Art. 34
Modalita' e termini di restituzione delle risorse
1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun
Veicolo di investimento o nel maggior tempo tecnicamente necessario
tenuto conto della liquidazione degli attivi, il relativo soggetto
gestore restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo
eventualmente derivante dalla liquidazione del medesimo Veicolo di
investimento in base alla ripartizione tra i partecipanti dei
proventi e del risultato finale della gestione del Veicolo di
investimento, derivante dallo smobilizzo degli investimenti. Resta
inteso che il Veicolo di investimento potra' effettuare distribuzioni
agli investitori anche prima della data di liquidazione finale.
2. La somma di cui al comma 1, spettante al Ministero, e' versata
dal Ministero all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata al FNMI.
3. Distribuzioni parziali dei proventi e del risultato della
gestione possono essere effettuati, anche prima della liquidazione
del Veicolo di investimento, in conformita' con quanto indicato nel
regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento.