Art. 32 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13  dicembre
2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente
regolamento, rispetto ai  quali  e'  prevista  l'intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti  e  le  relative
norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 32: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  rubricato
          «Finalita'»: 
                «1. La presente  legge,  nel  rispetto  dell'articolo
          117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione  e  dei
          principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di
          liberta' di  circolazione,  disciplina  la  professione  di
          guida  turistica  e  il  relativo  esercizio,  stabilendone
          altresi'  i  principi  fondamentali  ai  sensi  del  citato
          articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
                2. Le regioni disciplinano la  professione  di  guida
          turistica nel rispetto dei principi  fondamentali  previsti
          dalla presente legge. 
                3. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
          di Trento e di Bolzano  compatibilmente  con  i  rispettivi
          statuti e le relative norme di attuazione.».