Art. 16
Disposizioni di coordinamento normativo
1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente
capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in
ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in
merito all'applicabilita' delle relative disposizioni anche alle
concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione
dell'articolo 10 alle concessioni in essere.
2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli
3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e
3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte
autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente
concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), le parole: «nuove concessioni» sono
sostituite dalle seguenti: «concessioni affidate fino al 31 dicembre
2024»;
b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale,
per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a
stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe
basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno
schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo,
anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli
affidamenti con gara e in house nonche' sugli aggiornamenti o sulle
revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei
bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione
delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione
plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per
confronto».
4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «sentita l'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali
prescrizioni formulate dall'Autorita'».
5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o di autostrade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio» sono sostituite dalle seguenti: «o di
autostrade non sottoposte a pedaggio»;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al
primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende
riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo
11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al
comma 3 del citato articolo 11.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto
2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende
riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - (Omissis)
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le concessioni affidate fino
al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui all'articolo
43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2
sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price
cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X
a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire
gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i
concessionari autostradali per le nuove concessioni; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
g-bis) con particolare riferimento al settore
autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere
dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per
la definizione delle tariffe basato sul modello del
price-cap, con determinazione dell'indicatore di
produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di
concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con
riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in
relazione agli affidamenti con gara e in house nonche'
sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni
autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le
nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di
promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di
stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1, 2,
2-bis e 3 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1. Gli
aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al
piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono
trasmessi, previo adeguamento del testo convenzionale alle
eventuali prescrizioni formulate dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti per i profili di competenza di
cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito
il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e,
successivamente, approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale
ad opera dell'amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che non comportano le variazioni o le
modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione
dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione
concedente.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente,
sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, verifica
l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione
degli investimenti gia' inclusi in tariffa.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni
autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia'
stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica.), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade non
sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle
procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario,
per il tempo strettamente necessario alla sua
individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo
36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime, nonche'
svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Qualora l'estinzione
della concessione derivi da inadempimento del
concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in
sostituzione delle eventuali clausole convenzionali,
sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per
legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo
1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa
operare, per effetto della presente disposizione, alcuna
risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di
revoca, decadenza o risoluzione della concessione non e'
sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione concedente delle somme previste dal
citato articolo 176, comma 4, lettera a).
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 16
giugno 2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi
e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e infrastrutture autostradali). - 1. (abrogato)
2. (abrogato)
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di
euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e
250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo
7-quater.
4. Al fine di consentire la realizzazione degli
interventi infrastrutturali di cui alle delibere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24
ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento
per l'affidamento di detti interventi, sono disposte la
proroga, fino al 3 agosto 2026, del termine previsto per
l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18
novembre 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 195
alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011, nonche'
la proroga, fino al 10 dicembre 2026, del termine previsto
per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla
dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal medesimo
Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai
conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies,
ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.».
- Si riporta l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Alleggerimento e semplificazione delle
procedure, riduzione dei costi e altre misure). - 1.
(abrogato)
2. (abrogato)
2-bis. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, e il comma 4 dell'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. I contratti di concessione di costruzione e
gestione e di sola gestione nel settore stradale e
autostradale sono affidati secondo le procedure previste
all'articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi
concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della
parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono
fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonche' i titolari di
concessioni di cui all'articolo 253, comma 25, del predetto
decreto legislativo".
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti
tecnologici e relative opere civili strettamente connesse
alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori
e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali
esistenti per la cui realizzazione siano gia' stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformita' alla normativa pro-tempore
vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari
ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi
dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in
ordine di priorita', anche sulla base dei risultati delle
verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe per le quali sia
necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,
a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita'
e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe
per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione
degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l'adozione di interventi nonche' la rimozione dei sedimenti
accumulatisi nei serbatoi. Le regioni e le province
autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe
per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione
degli organi di scarico e la conseguente necessita' e
urgenza della rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi individuano idonei siti per lo stoccaggio
definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di
derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora
redatto il progetto di gestione dell'invaso ai sensi
dell'articolo 114, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre 2012
e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma
8 del presente articolo, entro due anni dall'approvazione
del progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di
cinquanta anni, decorrenti dall'avvio degli invasi
sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i
concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a
presentare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2012, il piano di
manutenzione dell'impianto di ritenuta di cui all'articolo
93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e
l'inserimento in forma sintetica nel foglio di condizioni
per l'esercizio e la manutenzione della diga.
11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.
166, i concessionari o i richiedenti la concessione sono
tenuti a presentare al predetto Ministero, entro il 31
dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere di
derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate, i
relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione,
unitamente alle asseverazioni straordinarie sulle
condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di
condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe
con le disposizioni riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti procede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla revisione dei criteri per
l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
22806, del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare i
documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi
alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche'
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi
dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in
tempo reale, i dati idrologici e idraulici acquisiti presso
le dighe, comprese le portate scaricate e derivate, secondo
le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari
e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza
degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
tali condizioni puo' disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni
necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza delle
dighe, utilizzando a tale scopo le entrate provenienti
dalle contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per le opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica,
realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza
prescrive, il collaudo statico delle opere anche
complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti
la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti
a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i collaudi statici
delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra
indicata».
- L'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, abrogato
dalla presente legge, recava:
«Modifiche all'articolo 2, comma 82, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa
in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.
2006/2419.»
- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
- L'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, abrogato dalla presente legge,
recava: «Concessioni autostradali.»