Art. 34 
 
          Modalita' e termini di restituzione delle risorse 
 
  1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  liquidazione  di  ciascun
Veicolo di investimento o nel maggior tempo  tecnicamente  necessario
tenuto conto della liquidazione degli attivi,  il  relativo  soggetto
gestore restituisce al Ministero, in qualita' di  quotista,  l'attivo
eventualmente derivante dalla liquidazione del  medesimo  Veicolo  di
investimento  in  base  alla  ripartizione  tra  i  partecipanti  dei
proventi e  del  risultato  finale  della  gestione  del  Veicolo  di
investimento, derivante dallo smobilizzo  degli  investimenti.  Resta
inteso che il Veicolo di investimento potra' effettuare distribuzioni
agli investitori anche prima della data di liquidazione finale. 
  2. La somma di cui al comma 1, spettante al Ministero,  e'  versata
dal  Ministero  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata al FNMI. 
  3. Distribuzioni  parziali  dei  proventi  e  del  risultato  della
gestione possono essere effettuati, anche  prima  della  liquidazione
del Veicolo di investimento, in conformita' con quanto  indicato  nel
regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento.