Art. 22
Contrasto all'offerta di gioco a distanza
in difetto di concessione
1. Con regolamento sono stabilite le modalita' per la esclusione
dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti
telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti
di concessione, nonche', di concerto con la Banca d'Italia, le
modalita' per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la
gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative
a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della
predetta concessione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresi' misure
informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza
artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e
avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, preordinate alla individuazione
dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a
distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari
selezionati ai sensi dell'articolo 6.
3. L'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
a) redige la lista dei siti informatici di offerta legale di
gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai
concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6;
b) redige altresi' e aggiorna costantemente la lista dei siti
informatici il cui accesso e' inibito in quanto volti a una offerta
non legale di gioco a distanza perche' non riferiti ai concessionari
di cui alla lettera a).
4. Le liste di cui al comma 3 sono rese pubbliche, con la piu'
adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali
dell'Agenzia e della Guardia di finanza.
5. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettivita'
alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione a esse forniscono
servizi telematici o di telecomunicazione, nonche' ai prestatori di
servizi di pagamento che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di
inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando
l'eventuale responsabilita' penale, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione
accertata.
Note all'art. 22:
- Il testo del comma 15 dell'art. 83, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria» e' il seguente:
«15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.».