Art. 33 
 
               Oneri a carico del bilancio dello Stato 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal capo precedente,  agli  oneri
derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per  l'anno
2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli  oneri
derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno
2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 
  Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione. 
  Il presente regolamento entra in  vigore  dal  decimoquinto  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 26 giugno 2024 
 
                                      Il Ministro: Garnero Santanche' 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108 
 
          Note all'art. 33: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14,  rubricato
          «Disposizioni finanziarie»: 
                «1. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2  del
          presente articolo,  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 4 e 5,  comma  2,  pari  complessivamente  a
          600.000 euro per l'anno 2024  e  a  220.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a  300.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
          220.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del turismo; 
                  b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024,  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero del turismo. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro  del  turismo,
          da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   legge,   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
          carico dei soggetti interessati dalle disposizioni  di  cui
          all'articolo  4  in  modo  da  concorrere  alla   copertura
          integrale dei relativi  oneri,  nonche'  sono  stabiliti  i
          contributi  a  carico  dei   soggetti   interessati   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13  in
          misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
          da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
          al primo periodo  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente  riassegnate  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero del turismo. 
                3. Fatta eccezione per  gli  articoli  richiamati  ai
          commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
          attivita' previste dalla presente legge  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».