Art. 33
Modalita' di gestione contabile
1. Ciascun soggetto gestore provvede a rendicontare al Ministero
l'andamento del rispettivo Veicolo di investimento, con la
periodicita' e secondo le modalita' stabilite nel relativo
regolamento di gestione, per le analisi e le valutazioni anche del
Comitato tecnico strategico.