Art. 33
Oneri a carico del bilancio dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dal capo precedente, agli oneri
derivanti dall'attuazione del capo I, pari a 300.000 euro per l'anno
2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri
derivanti dall'attuazione del capo II, pari a 300.000 euro per l'anno
2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente regolamento entra in vigore dal decimoquinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 2024
Il Ministro: Garnero Santanche'
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108
Note all'art. 33:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 14, rubricato
«Disposizioni finanziarie»:
«1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a
600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a
220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contributo a
carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui
all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura
integrale dei relativi oneri, nonche' sono stabiliti i
contributi a carico dei soggetti interessati dalle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in
misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri
da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui
al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del turismo.
3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai
commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».