Art. 33 
 
                   Modalita' di gestione contabile 
 
  1. Ciascun soggetto gestore provvede a  rendicontare  al  Ministero
l'andamento  del  rispettivo  Veicolo   di   investimento,   con   la
periodicita'  e  secondo  le   modalita'   stabilite   nel   relativo
regolamento di gestione, per le analisi e le  valutazioni  anche  del
Comitato tecnico strategico.