Art. 33 Oneri a carico del bilancio dello Stato 1. Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2024 Il Ministro: Garnero Santanche' Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108
Note all'art. 33: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 14, rubricato «Disposizioni finanziarie»: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo. 3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».