Art. 32
Ambito di applicazione
1. In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre
2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente
regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.
Note all'art. 32:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, rubricato
«Finalita'»:
«1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei
principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di
liberta' di circolazione, disciplina la professione di
guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone
altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato
articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida
turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti
dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.».