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  nell'anagrafe  dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
        c)  conserva  i  dati  raccolti  adottando  le  piu'   idonee
modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la
reintegrazione di quelli eventualmente andati persi; 
        d) conserva a  fini  statistici,  in  modo  anonimo,  i  dati
eliminati; 
        e)  gestisce  le  modalita'  tecniche  di  funzionamento  del
sistema   di   cui   all'articolo   42,   relative    all'iscrizione,
eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione  dei  dati  nelle
procedure degli e tra gli uffici; 
        f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire  il
pieno svolgimento  delle  funzioni  del  casellario  giudiziale,  del
casellario  dei  carichi  pendenti,  dell'anagrafe   delle   sanzioni
amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei   carichi
pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
        g) assicura l'accreditamento alla PDND della  base  dati  del
casellario giudiziale,  dei  carichi  pendenti,  dell'anagrafe  delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»; 
        f) all'articolo 43, comma  1,  le  parole  da:  «con  decreto
dirigenziale» a: «le tecnologie,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa  con
il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».