Art. 32 Ambito di applicazione 1. In conformita' all'articolo 1, comma 3, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le disposizioni di cui ai capi I, III e IV del presente regolamento, rispetto ai quali e' prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove non compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 32: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 1, rubricato «Finalita'»: «1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresi' i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».