Art. 16 
 
               Disposizioni di coordinamento normativo 
 
  1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e  V  del  presente
capo si applicano alle procedure di affidamento avviate  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo  in
ogni caso quanto specificamente  disposto  dai  singoli  articoli  in
merito all'applicabilita'  delle  relative  disposizioni  anche  alle
concessioni in essere. Resta  in  ogni  caso  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 10 alle concessioni in essere. 
  2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione  degli  articoli
3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e
3,  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   anche   alle   tratte
autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni  di  ente
concedente sono attribuiti a soggetti  diversi  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  g),  le  parole:  «nuove   concessioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «concessioni affidate fino al 31  dicembre
2024»; 
    b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
      «g-bis) con particolare riferimento  al  settore  autostradale,
per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025:  a
stabilire il sistema tariffario  per  la  definizione  delle  tariffe
basato sul modello del price-cap, con determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  uno
schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo,
anche con riferimento agli  affidamenti  in  house;  a  esprimere  il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione  agli
affidamenti con gara e in house nonche' sugli aggiornamenti  o  sulle
revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli  schemi  dei
bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale sulle diverse  tratte  e  di  stimolare  la  concorrenza  per
confronto». 
  4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «sentita l'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo  adeguamento   del   testo   convenzionale   alle   eventuali
prescrizioni formulate dall'Autorita'». 
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «o  di  autostrade,  ivi  incluse
quelle sottoposte a pedaggio» sono sostituite dalle seguenti:  «o  di
autostrade non sottoposte a pedaggio»; 
    b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  6. Con riferimento alle concessioni  autostradali,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo,  contenuto  in
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti,  al
primo, al secondo e al quarto periodo del comma  1  dell'articolo  35
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  si  intende
riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo
11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al
comma 3 del citato articolo 11. 
  7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1  e  2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge  n.  68  del  2022  si  intende
riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge. 
  8. Alla data di scadenza dell'ultima  concessione  in  vigore  alla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 
    a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101; 
    c) i commi 82, 83  e  84  dell'articolo  2  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286; 
    d) l'articolo 21 del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - (Omissis) 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le concessioni affidate  fino
          al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui  all'articolo
          43, comma 1 e, per  gli  aspetti  di  competenza,  comma  2
          sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo  del  price
          cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita'  X
          a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire
          gli schemi di concessione da inserire  nei  bandi  di  gara
          relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
          dei  bandi  relativi  alle   gare   cui   sono   tenuti   i
          concessionari autostradali  per  le  nuove  concessioni;  a
          definire gli  ambiti  ottimali  di  gestione  delle  tratte
          autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
          sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la  concorrenza   per
          confronto; 
                  g-bis)  con  particolare  riferimento  al   settore
          autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere
          dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario  per
          la  definizione  delle  tariffe  basato  sul  modello   del
          price-cap,   con    determinazione    dell'indicatore    di
          produttivita'  X  a  cadenza  quinquennale   per   ciascuna
          concessione; a definire, d'intesa con  il  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo  di
          concessione e uno schema  di  convenzione-tipo,  anche  con
          riferimento agli  affidamenti  in  house;  a  esprimere  il
          parere di  competenza  sulla  proposta  di  affidamento  in
          relazione agli affidamenti con  gara  e  in  house  nonche'
          sugli aggiornamenti o  sulle  revisioni  delle  convenzioni
          autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
          gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per  le
          nuove  concessioni;  a  definire  gli  ambiti  ottimali  di
          gestione  delle  tratte   autostradali,   allo   scopo   di
          promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e  di
          stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  43,  comma  1,  2,
          2-bis e 3 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  43  (Alleggerimento  e  semplificazione  delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure).  -  1.  Gli
          aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, laddove comportino variazioni o  modificazioni  al
          piano degli investimenti ovvero  ad  aspetti  di  carattere
          regolatorio  a  tutela   della   finanza   pubblica,   sono
          trasmessi, previo adeguamento del testo convenzionale  alle
          eventuali   prescrizioni   formulate   dall'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti per i profili  di  competenza  di
          cui  all'articolo  37,  comma  2,  lettera  g),  in  merito
          all'individuazione dei  sistemi  tariffari,  dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE  che,  sentito
          il   NARS,   si   pronuncia   entro   trenta   giorni    e,
          successivamente, approvati con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto  convenzionale
          ad opera dell'amministrazione concedente. 
                2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
          autostradali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che non  comportano  le  variazioni  o  le
          modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanarsi entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  trasmissione
          dell'atto  convenzionale  ad   opera   dell'amministrazione
          concedente. 
                2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il  concedente,
          sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  verifica
          l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
          anche con riferimento  all'effettivo  stato  di  attuazione
          degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 
                3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
          autostradali, i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'
          stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162   (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica.), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 35  (Disposizioni  in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1. In caso di revoca, di  decadenza  o  di
          risoluzione di concessioni di strade o  di  autostrade  non
          sottoposte a pedaggio, nelle more dello  svolgimento  delle
          procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario,
          per   il   tempo   strettamente   necessario    alla    sua
          individuazione, ANAS S.p.a.,  in  attuazione  dell'articolo
          36, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, puo' assumere la gestione delle  medesime,  nonche'
          svolgere  le  attivita'   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e quelle  di  investimento  finalizzate  alla
          loro riqualificazione o adeguamento.  Qualora  l'estinzione
          della   concessione    derivi    da    inadempimento    del
          concessionario si applica l'articolo 176, comma 4,  lettera
          a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche  in
          sostituzione  delle   eventuali   clausole   convenzionali,
          sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per
          legge, da intendersi  come  nulle  ai  sensi  dell'articolo
          1419, secondo comma, del codice  civile,  senza  che  possa
          operare, per effetto della  presente  disposizione,  alcuna
          risoluzione di diritto. L'efficacia  del  provvedimento  di
          revoca, decadenza o risoluzione della  concessione  non  e'
          sottoposta  alla  condizione   del   pagamento   da   parte
          dell'amministrazione concedente delle  somme  previste  dal
          citato articolo 176, comma 4, lettera a). 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  16
          giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e
          lo sviluppo delle infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi  eventi
          e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
          della    mobilita'    sostenibili),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 5  agosto  2022,  n.  108,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. (abrogato) 
                2. (abrogato) 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di
          euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e
          250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti
          dal presente  comma  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          7-quater. 
                4. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli
          interventi  infrastrutturali  di  cui  alle  delibere   del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          n.  26  del  25  giugno  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  24
          ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
          per l'affidamento di detti  interventi,  sono  disposte  la
          proroga, fino al 3 agosto 2026, del  termine  previsto  per
          l'adozione  dei  decreti   di   esproprio   di   cui   alla
          dichiarazione di pubblica utilita',  apposta  dal  medesimo
          Comitato interministeriale con la delibera  n.  88  del  18
          novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n.  195
          alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011,  nonche'
          la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine  previsto
          per  l'adozione  dei  decreti  di  esproprio  di  cui  alla
          dichiarazione di pubblica utilita',  apposta  dal  medesimo
          Comitato interministeriale con la  delibera  n.  51  del  2
          agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
          gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai
          conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere
          sulle risorse di cui  all'articolo  2,  comma  2-terdecies,
          ultimo periodo, del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.
          121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre
          2021, n. 156.». 
              - Si riporta l'art. 43  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  43  (Alleggerimento  e  semplificazione  delle
          procedure, riduzione  dei  costi  e  altre  misure).  -  1.
          (abrogato) 
                2. (abrogato) 
                2-bis. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4.  Sono  abrogati  il  comma  2,   ultimo   periodo,
          dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2008,  n.  101,  e  il  comma  4   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
                5.  All'articolo  8-duodecies  del  decreto-legge   4
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101,  e  successive  modificazioni,
          dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
                  "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
          decreto legislativo". 
                6. Ai fini  della  realizzazione  di  nuovi  impianti
          tecnologici e relative opere civili  strettamente  connesse
          alla realizzazione e gestione di detti impianti,  accessori
          e funzionali alle infrastrutture  autostradali  e  stradali
          esistenti  per  la  cui  realizzazione  siano  gia'   stati
          completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
          localizzazione in conformita'  alla  normativa  pro-tempore
          vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  e  non  sono  necessari
          ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
          o atti di assenso comunque denominati. 
                7. Al fine di migliorare la  sicurezza  delle  grandi
          dighe,  aventi  le  caratteristiche  dimensionali  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti individua, entro  il  31  dicembre  2012,  in
          ordine di priorita', anche sulla base dei  risultati  delle
          verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
          29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe  per  le  quali  sia
          necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
          interventi di adeguamento o miglioramento della  sicurezza,
          a carico dei concessionari o  richiedenti  la  concessione,
          fissandone i tempi di esecuzione. 
                8. Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni  di
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'
          e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
          sensi dell'articolo 114 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, le  grandi  dighe
          per le quali, accertato il concreto rischio  di  ostruzione
          degli  organi  di  scarico,  siano  necessarie  e   urgenti
          l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
          accumulatisi  nei  serbatoi.  Le  regioni  e  le   province
          autonome nei cui territori sono presenti  le  grandi  dighe
          per le quali sia stato rilevato il  rischio  di  ostruzione
          degli organi di  scarico  e  la  conseguente  necessita'  e
          urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti  accumulati   nei
          serbatoi  individuano  idonei  siti   per   lo   stoccaggio
          definitivo di tutto il materiale e sedimenti  asportati  in
          attuazione dei suddetti interventi. 
                9. I concessionari o i richiedenti la concessione  di
          derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano  ancora
          redatto  il  progetto  di  gestione  dell'invaso  ai  sensi
          dell'articolo 114, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre  2012
          e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del  comma
          8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazione
          del progetto di gestione. 
                10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  i
          concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti  a
          presentare  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  entro  il  31  dicembre  2012,  il   piano   di
          manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui  all'articolo
          93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  all'articolo  38  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  per  l'approvazione  e
          l'inserimento in forma sintetica nel foglio  di  condizioni
          per l'esercizio e la manutenzione della diga. 
                11. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere  di
          derivazione ed adduzione, comprese le condotte  forzate,  i
          relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di   manutenzione,
          unitamente   alle   asseverazioni    straordinarie    sulle
          condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
          citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
          dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,
          n. 507,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          ottobre 1994, n. 584. Il Ministero  integra  il  foglio  di
          condizioni per l'esercizio e la  manutenzione  delle  dighe
          con le disposizioni riguardanti le predette opere. 
                12. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti procede, d'intesa con il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  alla   revisione   dei   criteri   per
          l'individuazione  delle  "fasi  di  allerta"  di  cui  alla
          circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.
          22806, del 13  dicembre  1995,  al  fine  di  aggiornare  i
          documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
          del rischio idraulico a valle delle dighe. 
                13. Per il raggiungimento  degli  obiettivi  connessi
          alle disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
          decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,  nonche'
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle  grandi
          dighe  sono   tenuti   a   fornire   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, per via  telematica  ed  in
          tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
          le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
          le direttive impartite dal predetto Ministero. 
                14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          esercita poteri sostitutivi nei confronti di  concessionari
          e dei richiedenti la concessione in caso di  inottemperanza
          degli  stessi  alle  prescrizioni   impartite   nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
          tali  condizioni  puo'  disporre   gli   accertamenti,   le
          indagini,  gli  studi,  le  verifiche  e  le  progettazioni
          necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza  delle
          dighe, utilizzando a  tale  scopo  le  entrate  provenienti
          dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 
                15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per le opere di conglomerato  cementizio
          armato, normale e precompresso  e  a  struttura  metallica,
          realizzate antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della
          legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  acquisisce  o,  in  assenza
          prescrive,  il   collaudo   statico   delle   opere   anche
          complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le  opere
          realizzate successivamente i concessionari o i  richiedenti
          la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti
          a presentare, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata». 
              - L'articolo 8-duodecies  del  decreto-legge  8  aprile
          2008, n.  59  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
          obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della  Corte
          di giustizia delle  Comunita'  europee.),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  abrogato
          dalla presente legge, recava: 
                «Modifiche   all'articolo   2,    comma    82,    del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  Messa
          in  mora  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
          2006/2419.» 
              - Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
          urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria),   e'
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286. 
              - L'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.
          355  (Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  47,  abrogato  dalla  presente  legge,
          recava: «Concessioni autostradali.»