Art. 40.
I Congressi: norme generali
1. Il congresso e', per ogni istanza del partito, il massimo
organo deliberativo.
2. Il congresso nazionale definisce la linea politica e il
programma del partito nel suo complesso.
3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono
definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle
rispettive organizzazioni.
4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del
partito a livello regionale. Definisce, nel contempo, il programma di
iniziativa nei territori della regione ove non siano presenti istanze
congressuali di federazione con lo scopo di ricostituire le medesime.
5. Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di
esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del
giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che
vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.
6. In presenza di documenti congressuali alternativi la
designazione delle/dei delegate/i e l'elezione in sede congressuale
degli organismi politici e di garanzia dovranno essere proporzionali
ai consensi ottenuti dai diversi documenti, con applicazione del
sistema proporzionale puro quindi con la massima garanzia delle
eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso.
7. In caso di piu' liste, collegate a documenti congressuali o
sottoscritti da almeno il 20% delle/degli aventi diritto al voto, il
numero delle/degli elette/i verra' calcolato proporzionalmente ai
consensi ottenuti dalle liste medesime quindi con la massima garanzia
delle eventuali posizioni di minoranza e di motivato dissenso
all'interno di ciascun documento congressuale.
8. Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di
federazione e regionali si applicano le norme usate per lo
svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili.
9. Gli organismi eletti dal congresso, in ogni istanza e
articolazione del partito, rimangono in carica fino all'apertura del
rispettivo congresso successivo, pertanto di norma per non piu' di
tre anni, salvo quanto altrimenti previsto dal presente statuto.
10. Il Congresso, a ciascun livello, prima di procedere alla
formazione degli organismi politici e di garanzia (questi ultimi nei
limiti posti nel presente Statuto), deve determinarne la composizione
numerica.